Trib. Bologna, sentenza 05/12/2024, n. 623
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Testo completo
N. V.G. 7384/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7384/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...],
e
, (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Marzot, del Foro di Bologna, con studio sito in Bologna, via Rizzoli 3, ove eleggono domicilio
Con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: Separazione consensuale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 11/06/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che con sentenza n. 219/2021 emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma, i coniugi adottavano la minore nata a [...] il [...];
Persona_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico
o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto che il P.M. è così intervenuto: “conclude per l'omologazione della separazione personale consensuale dei coniugi”;
pagina 1 di 3
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 5 Parte_1 agosto 1972 e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_2 celebrato a Bologna il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7384/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...],
e
, (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Marzot, del Foro di Bologna, con studio sito in Bologna, via Rizzoli 3, ove eleggono domicilio
Con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: Separazione consensuale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 11/06/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che con sentenza n. 219/2021 emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma, i coniugi adottavano la minore nata a [...] il [...];
Persona_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico
o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto che il P.M. è così intervenuto: “conclude per l'omologazione della separazione personale consensuale dei coniugi”;
pagina 1 di 3
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 5 Parte_1 agosto 1972 e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_2 celebrato a Bologna il
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