Trib. Milano, sentenza 24/01/2024
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Testo completo
R.G. 48871 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione DODICESIMA CIVILE - Protezione internazionale – Immigrazione
VERBALE DI UDIENZA Teams ex DLGS n. 149/2022
Nella causa promossa da
ME UA VA
AO PE OR DE GO VA
PARTE ATTRICE contro
MINISTERO DELL'INTERNO
PARTE CONVENUTA
Oggi 24/01/2024 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza da atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc, in forza del
DLGS n. 149/2022 dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
-per parte attrice l'avv. MACOR MASSIMO con difficoltà sull'audio del collegamento mentre è presente in video, di conseguenza seguono comunicazioni sulla chat di
Teams
- per MINISTERO DELL'INTERNO NESSUNO
Nessuno per il P.M.
Il Giudice Onorario, preso atto delle dichiarazioni di identità dei procuratori delle parti come sopra presenti, dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
pagina 1 di 7
Il giudice dà atto di avere comunicato verbalmente nell'aula virtuale, il procuratore impossibilitato come sopra quanto all'audio ha dato conferma anche a mezzo chat Teams
Il procuratore di parte attrice dà atto di avere precisato le conclusioni come da foglio di pc depositato in atti, a cui si richiama e concorda nell'essere esonerato dalla lettura della sentenza al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario
Dato atto di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio all'esito della quale darà lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. esonerando il procuratore oggi comparso dal ricollegarsi telematicamente a mezzo Teams all'aula virtuale del Giudice, significando che la lettura sarà sostituita dal deposito telematico della decisione
Il Giudice Onorario
Dott. Caterina Gallizia
°°°°
Ad ore 16 il Giudice Onorario, esce dalla Camera di Consiglio per la lettura della decisione e rilevato in rito che la controversia in oggetto risulterebbe rientrare tra quelle elencate al Capo III, art. 19bis del D.Lgs. 150/2011, visto l'art. 3, co. 1 D. Lgs. 150/2011, ritenuto pertanto opportuno, res melius perpensa, in via preliminare revocare l'emessa Ordinanza di conversione, tanto premesso e ritenuto, all' esito della suddetta camera di Consiglio, emette la seguente
ORDINANZA
I ricorrenti in epigrafe hanno chiesto al Tribunale di Milano una pronuncia che dichiari che sono cittadini italiani per discendenza da persona nata in [...] (criterio dello iure sanguinis).
Nel ricorso, corredato da idonea documentazione, hanno indicato compiutamente la linea dei propri ascendenti in linea retta come in seguito si dirà.
Il Ministero dell'Interno si è costituito limitandosi in sostanza ad una non opposizione alla domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite, rappresentando gravi difficoltà per potere effettuare il riconoscimento in via amministrativa consolare all'estero.
Il Pubblico Ministero (al quale il Ricorso è stato comunicato unitamente al Decreto di fissazione di udienza) non si è costituito in giudizio. pagina 2 di 7 °°°°
La domanda è risultata fondata e andrà accolta per quanto segue.
In via preliminare, questo Tribunale rileva che sussiste la propria competenza a decidere, ai sensi dell'art. 4 comma 5 II parte D. L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in L. 13 aprile 2017, n. 46, secondo cui “quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (periodo aggiunto dall'art. 1, comma 36, della L. 26 novembre 2021, n. 206, pubblicata in G.U. 9 dicembre 2021, n. 292 e vigente dal 24 dicembre 2021, a decorrere – come previsto dal comma 37 – dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge.), in quanto i ricorrenti risultano risiedere all'estero (San Paolo- Brasile) e fondano le rispettive domande sulla comune qualità di discendenti in linea retta di NI VA, cittadino italiano nato a [...]
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione DODICESIMA CIVILE - Protezione internazionale – Immigrazione
VERBALE DI UDIENZA Teams ex DLGS n. 149/2022
Nella causa promossa da
ME UA VA
AO PE OR DE GO VA
PARTE ATTRICE contro
MINISTERO DELL'INTERNO
PARTE CONVENUTA
Oggi 24/01/2024 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza da atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc, in forza del
DLGS n. 149/2022 dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
-per parte attrice l'avv. MACOR MASSIMO con difficoltà sull'audio del collegamento mentre è presente in video, di conseguenza seguono comunicazioni sulla chat di
Teams
- per MINISTERO DELL'INTERNO NESSUNO
Nessuno per il P.M.
Il Giudice Onorario, preso atto delle dichiarazioni di identità dei procuratori delle parti come sopra presenti, dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
pagina 1 di 7
Il giudice dà atto di avere comunicato verbalmente nell'aula virtuale, il procuratore impossibilitato come sopra quanto all'audio ha dato conferma anche a mezzo chat Teams
Il procuratore di parte attrice dà atto di avere precisato le conclusioni come da foglio di pc depositato in atti, a cui si richiama e concorda nell'essere esonerato dalla lettura della sentenza al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario
Dato atto di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio all'esito della quale darà lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. esonerando il procuratore oggi comparso dal ricollegarsi telematicamente a mezzo Teams all'aula virtuale del Giudice, significando che la lettura sarà sostituita dal deposito telematico della decisione
Il Giudice Onorario
Dott. Caterina Gallizia
°°°°
Ad ore 16 il Giudice Onorario, esce dalla Camera di Consiglio per la lettura della decisione e rilevato in rito che la controversia in oggetto risulterebbe rientrare tra quelle elencate al Capo III, art. 19bis del D.Lgs. 150/2011, visto l'art. 3, co. 1 D. Lgs. 150/2011, ritenuto pertanto opportuno, res melius perpensa, in via preliminare revocare l'emessa Ordinanza di conversione, tanto premesso e ritenuto, all' esito della suddetta camera di Consiglio, emette la seguente
ORDINANZA
I ricorrenti in epigrafe hanno chiesto al Tribunale di Milano una pronuncia che dichiari che sono cittadini italiani per discendenza da persona nata in [...] (criterio dello iure sanguinis).
Nel ricorso, corredato da idonea documentazione, hanno indicato compiutamente la linea dei propri ascendenti in linea retta come in seguito si dirà.
Il Ministero dell'Interno si è costituito limitandosi in sostanza ad una non opposizione alla domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite, rappresentando gravi difficoltà per potere effettuare il riconoscimento in via amministrativa consolare all'estero.
Il Pubblico Ministero (al quale il Ricorso è stato comunicato unitamente al Decreto di fissazione di udienza) non si è costituito in giudizio. pagina 2 di 7 °°°°
La domanda è risultata fondata e andrà accolta per quanto segue.
In via preliminare, questo Tribunale rileva che sussiste la propria competenza a decidere, ai sensi dell'art. 4 comma 5 II parte D. L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in L. 13 aprile 2017, n. 46, secondo cui “quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (periodo aggiunto dall'art. 1, comma 36, della L. 26 novembre 2021, n. 206, pubblicata in G.U. 9 dicembre 2021, n. 292 e vigente dal 24 dicembre 2021, a decorrere – come previsto dal comma 37 – dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge.), in quanto i ricorrenti risultano risiedere all'estero (San Paolo- Brasile) e fondano le rispettive domande sulla comune qualità di discendenti in linea retta di NI VA, cittadino italiano nato a [...]
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