Trib. Torino, sentenza 29/07/2024, n. 4380
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Testo completo
N. R.G. 8957/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa F F ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 8957 / 2023 promossa da:
(CUI Parte_1 C.F._1 nato in MAROCCO in data 28/06/2000 rappresentato e difeso dall'Avv. SCHERA LUCA
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
Oggetto: Ricorso avverso il provvedimento del Questore di Revoca del permesso di soggiorno er soggiornanti di lungo periodo per 'motivi familiari'CP_2
Conclusioni di parte ricorrente: l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accoglimento della domanda cautelare e annullare il provvedimento emesso dal Questore di Novara, pronunciato in data 08/02/2023 e notificato il 12/04/2023, e per l'effetto accertare e dichiarare la persistenza in capo al ricorrente delle condizioni di cui all'art. 9 TUI per la titolarità del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo per “motivi familiari”. In via subordinata ordinare il rilascio di un permesso di soggiorno, anche di durata determinata, per motivi familiari. Con vittoria di spese e compensi.
Conclusioni di parte resistente: “previo rigetto della domanda cautelare, rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi esposti. Con vittoria di onorari e spese di lite e condanna per lite temeraria”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 03/05/2023, ritualmente notificato, il ricorrente (CUI Parte_1 C.F._1
nato in MAROCCO in data 28/06/2000 ha impugnato il provvedimento del Questore di Novara, pronunciato in data 08/02/2023 e notificato il 12/04/2023, di revoca del permesso di soggiorno er soggiornanti di lungo periodo per “motivi familiari” di cui era titolare. CP_2
Afferma il ricorrente che il provvedimento impugnato non ha operato un adeguato bilanciamento tra gli effetti delle condanne ritenute ostative e l'effettiva pericolosità dell'interessato alla luce della sua complessiva situazione personale.
Accolta l'istanza di sospensione, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti al
16/10/2023, rinviata al 19/02/24 per la precisazione delle conclusioni, con termine di 15 giorni per depositare memoria di replica in risposta alla costituzione di controparte avvenuta in data
09/10/2023.
Si costituiva, infatti, in giudizio il , in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese, previa revoca del provvedimento di sospensione e condanna della controparte per lite temeraria.
All'esito dell'udienza del 19/02/2024, verificato il mancato deposito di memoria di replica da parte della parte ricorrente, veniva concesso termine alla difesa per il deposito di documentazione integrativa, che avveniva in data 29/02/2024 con il deposito di una proposta di assunzione del 19/02/24 come colf a tempo indeterminato per una società di Novara con sede nella stessa via di residenza del ricorrente e di altra documentazione lavorativa sua e dei familiari già presente in atti.
Con decreto del 05/04/2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per l'acquisizione dell'estratto contributivo , vista la non esaustività della documentazione in atti, dei certificati penali del CP_4 ricorrente aggiornati ed affinchè le parti chiarissero il motivo della comunicazione di Pt_2 annullamento del 06/03/2023.
All'esito dell'udienza del 22/05/2024, sempre in assenza della parte ricorrente che mai presenziava personalmente alle udienze, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c. sulle conclusioni rassegnate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN DIRITTO
Parte ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento del Questore perché fondato su una erronea valutazione della sua situazione, non avendo operato un adeguato bilanciamento tra gli effetti delle condanne ritenute ostative e l'effettiva pericolosità dell'interessato alla luce della sua complessiva situazione personale.
Il decreto del Questore, premesso che a carico dell'istante risultavano diversi precedenti di polizia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e violazione del codice della strada (artt. 186 e 187 c. 8 D.L.vo 285/92) commessi in data 09.12.21, nonché violazioni amministrative per stupefacenti e violazione delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria
(COVID;
che era pendente nei suoi confronti procedimento penale per gravi reati quali lesioni personali, violazione di domicilio, rapina e resistenza a pubblico ufficiale commessi in data
22.06.2022 per i quali era stato tratto in arresto e sottoposto a misura cautelare;
che gli era già stato notificato, all'indomani dell'arresto, la misura di prevenzione personale dell'avviso orale a cambiare condotta;
che non era stato possibile notificare il preavviso di rigetto per irreperibilità del soggetto all'indirizzo conosciuto;
fondava il diniego sull'esistenza dei pregiudizi penali e
dell'avviso orale, che portavano a considerarlo soggetto pericoloso, e sulla mancanza di una seria volontà di inserimento sociale, pur avendone le possibilità essendo presente in Italia dal 2013 per ricongiungimento al padre, avendo, nel corso del suo soggiorno (ormai decennale) in Italia, manifestato un'indole irrispettosa delle norme del vivere civile, dimostrando di non essere interessato ad un percorso di inserimento sociale e lavorativo, dal quale è palese che si sia ben presto allontanato, tenuto conto che la famiglia di origine non sia evidentemente riuscita a svolere un'adeguata azione educativa e correttiva, cosicchè il suo soggiorno sul territorio italiano sino ad oggi si [era] svolto in danno della collettività nazionale e con pregiudizio dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, tanto da far ritenere recessivo il suo interesse privato all'unità familiare rispetto a quello preminente generale alla sicurezza sociale, elementi che nel loro insieme comportavano la revoca del titolo di soggiorno posseduto, come previsto ai sensi dell'art. 9 del D.
L.vo 286/98 ed impedivano, in alternativa, il rilascio di un permesso di soggiorno per altro tipo
(art. 9 comma 9, D.L.vo 286/98).
La difesa lamentava la violazione di legge in relazione all'art. 9, co. 4, D.Lgs. 286/98, per non aver effettuato una adeguata valutazione nel merito della sua pericolosità sociale, la quale era stata desunta solo dall'esistenza dei precedenti penali, nonostante il soggetto fosse stato assolto dal più grave reato di rapina, riportando a febbraio 2023 la condanna solo per gli altri reati, con il riconoscimento già in sentenza del beneficio della sospensione condizionale della pena, senza un adeguato bilanciamento con la durata ultradecennale del suo soggiorno e l'importanza dei suoi legami familiari, convivendo in Italia con i propri familiari.
Osservava la difesa che una adeguata istruttoria avrebbe rivelato la positività del percorso scolastico, formativo e lavorativo del ricorrente, convivente con il padre e con regolare attività lavorativa in corso, sebbene prorogata ogni due mesi, con conseguente valutazione di prevalenza di tali aspetti sui precedenti penali, peraltro limitati solo ai fatti del 09.12.21 e del 22.06.22, non potendo rilevare le contestazioni amministrative, soprattutto quelle elevate in un periodo di disagio generalizzato come quello della pandemia da COVID.
Il , costituendosi in giudizio, eccepiva la nullità della procura alle liti in atti, da CP_1 considerarsi