Trib. Messina, sentenza 21/11/2024, n. 319
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. C B Presidente est. dott. V C Gdice dott. I A G riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2786 dell'anno 2024 V.G.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente a [...], ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, Via Maddalena, Is. 150, n. 18, presso lo studio dell'avv. LEOTTA ROBERTA (C.F.: , C.F._2
pec: tel./fax: 090662861, che la rappresenta e Email_1
difende, per procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
ALESSANDRO TRIOLO, (C.F.: ), telefax: C.F._3
090/713278, pec: Email_2
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, residente in [...], ed C.F._4
elettivamente domiciliato in Giardini Naxos, Via Lombardo, n. 11, presso lo studio dell'avv. LO TURCO GRAZIELLA (C.F.:
), fax: 0942/56305, pec: C.F._5
1
che lo rappresenta e difende Email_3
per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 13/08/2024, i coniugi nata a Parte_1
Messina (ME) il 21/09/1976 e nato a [...] il CP_1
10/10/1973, premesso che in data 15.06.2002 avevano contratto nel
Comune di Gaggi (ME) matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 5, parte 2, serie A, anno 2002;
che dall'unione erano nati tre figli: nata a [...], il Persona_1
02.02.2006, nato a [...], il [...], e Persona_2 [...]
, nato a [...], il [...];
che la prosecuzione della Per_3
convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.;
tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. I coniugi concordano espressamente di voler continuare a vivere separati e in tal senso si autorizzano reciprocamente a fissare la propria residenza e il proprio domicilio ove essi stessi vorranno, ma con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti. Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi si obbligano a sottoscrivere qualsiasi autorizzazione e/o liberatoria richiesta dalla pubblica autorità per ottenere il rilascio di un autonomo passaporto per i minori. Ad ogni buon fine i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del
2
passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
3. La casa familiare sita in Gaggi (Me), Via delle Rose 2, in comproprietà tra le parti, viene assegnata alla Sig.ra censita al Catasto Fabbricati del Parte_1
Comune di Gaggi al fg. 6 Part. n. 988 sub 10. Si dà atto che i mobili, gli arredi e le suppellettili in essa contenute sono stati già divisi secondo accordo tra le parti.
4. Il garage sottostante l'immobile di cui sopra, in comproprietà tra le parti, censito Catasto Fabbricati del Comune di Gaggi al fg. 6 Part. n. 988 sub 7 della superficie di mq 32, resterà nella disponibilità del signor , mentre la signora CP_1 Parte_1
potrà parcheggiarvi la propria autovettura nella parte specificatamente indicata in apposita planimetria sottoscritta dalle parti in data odierna a far data dal 30 Aprile c.a. fino a nuovi e modificativi accordi scritti.
5. Il sig.
previa chiusura a sua cura e spese di una porzione del predetto CP_1
garage, così come indicato in separata planimetria di cui sopra, potrà ivi riporre gli attrezzi da palestra ed altri oggetti fra cui la canoa, la collezione di PLAYMOBIL, bicicletta e Vespa 50, e potrà pertanto fruire della predetta porzione di garage, comunicando i giorni alla sig.ra , senza Pt_1
avere diritto, ad accedere in alcun modo alla ex casa coniugale.
6. I figli minori ed ed da poco divenuta maggiorenne ma Per_3 Per_2 Per_1
non ancora economicamente autosufficiente saranno collocati presso la
Sig.ra con residenza prevalente presso la madre in Gaggi, Parte_1
Via delle Rose 2, seppur in regime di affido condiviso.
7. I Sig.ri CP_1
e dovranno assumere di comune accordo le decisioni
[...] Parte_1
di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute (scuola, viaggi studio, sport, tempo libero, spese mediche e di cura ed in genere le spese di carattere straordinario) tenendo conto dei loro bisogni,