Trib. Massa, sentenza 30/05/2024, n. 362
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. G L M Gli Presidente Dott. A P Giudice Dott. E P Giudice rel., est.
Riunito in Camera di Consiglio in data 28/05/2024, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1540 dell'anno 2019, pendente
TRA
, Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. RAVANI ALESSANDRO, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIALE RESISTENZA 49 54011 AULLA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
C.F. , C.F._2
DIFENSORE: Avv. ADORNI ENRICO, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale PIAZZA A. DE GASPERI, 43/O 54011 AULLA
- PARTE CONVENUTA -
E CON LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO
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avente a oggetto: Separazione giudiziale.
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 06/02/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15/07/2019, ai sensi dell'art. 706 c.c., ritualmente notificato,
adiva il Tribunale di Massa, al fine di sentir pronunciare la Parte_1 separazione personale con il coniuge con cui aveva contatto matrimonio con Controparte_1 rito concordatario, in La Spezia (Sp), ed a cui era conseguita l'annotazione presso gli Uffici di stato civile del predetto Comune, in regime di comunione legale dei beni;
nonché, al fine di sentir assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
disporre l'obbligo a carico del marito di corrispondere alla moglie un assegno a titolo di concorso al mantenimento del coniuge di € 800,00 mensile, o altro importo ritenuto congruo, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutare annualmente in base agli indici ;
autorizzare i coniugi a vivere separati. Org_1
A fondamento della propria domanda deduceva: i) come dall'unione fossero nati due figli,
nato a La Spezia (SP) il 25/07/1991 e nato a Fivizzano (MS) il 05/09/1995, divenuti Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
ii) come l'altro coniuge avesse sempre mantenuto un comportamento aggressivo e violento nei confronti della ricorrente e dei figli della coppia;
iii) come in data 10/06/2019, a seguito dell'ulteriore litigio, fosse stata costretta ad abbandonare l'abitazione coniugale, chiedendo ospitalità alla di lei madre nella abitazione sita in Pago Veiano (BN);
iv) come vi sia l'impossibilità di mantenere e ricostituire l'unione familiare;
iv) di non percepire alcun mezzo di sostentamento;
vii) come , in qualità di maresciallo della marina militare, Controparte_1 percepisca, invece, uno stipendio mensile pari ad € 2.400,00. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio associandosi alla Controparte_1 domanda avente ad oggetto la pronuncia di separazione personale tra coniugi. Contestava, tuttavia, integralmente il contenuto del ricorso introduttivo, ritenendo come le cause del fallimento del matrimonio fossero piuttosto da ravvisarsi nella condotta della moglie che, senza alcuna ragione, aveva improvvisamente abbandonato l'abitazione coniugale, lasciando marito e figli in gravi difficoltà, morali e materiali. Domandava, quindi, di pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità a carico della ricorrente ;
di respingere ogni domanda Parte_1 avversaria, sia relativamente al contributo di mantenimento sia all'assegnazione dell'abitazione coniugale;
di disporre l'assegnazione ad dell'abitazione coniugale. Controparte_1
All'udienza del 24/10/2019, il Presidente del Tribunale, nell'adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.c., autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, versando un assegno mensile di € 400,00, e contestualmente disponeva il passaggio della causa al merito, nominando il giudice istruttore delegato alla trattazione. La causa proseguiva con la fase istruttoria attraverso l'acquisizione delle produzioni documentali e l'assunzione della prova orale. All'udienza del 16/06/2021, le parti precisavano le proprie conclusioni, chiedendo una pronuncia parziale in punto di status, e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione sul punto, senza
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assegnare i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, stante l'espressa rinuncia dei procuratori costituiti. In data 05/07/2021 veniva, quindi, emessa la sentenza parziale di stato n. 445/2021 e, rimessa la causa sul ruolo, il giudizio proseguiva per le ulteriori questioni. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e l'assunzione di prove orali. All'udienza del 06/02/2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. In primis, giova ricordare che le domande non riprodotte in sede di precisazione delle conclusioni, devono intendersi rinunciate, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16840 del 05/07/2013).
1. DOMANDA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE. Va ricordato che in punto di diritto la pronuncia di addebito della separazione presuppone l'accertamento da parte del giudice non solo, ovviamente, del comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi ai doveri coniugali, ma anche che tale violazione abbia causato la crisi matrimoniale e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione presupposta per la pronuncia di separazione (Sez. 1, n. 18074 del
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. G L M Gli Presidente Dott. A P Giudice Dott. E P Giudice rel., est.
Riunito in Camera di Consiglio in data 28/05/2024, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1540 dell'anno 2019, pendente
TRA
, Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. RAVANI ALESSANDRO, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIALE RESISTENZA 49 54011 AULLA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
C.F. , C.F._2
DIFENSORE: Avv. ADORNI ENRICO, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale PIAZZA A. DE GASPERI, 43/O 54011 AULLA
- PARTE CONVENUTA -
E CON LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO
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avente a oggetto: Separazione giudiziale.
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 06/02/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15/07/2019, ai sensi dell'art. 706 c.c., ritualmente notificato,
adiva il Tribunale di Massa, al fine di sentir pronunciare la Parte_1 separazione personale con il coniuge con cui aveva contatto matrimonio con Controparte_1 rito concordatario, in La Spezia (Sp), ed a cui era conseguita l'annotazione presso gli Uffici di stato civile del predetto Comune, in regime di comunione legale dei beni;
nonché, al fine di sentir assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
disporre l'obbligo a carico del marito di corrispondere alla moglie un assegno a titolo di concorso al mantenimento del coniuge di € 800,00 mensile, o altro importo ritenuto congruo, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutare annualmente in base agli indici ;
autorizzare i coniugi a vivere separati. Org_1
A fondamento della propria domanda deduceva: i) come dall'unione fossero nati due figli,
nato a La Spezia (SP) il 25/07/1991 e nato a Fivizzano (MS) il 05/09/1995, divenuti Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
ii) come l'altro coniuge avesse sempre mantenuto un comportamento aggressivo e violento nei confronti della ricorrente e dei figli della coppia;
iii) come in data 10/06/2019, a seguito dell'ulteriore litigio, fosse stata costretta ad abbandonare l'abitazione coniugale, chiedendo ospitalità alla di lei madre nella abitazione sita in Pago Veiano (BN);
iv) come vi sia l'impossibilità di mantenere e ricostituire l'unione familiare;
iv) di non percepire alcun mezzo di sostentamento;
vii) come , in qualità di maresciallo della marina militare, Controparte_1 percepisca, invece, uno stipendio mensile pari ad € 2.400,00. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio associandosi alla Controparte_1 domanda avente ad oggetto la pronuncia di separazione personale tra coniugi. Contestava, tuttavia, integralmente il contenuto del ricorso introduttivo, ritenendo come le cause del fallimento del matrimonio fossero piuttosto da ravvisarsi nella condotta della moglie che, senza alcuna ragione, aveva improvvisamente abbandonato l'abitazione coniugale, lasciando marito e figli in gravi difficoltà, morali e materiali. Domandava, quindi, di pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità a carico della ricorrente ;
di respingere ogni domanda Parte_1 avversaria, sia relativamente al contributo di mantenimento sia all'assegnazione dell'abitazione coniugale;
di disporre l'assegnazione ad dell'abitazione coniugale. Controparte_1
All'udienza del 24/10/2019, il Presidente del Tribunale, nell'adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.c., autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, versando un assegno mensile di € 400,00, e contestualmente disponeva il passaggio della causa al merito, nominando il giudice istruttore delegato alla trattazione. La causa proseguiva con la fase istruttoria attraverso l'acquisizione delle produzioni documentali e l'assunzione della prova orale. All'udienza del 16/06/2021, le parti precisavano le proprie conclusioni, chiedendo una pronuncia parziale in punto di status, e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione sul punto, senza
Pag. 2 a 6
assegnare i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, stante l'espressa rinuncia dei procuratori costituiti. In data 05/07/2021 veniva, quindi, emessa la sentenza parziale di stato n. 445/2021 e, rimessa la causa sul ruolo, il giudizio proseguiva per le ulteriori questioni. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e l'assunzione di prove orali. All'udienza del 06/02/2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. In primis, giova ricordare che le domande non riprodotte in sede di precisazione delle conclusioni, devono intendersi rinunciate, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16840 del 05/07/2013).
1. DOMANDA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE. Va ricordato che in punto di diritto la pronuncia di addebito della separazione presuppone l'accertamento da parte del giudice non solo, ovviamente, del comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi ai doveri coniugali, ma anche che tale violazione abbia causato la crisi matrimoniale e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione presupposta per la pronuncia di separazione (Sez. 1, n. 18074 del
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