Trib. Latina, sentenza 13/01/2025, n. 63
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 2972 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
AX VIAGGI E TURISMO DI AP IG MO &C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA/C. F. 02345380592 rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Roberta Colamesta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Avvocato in Monte San Biagio (LT), viale Europa n. 124
APPELLANTE
E
IU PA, [...], rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Raffaele Gagliardi e dall'avv. Peppino Faiola ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Avvocato Faiola in Fondi (LT), via Cavour n. 60/62,
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la AX VIAGGI E TURISMO DI
AP IG MO &C. S.A.S. conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale di
Latina, la sig.ra IU PA, per sentir riformare la sentenza n. 60/2023, giudizio rg 266/2021, resa dal Giudice di Pace di Fondi e, precisamente, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1.
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2. IN VIA PRELIMINARE, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 60/2023 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Fondi, Sezione Civile, Giudice di
Pace Avv. Giovanni Pesce, nella causa promossa dalla sig.ra PA UL
contro
AX
VIAGGI E TURISMO di TO GI MA & C. S.A.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, depositata in Cancelleria in data 15.03.2023, comunicata a mezzo p.e.c. in data
20.03.2023 dalla Cancelleria ai procuratori costituiti, e notificata a mezzo p.e.c. dall'Avv. Peppino
Faiola al sottoscritto procuratore in data 16.05.2023, relativa alla causa civile n. 266/2021 R.G., accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “in via preliminare: accertare
e dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate dalla parte attrice sig.ra UL PA nei confronti della società AX Viaggi E Turismo Di TO GI MA E C. S.A.S., per difetto di legittimazione passiva;
3. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 60/2023 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Fondi, Sezione Civile, Giudice di Pace Avv. Giovanni
Pesce, nella causa promossa dalla sig.ra PA UL
contro
AX VIAGGI E TURISMO di
TO GI MA & C. S.A.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, depositata in Cancelleria in data 15.03.2023, comunicata a mezzo p.e.c. in data 20.03.2023 dalla Cancelleria ai procuratori costituiti, e notificata a mezzo p.e.c. dall'Avv. Peppino Faiola al sottoscritto procuratore in data 16.05.2023, relativa alla causa civile n. 266/2021 R.G., accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Nel merito, senza rinuncia alla sopra sollevata eccezione preliminare, rigettare le domande avanzate da parte attrice sig.ra UL PA nei confronti della società AX Viaggi E Turismo Di TO GI MA & C. S.A.S., in quanto inammissibili, nonché infondate in fatto ed in diritto e dichiarare che la parte convenuta,
AX Viaggi E Turismo Di TO GI MA & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. AP GI MA, nessuna somma e a nessun titolo è tenuta a corrispondere alla sig.ra UL PA per l'annullamento del viaggio turistico IS
Tour Internazionale S.r.l. “Giappone in libertà: Giappone Millenario”, pratica n. 817037, stipulato con il tour operator IS Tour Internazionale S.r.l.”.
4. CONDANNARE in ogni caso l'appellata al pagamento delle spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
5. IN VIA SUBORDINATA compensare le spese di lite relative al primo grado di giudizio o, in via ulteriormente gradata, ridurre l'importo liquidato in primo grado tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le controversie di valore fino all'importo di € 1.100,00 di complessità media”.
Parte attrice impugnava e contestava: i) il capo della sentenza nel quale il Giudice di Pace di Fondi aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla appellante nel primo grado di giudizio, erroneamente qualificandola quale eccezione in punto di carenza di titolarità passiva ii) il capo della sentenza nel quale il Giudice di Pace aveva dichiarato fondata la pretesa attorea, erroneamente ritenendo che la “comunicazione di conferma di pacchetto/servizio turistico” non avesse assolto pienamente a tutte le prescrizioni di informazione e trasparenza del pacchetto
turistico offerto prescritte dal Codice del Turismo e, quindi, non fosse applicabile la disciplina ivi prevista per l'annullamento del viaggio non imputabile all'organizzatore e, comunque, non avesse specificato i costi di annullamento e precisato il ruolo di intermediario e venditore del pacchetto della AX VIAGGI E TURISMO DI AP IG MO &C. S.A.S. anziché di organizzatore/tour operator, al quale indirizzare eventuali comunicazioni di recesso iii) il capo della sentenza nel quale il Giudice di Pace aveva dichiarato la validità e tempestività del recesso operato via whatsapp in data 21.12.2019, da considerarsi idoneo ad assolvere l'onere di forma scritta, stante la non ancora intervenuta conclusione del contratto con il tour operator organizzatore, avvenuta solamente il 23.12.2019 con la creazione del preventivo n. 817037 contenente le specifiche di cui all'art. 34 del Codice del Turismo iv) il capo della sentenza nel quale il Giudice di
Pace aveva condannato la società convenuta al pagamento delle spese di lite atteso che, alla luce del comportamento della AX Viaggi E Turismo Di TO GI MA & C. S.A.S., la quale non aveva incamerato le somme oggetto dell'azione di ripetizione dell'indebito, il Giudice avrebbe dovuto quantomeno compensare le spese di lite, anche in considerazione della soccombenza reciproca delle parti, comunque ritenute eccessive in ragione del valore della causa
(non superiore ad euro 1.100,00).
Chiedeva, in via preliminare, volersi disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata dalla quale sarebbe potuto derivare un grave ed irreparabile danno per la parte convenuta.
A sostegno di quanto esposto, l'appellante rappresentava che il ruolo ricoperto dalla AX
Viaggi E Turismo Di TO GI MA & C. S.A.S. era quello di mediatore ovvero mero agente di viaggio, il cui compito era quello di promuovere pacchetti turistici dei tour operators, nel caso specifico tour operator IS Tour Internazionale S.r.l., occupandosi dell'assicurazione di viaggio e della burocrazia connessa, fornendo informazioni pratiche sulle destinazioni e assistenza durante in viaggio, senza avere alcuna incidenza e alcun potere contrattuale sul pacchetto turistico acquistato dall'attrice, tanto meno sulla previsione delle clausole, eventualmente vessatorie, previste nel contratto di viaggio pratica n. 817037, in caso di annullamento del viaggio stesso.
Affermava altresì che, nel caso di specie, la AX Viaggi E Turismo Di TO GI
MA & C. S.A.S., per il suo ruolo di intermediario, si era limitata ad eseguire quanto richiesto dalla sig.ra UL PA e offerto dal tour operator ed a rimborsare alla sig.ra UL PA il residuo della somma versata a titolo di acconto scorporata della penale di annullamento dovuta alla
IS Tour Internazionale S.r.l. oltre che a versare a quest'ultima la penale dovuta dall'attrice.
L'appellante affermava che la AX Viaggi E Turismo Di TO GI MA & C.
S.A.S., al momento della sottoscrizione della “comunicazione di conferma di pacchetto/servizio turistico” del 20.12.2019, aveva assolto pienamente agli obblighi previsti agli artt. 34 e 51 bis del
Codice del Turismo, consegnando alla sig.ra UL PA il pertinente opuscolo/modulo informativo standard di IS Tour Internazionale S.r.l., accettato e confermato dalla sig.ra UL
PA, come risulta dalla voce “Annotazioni: ITINERARIO COME DA PROGRAMMA
CONSEGNATO MISTRAL GIAPPONE IN LIBERTA' SU MISURA” e che nella medesima comunicazione di conferma la sig.ra LI aveva dichiarato di essere a conoscenza delle condizioni generali del contratto pacchetto turistico ai sensi dell' art. 1341, comma 1, c.c. accettando con la sottoscrizione del contratto la clausola in essa riportata secondo cui “Alle persone sopra elencate si ribadisce che il contratto è disciplinato dalle condizioni precedentemente sottoscritte, nonché dai depliant, opuscoli, sito/i web dell'organizzatore e qualsivoglia altra documentazione illustrativa del pacchetto turistico fin qui fornita;
di conseguenza, se ne presume la conoscenza ai sensi dell'art.
1341 comma 1 del codice civile. Le parti non potranno reciprocamente contestare la mancata conoscenza delle informazioni scambiate. Il contratto è altresì disciplinato dalla CCV ratificata e resa esecutiva con la legge n. 1084/1977 nonché dal Codice del Turismo.”.
Pertanto, la AX Viaggi E Turismo Di TO GI MA & C. S.A.S. sosteneva di aver assolto pienamente agli obblighi di informazione e trasparenza imposti dalla legge, mantenendo ben scissi il suo ruolo di agente di viaggio e quello del tour operator, e che la
“comunicazione di conferma di pacchetto/servizio turistico” sottoscritta conteneva tutti gli elementi previsti dalla legge in merito al contenuto necessario del contratto ivi compresi i costi di annullamento.
Proseguiva l'appellante affermando di aver inoltrato al tour operator la richiesta di conferma di viaggio lo stesso 20.12.2019 e che la IS la aveva lavorata ed autorizzata il 23.12. 2019.
Inoltre, che il recesso era stato esercitato dalla sig.ra LI in maniera del tutto irrituale, atteso che alla luce dell'art. 10 delle “condizioni generali di partecipazione - contratto di vendita di pacchetti turistici”, la validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso era subordinata all'adozione della forma scritta ricevuta da IS Tour prima della partenza mentre la sig.ra LI si era limitata ad inviare un messaggio Whatsapp di sabato, durante la chiusura dell'agenzia per le festività natalizie, peraltro alla agenzia anziché alla IS Tour Internazionale S.r.l., che il lunedì provvedeva alla elaborazione della pratica.
Affermava l'agenzia di aver restituito, a seguito dei conteggi eseguiti dalla IS Tour
Internazionale S.r.l., alla sig.ra LI la somma di € 827,00 (su complessivi € 1.800,00 versati a titolo di acconto) al netto della penale di annullamento calcolata e richiesta da IS Tour
Internazionale S.r.l. pari ad € 733,56 e della somma di € 220,00 (€ 55,00 per ciascun partecipante) versata a titolo di “assicurazione integrativa”, quale compenso per l'assistenza offerta dall'agenzia di viaggi AX Viaggi e Turismo S.A.S. per l'organizzazione e la prenotazione del viaggio, ed alla IS Tour Internazionale S.r.l., a mezzo bonifico bancario, la somma di € 702,91, ovvero
l'importo della penale dovuta dalla sig.ra UL PA scorporata dell'importo di € 30,65 quale commissione riconosciuta dal tour operator.
Si costituiva la sig.ra UL LI, chiedendo la conferma della sentenza di prime cure e la condanna dell'appellante alle spese del giudizio di impugnazione.
L'appellata insisteva per il riconoscimento della legittimazione passiva della AX Viaggi E
Turismo Di TO GI MA & C. S.A.S. in quanto, in sede di acquisto del programma
“Giappone in Libertà” in data 20.12.2019, aveva consegnato alla sig.ra LI unicamente il modulo di conferma di pacchetto/servizio turistico, in cui era possibile leggere il riferimento al “presente contratto di compravendita di pacchetto o servizio/turistico”, mai fornito, e che dall'esame di tale modulo, prodotto quale all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, poteva rinvenirsi esclusivamente un generico rimando agli opuscoli e ai depliant di IS Tour, senza alcun riferimento (ad eccezione della privacy) alle informazioni obbligatorie di cui all'art. 34
Codice del Turismo. Il modulo, quindi, ad avviso della appellata, non recava le informazioni relative alle spese amministrative e di gestione delle pratiche;
ai costi aggiuntivi;
a facoltà e modalità di recesso;
a spese di recesso e penali;
nonché alla previsione di eventuali polizze assicurative, né la doppia e specifica sottoscrizione che, ai sensi dell'art. 1342 c.c., esigono necessariamente le clausole vessatorie, quali indubbiamente avrebbero dovuto essere ritenute quelle in virtù della quali era stato trattenuto l'importo di € 756,00.
Dall'inadempimento degli obblighi informativi discendeva, ad avviso della appellata, la previsione di cui all'art. 51 bis d.lgs 79/2011, in base al quale “il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione al contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma dell'art.
34, il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte II o parte del III del presente codice” e, quindi, la legittimazione passiva della agenzia.
In merito alle somme oggetto di domanda di ripetizione, l'appellata deduceva che la disciplina dell'annullamento non era stata oggetto di trattativa e di specifica ed espressa sottoscrizione, e che
in quanto clausola vessatoria ex art. 33 Cod. Consumo, avrebbe dovuto ritenersi nulla ai sensi dell'art. 36 del medesimo d.lgs 206/2005, e comunque illegittima anche se considerata spesa standard per il recesso, quale spesa addebita irragionevole ai sensi dell'art. 41 Cod. Turismo;
con conseguente diritto della sig.ra LI al rimborso dell'importo di € 753,00 ingiustamente trattenute dalla Gigimax Viaggi e Turismo a titolo di penale d'annullamento
La sig.ra UL LI chiedeva, comunque, la ripetizione dell'importo di € 220,00 per le coperture assicurative, che ad avviso della appellata non erano in realtà mai state stipulate, che comunque non erano state provate ed anzi erano state disconosciute dalla IS Tour nella comunicazione del
02.12.2021.
In ordine alle modalità del recesso, la sig.ra LI sosteneva la validità della comunicazione via
Whatsapp, costituente forma di comunicazione scritta (confermata nel contenuto dalla agenzia) come tale idonea a soddisfare il requisito di forma richiesta dalle condizioni generali IS, e la correttezza della trasmissione eseguita
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