Trib. Ragusa, sentenza 16/12/2024, n. 239

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 16/12/2024, n. 239
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 239
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1430/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Modica (RG) in C.so Sandro Pertini n. 32, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Angela
Iemmolo, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
e da
, (C.F. ), nata a [...] il [...], ed Parte_2 C.F._2 ivi residente in C.so Sandro Pertini n. 32, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Antonino Iozia, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;

RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
20.11.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concor datario a Modica (RG) il 15.09.2021, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 143, parte II, serie A, dell'anno 2021, in regime di separazione dei beni e che dalla loro unione coniugale sono nati i figli
(Ragusa, 31.07.2020) e (Modica, 29.10.2022), entrambi minorenni;
Per_1 Per_2


che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 26.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:

1. coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto e di comunicare le rispettive residenze
e recapito telefonico nell'interesse dei figli minori;

2. disporre l'affido condiviso dei due figli e ad entrambi i genitori, in modo da consentire Per_1 Per_2
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e il rispetto della bigenitorialità, con collocazione principale con la madre e con facoltà del padre di vedere ed avere con sé i figli, in orari compatibili all'età e al nuovo lavoro reperito, per due ore al giorno.
In ogni caso viene concordato anche un calendario settimanale di visite genitore/figli: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 17:30 alle 20:30;
ed a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 18:00 (o appena il padre rientra dal lavoro) con pernottamento fino alla domenica sera alle ore
21:00 nel rispetto della
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