Trib. Teramo, sentenza 04/06/2024, n. 619
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Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1443/2020
R.G.
TRA
DI IO ET, nata a [...] il19.01.1958, rappresentata e difesa dall'Avv.Laura Avolio e dall'Avv.Alfredo Quaranta, come da procura in atti
E
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila
All'udienza del giorno 6 dicembre 2023 ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima ed annulla la sanzione disciplinare applicata con provvedimento prot. n.29 del 23.03.2016 del
Direttore generale dell'USR Abruzzo nei confronti della ricorrente e condanna la
Amministrazione resistente a rimborsare alla ricorrente l'importo della retribuzione trattenuta pari ad € 719,65, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria secondo gli indici FOI dalla data di esecuzione della sanzione sospensiva al saldo;
• rigetta tutte le ulteriori domande risarcitorie;
• condanna la resistente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio che liquida in complessivi € 700,00, oltre rimborso delle spese generali pari al 15%
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• fissa in giorni sessanta da oggi il termine di deposito della motivazione.
Così deciso in Teramo in data 6 dicembre 2023.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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Per la ricorrente:
“- annullare / dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima la sanzione disciplinare n. 0000029 del 23/03/2016 a firma del Direttore Generale Ernesto Pellecchia, comunicata con racc.ta a/r prot. n. 0000035 del 07/04/2016 alla Dirigente Scolastica Prof.ssa
Elisabetta Di Gregorio per i motivi esposti in narrativa;
- per l‟effetto, condannare l‟Amministrazione Scolastica alla restituzione della somma decurtata dalla retribuzione della Dirigente Scolastica con la sospensione dal servizio di 12 giorni, per l‟importo di Euro 719,65;
- condannare altresì l‟Amministrazione Scolastica alla restituzione della somma di 3.634,00 Euro, a titolo di danno da perdita di chance, somma che la Dirigente avrebbe percepito se avesse continuato, come ogni anno, a ricoprire il ruolo di Presidente di Commissione d‟Esame (per i due anni consecutivi, successivi alla sanzione disciplinare);
- condannare, inoltre, l‟Amministrazione Scolastica al risarcimento di tutti i danni di natura non patrimoniale (danno all‟immagine, danno morale ecc..) conseguenti al procedimento disciplinare, subiti e subendi, per la somma di Euro 20.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di Giustizia”. Per l'Amministrazione resistente: "contrariis rejectis, respingere l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
In ogni caso respingere le domande risarcitorie perché non provate, oltre che infondate in fatto e in diritto […]".
FATTI RILEVANTI DELA CAUSA
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ., depositato in data 28.08.2020, DI
IO ET si è rivolta al Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, ed ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (salvo l'assegno alimentare) per un periodo di n.12 giorni, in riferimento a contestato acquisto di un pacchetto informatico comprendente dotazione di server e servizio “Citrix”, che si assumeva effettuato in violazione della deliberazione di modernizzazione dell'aula informatica dell'I.I.S. “Moretti” di Roseto degli Abruzzi - di cui all'epoca dei fatti (a.s. 2014/15) era dirigente – ed in violazione delle procedure di acquisto e avrebbe comportato un grave danno al bilancio dell'Istituzione scolastica, in quanto di costo consistente e poi rivelatosi del tutto inadeguato alle esigenze didattiche.
A sostegno della domanda ha eccepito di essere stata dichiarata non responsabile di danni all'Erario dalla Corte dei conti in esito al giudizio di responsabilità amministrativa instaurato a seguito di segnalazione del fatto alla Procura Regionale per l'Abruzzo della
Giurisdizione contabile trasmessa dal Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale in una all'adozione della sanzione disciplinare impugnata nel presente giudizio, che il Dirigente si era poi astenuto dal revocare nonostante la richiesta avanzatagli dall'interessata una
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volta dichiarata non responsabile del danno erariale nel giudizio davanti alla Corte dei
Conti conclusosi con la conferma di appello della sentenza resa dalla Sezione abruzzese.
Ha altresì lamentato di aver subito un danno patrimoniale ulteriore rispetto alla perdita della retribuzione durante il periodo di sospensione dal servizio, per essere stata esclusa dalla presidenza delle Commissioni per gli esami di Stato in due anni scolastici
a causa dell'applicazione della sanzione disciplinare, nonché un danno non patrimoniale.
L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio ed ha resistito alla domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
Ha fatto presente il carattere di autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto al procedimento disciplinare relativo agli stessi fatti, in ragione della diversità strutturale e di presupposti della responsabilità per danno erariale e della responsabilità disciplinare;
si è riportata all'esito delle indagini espletate dall'ispettore, dalla cui relazione, rimessa al Dirigente dell'USR Abruzzo, aveva preso avvio il procedimento disciplinare, nel quale l'Amministrazione aveva necessariamente valutato il comportamento tenuto dalla dirigente scolastica secondo gli elementi di fatto e di diritto presenti all'epoca, quindi prima dei pronunciamenti della Corte dei conti, dopo aver proceduto alla regolare acquisizione delle controdeduzioni dell'interessata nell'audizione svoltasi l'08.02.2016.
Ha richiamato il contenuto dei capi di addebito riportati nel provvedimento disciplinare, tornando a contestare l'assunto attoreo per cui sarebbe stato necessario attendere l'esito del giudizio dinanzi alla Corte dei conti, prospettandosi danno erariale.
In via subordinata, ha contestato sussistere una responsabilità risarcitoria della p.A. per esercizio del potere disciplinare, stante l'infondatezza dei assunti circa l'estraneità della dirigente scolastica ai fatti contestabile e circa l'erroneità dell'interpretazione delle disposizioni normative applicabili nella specie da parte dell'Amministrazione resistente.
Fissati così i termini della controversia ed illustrate dalle parti le rispettive posizioni
a mezzo di note conclusive, seguite da rinvio per la discussione, la causa è pervenuta in decisione come da dispositivo a seguito di trattazione nella modalità ex art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha inteso impugnare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di dodici giorni applicata con provvedimento del Dirigente dell'USR per l'Abruzzo in data 23.03.2016, per due ordini di motivi.
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In primo luogo ha eccepito la violazione dell'art.25 d.lgs. n.165 del 2001, in materia di attribuzioni del dirigente scolastico, dell'art.10 d.lgs. n.297 del 1994 in materia di attribuzioni del Consiglio di Istituto e la violazione della normativa che impone il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di materiale didattico.
È opportuno ricapitolare brevemente gli antefatti della contestazione disciplinare che ha dato luogo all'irrogazione della sanzione impugnata.
Con la relazione rimessa in esecuzione dell'incarico 22 luglio 2015 conferitogli dal
Dirigente dell'USR per l'Abruzzo, l'ispettore del Ministero resistente Viriol D'Ambrosio ha riportato l'esito delle indagini svolte in merito alla vicenda che aveva visto alcuni componenti del Consiglio d'Istituto dell'I.I.S. “V. Moretti” di Roseto degli Abruzzi stigmatizzare il comportamento attuato dalla dirigente scolastica, attuale ricorrente, in occasione ed a seguito dell'approvazione da parte dell'organo collegiale della delibera concernente l'ammodernamento dell'aula informatica della scuola.
La difformità di posizione tra la dirigente scolastica (ed il DSGA) ed i componenti del C.d.I., infatti, aveva dato luogo, infine, alla mancata approvazione da parte dell'organo collegiale del conto consuntivo 2014, per presunte incongruenze tra le sezioni A02 e A04 del programma annuale 2014 - riferite rispettivamente alle spese di funzionamento didattico generale e di investimento – ed il piano di acquisti realizzato dalla dirigenza.
Tale piano di acquisti si era sostanziato nella “virtualizzazione Citrix” di due laboratori obsoleti, denominati O2 (utilizzato anche per la grafica con applicativo
Photoshop) e CA (dove gli studenti effettuano esercitazioni didattiche di disegno tecnico con software AUTOCAD).
Sennonché, alla prova dei fatti, in buona sostanza, l'intervento, con cui la dirigente si sarebbe discostata dalla delibera dell'organo collegiale, si era rivelato ed inadeguato, per come contestato dal Dirigente dell'USR per l'Abruzzo, con il primo degli addebiti disciplinari formulati sulla scorta della relazione ispettiva.
A fronte delle giustificazioni addotte dalla dirigente (e dal DSGA), circa il fatto che il C.d.I. avesse definito delle priorità per ammodernare i due laboratori (e, quanto al
DSGA, circa il fatto che “potevano anche essere pc ricondizionati, o usati, …”) e delle risultanze delle acquisizioni documentali effettuate, attestanti la disfunzionalità del sistema Citrix rilevata dal documento in data 5 giugno 2015 a firma di cinque componenti del C.d.I., l'ispettore dell'USR Abruzzo riteneva che la delibera dell'organo
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