Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 201

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 201
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 201
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

proc. n. 9548/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Aragno, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 9548/2024 avviato dal sig. nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. STEFANIA RULLO, presso il cui studio, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
-RICORRENTE- contro
, in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-RESISTENTE- avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) del Decreto Legislativo 286/1998;
ricorso proposto ex art. 30, co. 6 del D. Lgs. 286/98.
Conclusioni delle parti. per parte ricorrente:
“che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:

- in via istruttoria, acquisire tutta la documentazione utile ai fini della decisione del presente ricorso e l'audizione di d, eventualmente, del figlio Parte_1 Persona_1
- nel merito accogliere il presente ricorso, dichiarando, per i suddetti motivi e con le conseguenze di rito, l'illegittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e conseguentemente annullare il medesimo, nonché gli atti ad esso antecedenti, preordinati e consequenziali.
Con vittoria di spese e onorari.”
Per parte resistente:
Rigettare il ricorso e confermare la legittimità del rigetto adottato all'esito di un amplia istruttoria.
Con vittoria di spese di lite”.

PREMESSE IN FATTO
Il Questore di Torino, con provvedimento recante il prot. n.° 815/2024 dell'08/04/2024, ha rigettato l'istanza presentata in data 22/06/2023 dal sig. Pt_1
cittadino extra U.E. in epigrafe meglio indicato, tesa ad ottenere il rilascio del
[...] permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) del Decreto Legislativo 286/1998, in quanto assertivamente convivente con il figlio
[...]
, suo familiare entro il secondo grado, avente la cittadinanza italiana (cfr., in tal Per_1 senso, decreto del Questore della Provincia di Torino recante prot. n. 815/2024 depositato, sub n. 1, unitamente al ricorso).
Con ricorso trasmesso telematicamente in data 29 maggio 2024 e iscritto a ruolo il 30.05.2024, il sig. ha proposto ricorso avverso il suddetto Parte_1 provvedimento, notificatogli in data 16 maggio 2024, chiedendo al Tribunale « in via istruttoria, [di] acquisire tutta la documentazione utile ai fini della decisione del presente ricorso e l'audizione di ed, eventualmente, del figlio - nel merito [di] Parte_1 Persona_1 accogliere il presente ricorso, dichiarando, per i suddetti motivi e con le conseguenze di rito, l'illegittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e conseguentemente [di] annullare il medesimo, nonché gli atti ad esso antecedenti, preordinati e consequenziali. Con vittoria di spese e onorari.» (pag.5 del ricorso).
Con decreto del giorno 17/06/2024, è stata rigettata l'istanza di sospensiva, proposta in via cautelare ed è stata fissata la prima udienza di comparizione per il 25 settembre 2024.
Si è costituita, in data 23/09/2024, la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, mediante deposito della propria comparsa di costituzione e risposta.
La p.a. ha allegato documentazione e concluso per il rigetto del ricorso, perché infondato, con conferma del provvedimento impugnato e vittoria di spese (pag. 5 della comparsa di risposta depositata dalla p.a).
All'udienza del 25 settembre 2024, il Giudice ammetteva l'audizione dei testi richiesta dal ricorrente con riferimento all'effettiva convivenza e rinviava la causa al 1° ottobre.
Escussi i testi (figlio e moglie del ricorrente), a scioglimento della riserva così assunta all'udienza del 01/10/2024, la causa veniva trattenuta in decisione per poi essere rimessa, con ordinanza del 10.10.24, in istruttoria al fine di acquisire ulteriore documentazione (certificato di nascita del figlio del ricorrente;
certificato storico di residenza e contestuale certificato di famiglia). A tale fine veniva assegnato a parte ricorrente termine sino al 30 novembre. Quindi, all'esito delle produzioni effettuate, la causa veniva nuovamente rimessa a decisione.
IN DIRITTO
Con il richiamato ed impugnato provvedimento, il Questore di Torino ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
In particolare, la p.a. ha dato atto della circostanza che: « esaminati gli atti d'ufficio dai quali risulta che gli accertamenti esperiti dal 21/09/2023 al 27/10/2023, in giorni ed orari differenti, dal personale del Comando di Polizia Municipale di in via Pedrotti 38, hanno avuto esito CP_1 negativo, in quanto il richiedente l'unica volta in cui è stato rintracciato era solo con la moglie;
[che] a fronte della suesposta risultanza, [sono stati] effettuati ulteriori accertamenti dal 16/12/2023 al 21/01/2024 da cui è emerso, come asserito dallo stesso richiedente, rintracciato solo durante il primo sopralluogo, che il figlio italiano non è presente in loco, poiché attualmente si trova in Spagna, circostanza fattuale riconfermata durante la verifica eseguita alle ore 06.30 del mattino del 21/01/2024, ove la persona ivi reperita ha dichiarato di essersi insediata nell'unita abitativa di cui sopra, in quanto l'intero nucleo familiare si era trasferito in Spagna;
tenuto conto della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, come modificata dalla L. 11.2.2005 nr. 15, datata 06/03/2024 e notificata all'interessato in data 15/03/2024 tramite il Commissariato di P.S. “Dora Vanchiglia”;
che ad integrazione della suindicata comunicazione lo stesso ad oggi, non ha depositato alcuna documentazione

o osservazione e, pertanto, permangono gli anzidetti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al soggiorno;
[che] inoltre che il medesimo, tramite il proprio legale di fiducia, ha depositato una memoria difensiva, ove chiede che, in subordine venga rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI, tuttavia a seguito delle modifiche intervenute con il D.L. 20/2023 convertito con modificazioni nella Legge 50/2023, sono stati soppressi it co.

1.1 terzo e quarto periodo e co.

1.2 secondo periodo dell'art. 19 D. Lgs 286/98, pertanto le istanze presentate oltre la data di entrata in vigore dei
succitati disposti normativi non possono essere definite in tal senso;
…che dall'esame della documentazione allegata non risultano sussistere, in ordine all'odierno istante, i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche minime previste dalla vigente normativa per il regolare soggiorno in Italia e che non appare emergere, in relazione alla posizione giuridica del suddetto, alcuno degli elementi riconducibili alla presenza di una delle condizioni previste per il divieto di espulsione dello straniero irregolare, di cui all'art. 19 D. Lgs. 286/98;
LETTI gli art. 4, 5, 6, 13, 19 e 30 D. Leg.vo nr. 286/98, e successive modifiche;
l'art. 12 e 28 D.P.R. nr. 394/99 e la Legge 241/90, la Direttiva 115/2008 e successive modifiche;
rigetta l'istanza
» (si veda decreto del Questore della Provincia di recante prot. n. 815/2024). CP_1
Il ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha incentrato le sue difese sulla illegittimità ed eccesso di potere del provvedimento impugnato per carenza di istruttoria e di motivazione.
Più specificamente, il ricorrente ha dedotto: «[di risiedere] unitamente alla moglie, sig.ra
nata in [...] il [...], e al figlio, nato a [...]_2 Persona_1 CP_1
30/12/2003, nell'abitazione sita in via Carlo Pedrotti 38, ove abitano stabilmente e ove CP_1 custodiscono i propri effetti personali. Quanto agli accertamenti effettuati dal 21/09/2023 al 27/10/2023 (ove in una occasione veniva riscontrata la solo presenza del richiedente, mentre nell'altra veniva trovato unicamente il figlio), [ha fatto presente] che sia il sig. che il proprio figlio [hanno Pt_1 svolto] attività lavorativa, presso sedi e con orari diversi, ragione che giustifica la temporanea assenza dell'uno o dell'altro nelle occasioni in cui venivano effettuati tali sopralluoghi (cfr doc. sub 2, allegato unitamente al ricorso: contratto di lavoro e buste paga del e contratto di lavoro del Pt_1
. Quanto agli accertamenti effettuati dal 16/12/2023 al 21/01/2024 [ha evidenziato che] Per_1 che il figlio del , non è stato reperito presso l'abitazione di via Pedrotti 38 in Persona_1 Pt_1 quanto dal mese di Dicembre 2023 sino al mese di Febbraio 2024 si trovava in Spagna per turismo (cfr doc. sub 3, allegato unitamente al ricorso: dichiarazione sottoscritta dal ), Persona_1 per poi tornare nuovamente in in via Pedrotti 38, con i propri genitori. Dunque, il nucleo CP_1 famigliare risiede e vive stabilmente presso tale abitazione e non ha nessuna intenzione di lasciare il territorio nazionale.» (pagg.

2-3 del ricorso).
La p.a., con la sua comparsa di costituzione e risposta ha precisato, in punto di fatto, che: «Il sig. , entrato clandestinamente in Italia in data sconosciuta, veniva fotosegnalato per la Pt_1 prima volta nel 2000 a Udine con il nome Con lo stesso nome veniva condannato a Persona_3 CP_1 nel 2003 per ricettazione;
nello stesso anno veniva espulso dal Prefetto di Verona, rintracciato inottemperante nel 2004 gli veniva notificato nuovo ordine di allontanamento;
nel 2006 arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, sfruttamento della prostituzione e possesso ingiustificato di strumenti finalizzati allo scasso. Con le attuali generalità veniva indagato nel 2011 per ricettazione;
nel 2015 in due occasioni diverse per spaccio di stupefacenti e spendita di monete
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