Trib. Frosinone, sentenza 21/11/2024, n. 1102
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. P S Presidente dr. F F Giudice rel. ed est. dr.ssa S D N Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 836/22 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. I F giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to C P Controparte_1 giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio, trasformata in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in comparsa conclusionale dell'11/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/3/22 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e . A tal fine ha esposto in Parte_1 Controparte_1 ricorso di avere contratto matrimonio con rito concordatario con la in CP_1
A ( FR ) il 20/9/09;
che dalla loro unione coniugale è nata la figlia ( il Per_1
1
10/5/10 );
che con decreto di questo Tribunale del 21-24/10/13 è stata pronunciata la separazione consensuale dei coniugi, con affidamento condiviso della figlia ad entrambi i coniugi e suo collocamento prevalente presso la Per_1
;
con diritti-doveri di visita per il ed obbligo in capo a CP_1 Pt_1 quest'ultimo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 350,00, oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie.
Concludeva nel merito chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 20.09.2009 in A, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, n.
43 uff. 01 parte II serie A. b) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di A (FR), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza. c) Il ricorrente chiede che venga confermato il regime di affido condiviso della minore figlia. d) Il ricorrente, per quanto riguarda la collocazione della minore , in modifica delle condizioni di separazione, chiede che Persona_2 la figlia venga collocata stabilmente presso di lui in A, via Collefreddo n. 43. e) Il sig. , in Parte_1 modifica delle condizioni di separazione, per quanto attiene il diritto della sig.ra di Controparte_1 vedere e stare con la minore figlia propone che quest'ultima stia con la madre il mercoledì dalle ore 19,00 alle ore 08,00 del giovedì quando la madre accompagnerà la figlia scuola;
propone, inoltre, che la madre tenga con sé la figlia a fine settimana alterni dalle ore 09,00 del sabato alle ore 20,30 della domenica;
propone che nel periodo estivo la madre possa tenere con sé la figlia per gg. 15 consecutivi ad anni alternati nei mesi di, luglio o agosto;
propone che durante le festività natalizie e pasquali la minore passerà ad anni alterni il 24 e 25 dicembre con un genitore ed il 31.12 e 01.01 con l'altro genitore. Il giorno di Pasqua e lunedì dell'angelo