Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/02/2025, n. 541
Sentenza
15 febbraio 2025
Sentenza
15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 10129/2016 R.Cont.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il G.U., dott.ssa Luigia Franzese, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 10129/2016 R.G., con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to De Lisa Maria, come da Parte_1
procura in atti;
APPELLANTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Marra, come da Controparte_1
procura in atti;
APPELLATO
oggetto: appello avverso la sentenza n. 435/2016, nella causa iscritta a R.G. 674/2015 resa dal giudice di pace di Piedimonte Matese, emessa in data 17.06.2016, pubblicata e resa pubblica il 27.06.2016, non notificata;
conclusioni per le parti costituite come da atti difensivi e verbale di udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte istante ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di
Piedimonte Matese n. 435/ 2016, esponendo: - che il giudice di prime cure ha errato nell'interpretazione dell'ordinanza presidenziale del 15.11.2010; - che nessun provvedimento adottato dal giudice, in sede di separazione, ha statuito in merito alle
spese straordinarie;
- che, pertanto, a carico dell'opponente, odierno appellante, è stato previsto soltanto un obbligo di contribuzione mensile, comprensivo anche delle spese straordinarie;
- che, in ogni caso, le spese straordinarie, il cui rimborso viene richiesto in questa sede, non sono state concordate tra le parti;
- che, in ogni caso, le spese per cui è causa non possono essere qualificate come straordinarie;
- che nessun accertamento è stato effettuato dal giudice di pace in merito all'interesse prevalente della figlia e alla capacità economica del genitore non collocatario;
- che il giudice di prime cure non ha motivato il rigetto della domanda riconvenzionale di compensazione.
Tanto premesso, parte appellante ha richiesto, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la domanda avversa e, in via subordinata e, solo nell'ipotesi di accoglimento della domanda opposta, di accogliere la domanda di compensazione già formulata in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 28.02.2017, si costituiva parte appellata, contestando le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
La causa veniva riservata in decisione.
Va dichiarata l'ammissibilità dell'appello proposto in quanto tempestivo, atteso che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata nel rispetto del termine di cui all'articolo 327 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.
Deve precisarsi, altresì, che su tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.) o che, ancora, non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello proposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., essendo individuate in modo chiaro le questioni, nonché i punti contestati