Trib. Torino, sentenza 07/11/2024, n. 2912

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 07/11/2024, n. 2912
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 2912
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 1254/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CONTI VITTORIO Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
CP_1 Controparte_2 Controparte_3
rappresentati e difesi dall'avv. MANCINI ANTONINO e dall'avv. MANCINI
FRANCESCO
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente chiedeva in via principale accertare e dichiarare che non aveva percepito tutte le somme ad ella spettanti nel periodo dicembre 2018 – febbraio
2021 a titolo di retribuzione, accertare e dichiarare che doveva ancora percepire la somma di € 8.995,83 a titolo di differenze retributive, di cui € 5.785,94 per mensilità non percepite, e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare, pro quota ereditaria, i convenuti, nella loro qualità di eredi del IG. , a Persona_1
corrisponderle la somma di € 8.995,83, oltre alla somma di € 729,56 a titolo di refusione delle spese legali volte al recupero stragiudiziale del credito;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse corretti e/o dimostrati i conteggi prodotti, accertare e dichiarare che non aveva percepito tutte pagina 1 di 8


le somme ad ella spettanti nel periodo dicembre 2018 – febbraio 2021 a titolo di retribuzione, accertare e dichiarare che, a detto titolo, doveva ancora percepire la somma ritenuta di giustizia dal Tribunale e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare, pro quota ereditaria, i IG.ri CP_1 Controparte_2
e nella loro qualità di eredi del IG.
[...] Controparte_3 PE
, a corrisponderle la somma così determinata. Affermava di aver prestato la
[...]
propria attività lavorativa quale badante presso l'abitazione e nell'interesse del IG.
in assenza di regolarizzazione da metà dicembre 2018 al 9 gennaio Persona_1
2019, rapporto regolarizzato dal 10 gennaio 2019, fino a settembre 2019 con contratto di lavoro domestico quale badante convivente di livello BS con orario contrattuale di 25 ore settimanali e compenso mensile pari a euro 600,00, da ottobre
2019 fino a febbraio 2020 con orario contrattuale di 40 ore settimanali e compenso mensile di euro 867,55, dal 1° marzo 2020 (con modifica formalizzata dal 10 marzo
2020) veniva nuovamente assunta dal IG. con un nuovo contratto di lavoro PE
domestico quale badante convivente di livello CS con orario contrattuale di 54 ore settimanali e compenso mensile di euro 983,22;
il rapporto di lavoro cessava l'8 febbraio 2021 per il decesso del datore di lavoro;
a prescindere dall'orario di lavoro formalizzato, dal 17 al 23 dicembre 2018 prestava la propria attività lavorativa da metà mattina a metà pomeriggio, dal 24 al 30 dicembre 2018 prestava la propria attività lavorativa da metà mattina a orario di cena, festività comprese, dal 31 dicembre 2018 fino al decesso del IG. osservava sempre l'orario di 54 ore PE
settimanali, assisteva il IG. giorno e notte, tutti i giorni della settimana, PE
soltanto con due ore di riposo giornaliere. Lamentava una differenza retributiva lorda di € 3.209,89 per il periodo dicembre 2018 – ottobre 2019 (di cui € 867,55 riferiti al periodo non coperto da regolare contratto di assunzione ed € 260,26 ad integrazione delle 9 mensilità da gennaio 2019 a settembre 2019), nonché l'omessa percezione delle retribuzioni relative alle mensilità da novembre 2020 a febbraio 2021, per
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complessivi € 5.785,94, compresi ferie e permessi non goduti, ratei di tredicesima e
TFR;

e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
rispettivamente sorella e nipoti del IG. , chiedevano in via Persona_1
preliminare accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, in via principale e nel merito, rigettare il ricorso, in via meramente gradata, ove mai venisse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico, dichiarare non dovute le mensilità da novembre 2020 a febbraio 2021. Affermavano la non trasmissibilità agli eredi non conviventi dei debiti contratti presuntivamente dal de cuius in ordine al dedotto rapporto di lavoro
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