Trib. Vasto, sentenza 03/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vasto, sentenza 03/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Vasto
Numero : 4
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo


RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1090/2023 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
TRA
(c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. D'ALO' CLAUDIA, presso il cui studio, con sede in San
Salvo (CH), alla Via San Rocco n. 24/E, è elettivamente domiciliata;

RICORRENTE
E
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. COFONE FILOMENA MARIA, presso il cui studio, con sede in
Vasto (CH) alla Via Alessandrini n. 4, è elettivamente domiciliato;

RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
1
INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 21/12/2023, ha Parte_1
citato in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Controparte_1
chiedendo la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili
del matrimonio sulla base delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti
economici più dettagliatamente indicate nel ricorso.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19/05/2024, si è costituito in giudizio , il quale, non Controparte_1
opponendosi alla domanda di divorzio, ne ha chiesto l'accoglimento a
condizioni sostanzialmente conformi a quelle richieste dalla parte
ricorrente.
3. All'udienza del 18/12/2024, tenutasi in modalità di trattazione
scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno ribadito di non volersi
riconciliare e di non aver ripreso alcuna forma di convivenza, insistendo
per le rispettive richieste, eccezioni e conclusioni.
4. In data 20/12/2024, il P.M. ha espresso il proprio parere in senso
favorevole all'accoglimento della domanda di divorzio.
DIRITTO
1. Va preliminarmente precisato che la domanda di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, richiesta da entrambi i coniugi, è fondata e
va, pertanto, accolta.
Invero, sono stati prodotti in giudizio, a conferma dei presupposti
dell'istanza, i certificati anagrafici delle parti ed il certificato attestante il
matrimonio, nonché la copia della sentenza di separazione giudiziale tra i
2
coniugi.
Ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 890, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 e
dalla legge 6 maggio 2015, n. 55 (entrata in vigore il 26.05.2015 ed
applicabile ai procedimenti in corso a tale data, anche nei casi in cui il
procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti
ancora pendente alla medesima data).
I coniugi sono comparsi innanzi al giudice delegato dal Presidente del
Tribunale, nel giudizio di separazione, in data 19/11/2020. Da tale data,
fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo
superiore a dodici mesi, durante i quali, per pacifica ammissione delle
parti, la separazione si è protratta ininterrottamente e la convivenza non
è mai ripresa.
La persistenza di uno stato di separazione da oltre dodici
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