Trib. Milano, sentenza 13/11/2024, n. 1855
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Testo completo
R.G. n. 8482/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20 luglio 2024 da
1) Parte_1
Nata a Pavia il 9 giugno 1965
Cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Roberto Ianco e l'Avv. Matteo Gozzi presso il quale ultimo ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 25 gennaio 1964
Cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Daniela D'Evant presso la quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 6 giugno 1992 in Pavia
(atto n. 111- parte 2 - serie A – anno 1992)
In separazione dei beni.
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con i seguenti figli: nata il [...] a [...] e nata il 16 dicembre Persona_1 Persona_2
1998 a Pavia, entrambe cittadine italiane
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 luglio 2024 hanno avanzato domanda di separazione e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto, formulando
- le seguenti condizioni relative alla separazione
1. Pronunciare la separazione dei sigg.ri e e dare atto e disporre come Parte_1 Parte_2 segue.
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
3. La casa coniugale sita in Milano, Via Amedeo D'Aosta n. 19, di esclusiva proprietà del dott. è assegnata come Pt_2 diritto di abitazione alla dott.ssa ove la stessa potrà continuare a vivere con la LI (e ciò anche in Pt_1 Per_2 ragione delle gravi condizioni di salute della stessa, la quale è affetta da una malattia oncologica diagnosticata nel 2001 cui sono seguiti dialisi e trapianto renale) e con il marito, il quale ultimo lascerà la casa coniugale entro la data del 30 settembre 2025. Tale diritto di abitazione permarrà fino a quando il notaio avrà trasferito l'immobile alla LI Pt_2
come di seguito indicato. Per_2 La dott.ssa considerate le rassicurazioni ricevute dal marito il quale svolge la funzione notarile, non provvederà a Pt_1 trascrivere tale diritto che cesserà alla data del 30 settembre 2025 o al trasferimento del bene in capo alla LI Per_2 ove antecedente.
Il dott. si obbliga a rilasciare il suddetto immobile entro e non oltre il 30 settembre 2025, data entro cui si impegna a Pt_2 trasferire la proprietà dello stesso alla LI . Nel caso in cui detto trasferimento non avvenisse entro la predetta Per_2 data, il dott. si obbliga a istituire un diritto reale di abitazione sulla predetta casa coniugale per tutta la vita in favore Pt_2 della dott.ssa Pt_1 A far tempo dalla data dell'omologa delle suddette condizioni di separazione e sino al rilascio dello stesso da parte del dott. le spese relative all'immobile (condominiali, riscaldamento ecc.), al personale di servizio, alle utenze e alla Pt_2 spesa alimentare, tutte debitamente documentate, saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%. All'atto del rilascio dell'immobile da parte del marito tutte le spese indicate ivi comprese quelle relative all'immobile resteranno a carico della
IG.ra fino a quando la stessa continuerà ad abitarlo e la stessa sarà libera di risolvere il rapporto con eventuale Pt_1 personale di servizio . Qualora le suddette spese nel periodo di convivenza tra i coniugi, vengano anticipate dal Dr. Pt_2 lo stesso tratterrà l'importo a carico della Dott.ssa dalla mensilità successiva da corrispondere. All'atto del Pt_1 rilascio della casa coniugale da parte del marito, qualora la Dott.ssa intenda proseguire nel rapporto contrattuale Pt_1 con l'attuale dipendente, provvederà alla diretta assunzione e le utenze dell'immobile verranno