Trib. Cosenza, sentenza 04/02/2025, n. 205

TRIB Cosenza
Sentenza
4 febbraio 2025
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TRIB Cosenza
Sentenza
4 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 04/02/2025, n. 205
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 205
Data del deposito : 4 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1263/2024 R.G.
TRA
CONSORZIO AUTOLINEE TPL SRL in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. M. LOCCO;

Ricorrente
E
CA RO OM, rappresentato e difeso dall'avv. N. R.
VETERE;

Resistente

OGGETTO: Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 28.2.2024, emessa ex art. 1 commi 47 e sg. L. n. 92/2012, il Tribunale di Cosenza in parziale accoglimento del ricorso proposto da OM UC TO ha dichiarato risolto tra le parti il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e ha condannato parte convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria omincomprensiva pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari a € 1938,32 oltre interessi e rivalutazione.
Avverso la citata ordinanza ha proposto opposizione ex art.
1 commi 51 e ss. L. n. 92/2012
il Consorzio Autolinee TPL
S.r.l., insistendo nel rigetto della domanda proposta dal ricorrente nella fase sommaria.
Si è costituito il sig. OM, chiedendo il rigetto dell'opposizione e chiedendo “accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia della destituzione, con ogni conseguenza di legge, per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto e, come tale improduttiva di effetti giuridici e, dichiarare, altresì, la continuità giuridica del rapporto di lavoro, ordinando, per l'effetto, alla società datrice di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in favore del ricorrente;
Voglia l'On.le Giudice, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare, la nullità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento, con ogni conseguenza di legge, per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto e, come tale improduttivo di effetti giuridici e, dichiarare, altresì, la continuità giuridica del rapporto di lavoro, ordinando, per l'effetto, alla società datrice di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in favore del ricorrente. Voglia, altresì, per l'effetto, condannare la società Consorzio Autolinee TPL S.r.l., già Consorzio
Autolinee S.r.l., con sede alla Piazza della Provincia n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di destituzione/licenziamento fino a quella della effettiva reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e, di conseguenza, condannare al pagamento dei correlati contributi previdenziali ed assistenziali, nonché di tutti gli oneri accessori dovuti”
Istruita documentalmente la causa, le parti - all'udienza del
24.1.2025 - insistevano nelle rispettive conclusioni ed all'esito il giudice riservava la decisione.
Ai fini di una ricostruzione della vicenda che ha condotto alla destituzione del convenuto, si richiama l'ordinanza con cui è stata definita la fase sommaria del procedimento: “Con ricorso ex art.414 cpc UC TO OM esponeva: di aver lavorato alle dipendenze del Consorzio Autolinee TPL srl dal
17.11.1994 fino alla data del 25.5.2022, data in cui veniva destituito, con la qualifica di operatore di esercizio;
che, in data 12 aprile 2022, la società datrice di lavoro gli aveva inviato una generica contestazione relativa alle operazioni di biglietteria;
che in data 19 aprile aveva fornito puntuali giustificazioni;
che, in data 04.05.2022 aveva proceduto a contestare un ritardo nel versamento di incassi da
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