Trib. Roma, sentenza 27/11/2024, n. 12070
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice Giudice D B
Alla udienza del 27/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 36392/2024 R.G. promossa da:
, E , n.q. di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , parti ricorrenti con il patrocinio dell'avv. E D M Persona_1
contro
:
ROMA in persona Controparte_1
dell'Amministratore p.t.
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 09.10.2024, le parti ricorrenti adivano il Tribunale di
Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo la condanna del CP_1
convenuto al pagamento in loro favore della somma di € 21.379,07 a titolo di tfr maturato dal de cuius, oltre gli accessori di legge e con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Fissata l'udienza non si costituiva in giudizio il convenuto. CP_1
All'udienza del 27 novembre 2024nessuno compariva;
indi veniva emessa sentenza contestuale di estinzione per improcedibilità.
Osserva la giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art.
420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è per altro costituita in
giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte
(in argomento si veda, da ultimo,