Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 135
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 14/01/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6320/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
SC AB, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv.
Pietro Cappello;
-Ricorrente –
CONTRO
INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti, dall'avv. Vincenza Marina
Marinelli;
-Resistente-
Motivazione
Con ricorso depositato in data 1.07.2024, CC AB ricorreva avverso e per
l'annullamento del provvedimento del 11/12/2023, conosciuto attraverso l'accesso all'area personale del sito istituzionale dell'Istituto, ad oggi non notificato,
n°66492887683-5, recupero somme non dovute sulla prestazione Reddito di
Cittadinanza n° 160378, nonché del suo presupposto revoca del beneficio e del suo presupposto RdC/PdC protocollo INPS-RDC-2019 1724533.
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A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: di aver ricevuto il provvedimento di revoca con la seguente motivazione “mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art 3 co 8 e 9 L.26/2019);
che con l'aiuto del
CAF che aveva curato la pratica, riusciva a risalire al motivo che aveva determinato il provvedimento in quanto emergeva che il CAF, nel “modulo di comunicazione degli eventi che hanno effetto sul pagamento del Rdc/PdC” aveva indicato due diversi codici fiscali;
che l'incongruenza aveva indotto l'Istituto ad adottare il provvedimento di revoca;
che il sig. CC, in data 27/12/2020, inoltrava nuova richiesta di essere ammesso al beneficio, che con stupore, nel settembre 2021 riceveva un provvedimento di revoca del beneficio concesso, seguito dalla richiesta di restituzione delle somme percepite, così motivato “domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'art. 7, comma 11 della L. 26 del 2019”;
che nel dicembre 2023, apprendeva tramite acceso all'area personale del sito istituzionale dell'Istituto di essere destinatario di un provvedimento per la ripetizione di quanto indebitamente percepito, così motivato
“domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'art. 7, comma
11 della L. 26 del 2019”, che il sig. CC, dunque, non solo ha avuto sospeso il sostegno economico ma deve restituire quanto percepito e tutto ciò non per suo dolo o colpa;
che a nulla approdava il ricorso al Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. che in data
12/01/2024 lo rigettava;
che il provvedimento di revoca e il suo presupposto sono illegittimi e unitamente al provvedimento di recupero di indebito conseguenziale vanno annullati;
che nel caso di specie è inapplicabile il disposto di cui all'art. 7, comma 11 della L. 26 del 2019.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse:
1. Annullare il provvedimento del 11/12/2023, conosciuto attraverso l'accesso all'area personale del sito istituzionale dell'Istituto, ad oggi non notificato, n°66492887683-5 recupero somme non dovute sulla prestazione Reddito di Cittadinanza n 160378 2. Annullare il provvedimento RdC/PdC protocollo INPS-RDC-2020 3726770 – revoca del beneficio e il suo presupposto RdC/PdC protocollo INPS-RDC-2019 1724533 – decadenza dal beneficio.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva il resistente Istituto Previdenziale svolgendo articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
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La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'odierna udienza dove, dopo la discussione delle parti, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in