Trib. Napoli, sentenza 14/05/2024, n. 3564
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli nella persona del giudice dott. M R E in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza di discussione del 14 maggio
2024, sentiti i difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG Lavoro n. 20224/2021
TRA
nato a Napoli il 13.10.1975, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. F G come da procura in atti ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro tempore resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14-12-2021 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere dipendente e di essere stata assunta con contratto di Org_1
lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) con qualifica di 'Assistente
Amministrativo', con decorrenza giuridica dall'1.9.2016;
di avere diritto ad ottenere la ricostruzione della carriera con il riconoscimento integrale di tutti
i servizi prestati antecedentemente l'immissione nel ruolo e indicati nel
'decreto di ricostruzione carriera' n. 398 del 28.10.2019 alla luce della più recente giurisprudenza dell'Unione e della Cassazione;
di avere invece ottenuto, in sede di ricostruzione carriera, il riconoscimento di un'anzianità inferiore a quella effettivamente maturata sulla base dei servizi svolti, in quanto il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato era
stato valutato per intero solo per i primi 4 anni mentre, per la parte eccedente
i 4 anni, era stato valutato a fini giuridici ed economici solo in misura pari a
2/3;
che erroneamente era stata riconosciuta, alla data del 01.09.2016,
l'anzianità di anni 7 mesi 0 e giorni 8, mentre la residua anzianità pre ruolo di anni 1 mesi 6 giorni 5 era stata considerata utile a soli fini economici;
di essere stata collocata nella posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9 a 14 anni di cui alle tabelle retributive del solo a Org_2
partire dal mese di agosto 2018, laddove in base all'anzianità maturata, valutata per intero a fini giuridici ed economici, ne avrebbe avuto diritto sin dal mese di gennaio del 2017;
di avere maturato il diritto alle differenze stipendiali calcolate in ricorso.
Tanto premesso, ritenendo che tale disparità di trattamento rispetto al personale ab origine assunto a tempo indeterminato costituisca violazione delle regole dettate dall'Unione Europea in materia e rivendicando la sussistenza di tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del Giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea, concludeva chiedendo:
“…1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi valutare per intero tutto il servizio maturato con contratti a termine quale servizio utile a fini giuridici ed economici ai fini del suo inquadramento retributivo come dipendente di ruolo.
2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9 a 14 anni quantomeno sin dal mese di gennaio 2017.
3. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a conservare il maggior valore della posizione stipendiale da 3 a 8 anni sino al conseguimento della fascia retributiva da 9
a 14 anni a lei spettante a partire da gennaio 2017.
4. Per l'effetto, condannare la P.A. al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.543,31 a titolo di differenze retributive maturate per le predette causali da novembre 2016 a luglio 2018 oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo” con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
L'amministrazione convenuta benchè ritualmente citata non si costituiva, rimanendo contumace.
La causa, a seguito dell'espletamento di CTU contabile disposta ai fini della determinazione del dovuto, all'odierna udienza – all'esito della discussione – veniva decisa con sentenza contestuale depositata in telematico e di cui era data lettura.
Oggetto di valutazione nel presente giudizio è la conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
La questione si pone in quanto la disciplina interna dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative.
Ciò spiega perchè il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo,
l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi piu' o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
Già con il Decreto Legge n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L.
n. 576 del 1970, il legislatore difatti aveva previsto, all'articolo 9, che "Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo".
La disposizione era stata modificata dapprima dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974, articolo 23 e poi dalla L. n. 463 del 1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica del
Decreto Legge 19 giugno 1970, n. 370, articolo 9, convertito con modificazioni nella
L. 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".
Con il Decreto Legislativo n. 297 del 1994, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'articolo 569, che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del Decreto
Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili".
Il successivo articolo 570, aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi
è disposto all'atto della nomina in ruolo".
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del Decreto
Legislativo n. 297 del 1994, sulla normativa previgente, ha dettato, all'articolo
676, una disposizione di carattere generale prevedendo che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate".
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che - a partire dalla pubblicazione del D.Lgs. - le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 2 e 40, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'articolo 66, comma 6, che "Restano confermate, al fine del riconoscimento dei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli nella persona del giudice dott. M R E in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza di discussione del 14 maggio
2024, sentiti i difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG Lavoro n. 20224/2021
TRA
nato a Napoli il 13.10.1975, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. F G come da procura in atti ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro tempore resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14-12-2021 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere dipendente e di essere stata assunta con contratto di Org_1
lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) con qualifica di 'Assistente
Amministrativo', con decorrenza giuridica dall'1.9.2016;
di avere diritto ad ottenere la ricostruzione della carriera con il riconoscimento integrale di tutti
i servizi prestati antecedentemente l'immissione nel ruolo e indicati nel
'decreto di ricostruzione carriera' n. 398 del 28.10.2019 alla luce della più recente giurisprudenza dell'Unione e della Cassazione;
di avere invece ottenuto, in sede di ricostruzione carriera, il riconoscimento di un'anzianità inferiore a quella effettivamente maturata sulla base dei servizi svolti, in quanto il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato era
stato valutato per intero solo per i primi 4 anni mentre, per la parte eccedente
i 4 anni, era stato valutato a fini giuridici ed economici solo in misura pari a
2/3;
che erroneamente era stata riconosciuta, alla data del 01.09.2016,
l'anzianità di anni 7 mesi 0 e giorni 8, mentre la residua anzianità pre ruolo di anni 1 mesi 6 giorni 5 era stata considerata utile a soli fini economici;
di essere stata collocata nella posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9 a 14 anni di cui alle tabelle retributive del solo a Org_2
partire dal mese di agosto 2018, laddove in base all'anzianità maturata, valutata per intero a fini giuridici ed economici, ne avrebbe avuto diritto sin dal mese di gennaio del 2017;
di avere maturato il diritto alle differenze stipendiali calcolate in ricorso.
Tanto premesso, ritenendo che tale disparità di trattamento rispetto al personale ab origine assunto a tempo indeterminato costituisca violazione delle regole dettate dall'Unione Europea in materia e rivendicando la sussistenza di tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del Giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea, concludeva chiedendo:
“…1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi valutare per intero tutto il servizio maturato con contratti a termine quale servizio utile a fini giuridici ed economici ai fini del suo inquadramento retributivo come dipendente di ruolo.
2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9 a 14 anni quantomeno sin dal mese di gennaio 2017.
3. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a conservare il maggior valore della posizione stipendiale da 3 a 8 anni sino al conseguimento della fascia retributiva da 9
a 14 anni a lei spettante a partire da gennaio 2017.
4. Per l'effetto, condannare la P.A. al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.543,31 a titolo di differenze retributive maturate per le predette causali da novembre 2016 a luglio 2018 oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo” con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
L'amministrazione convenuta benchè ritualmente citata non si costituiva, rimanendo contumace.
La causa, a seguito dell'espletamento di CTU contabile disposta ai fini della determinazione del dovuto, all'odierna udienza – all'esito della discussione – veniva decisa con sentenza contestuale depositata in telematico e di cui era data lettura.
Oggetto di valutazione nel presente giudizio è la conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
La questione si pone in quanto la disciplina interna dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative.
Ciò spiega perchè il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo,
l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi piu' o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
Già con il Decreto Legge n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L.
n. 576 del 1970, il legislatore difatti aveva previsto, all'articolo 9, che "Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo".
La disposizione era stata modificata dapprima dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974, articolo 23 e poi dalla L. n. 463 del 1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica del
Decreto Legge 19 giugno 1970, n. 370, articolo 9, convertito con modificazioni nella
L. 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".
Con il Decreto Legislativo n. 297 del 1994, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'articolo 569, che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del Decreto
Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili".
Il successivo articolo 570, aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi
è disposto all'atto della nomina in ruolo".
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del Decreto
Legislativo n. 297 del 1994, sulla normativa previgente, ha dettato, all'articolo
676, una disposizione di carattere generale prevedendo che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate".
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che - a partire dalla pubblicazione del D.Lgs. - le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 2 e 40, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'articolo 66, comma 6, che "Restano confermate, al fine del riconoscimento dei
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