Trib. Tivoli, sentenza 22/10/2024, n. 1183
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione civile composto dai magistrati:
- dott. M C Presidente
- dott. F M C Giudice
- dott.ssa B R Giudice relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2853 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2020 e vertente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti E R e D P Parte_1
ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'avv. G G Controparte_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-intervenuto-
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come precisate all'udienza a trattazione scritta del 25.6.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 11 ottobre 2003, in Comune di Galati, distretto di Galati Controparte_1
(Romania), trascritto nel registro degli atti di matrimonio Anno 2020 numero 19 Parte II Serie C
Ufficio 1 del Comune di Palombara Sabina;
che dall'unione era nato il figlio Persona_1
(30/05/2007);
che la ricorrente aveva anche un'altra figlia, nata da precedente Persona_2 relazione e con lei convivente;
che la casa coniugale sita in Palombara Sabina, Strada di Fonte Zeppo, n.
18, di proprietà comune dei coniugi, risultava gravata da prestito tra privati acceso al momento dell'acquisto dell'immobile in data 20/04/2018;
che la ricorrente svolgeva attività di lavoro dipendente, con un reddito annuale di importo pari ad Euro 21.985,58, mentre il marito aveva in passato svolto attività di operaio, sino al 2017, allorché aveva svolto solo saltuariamente attività di lavoro in nero, gravando così sulla moglie l'intera gestione economica familiare;
che la convivenza era da tempo divenuta intollerabile a causa di comportamenti di prevaricazione assunti dal marito, il quale a seguito di un litigio, si era allontanato dalla casa familiare nel febbraio 2020;
ha quindi concluso chiedendo di “a) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione dello stesso presso la madre e conseguente assegnazione della casa familiare a costei;
c) porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative del minore;
d) stabilire che il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, potrà vedere e tenere con sé il figlio per un pomeriggio a settimana e nei weekend alternati dalle ore 16,00 di
Sabato alle 20,00 della domenica. Il figlio trascorrerà le feste di Natale, di Capodanno e pasquali in via alternativa con la madre ed un anno con il padre ad anni alterni ed in estate il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo di 15 giorni previo accordo con la moglie. d) Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere l'importo di € Controparte_1
200,00 da versare in un conto corrente costituito quale contributo per soddisfare il prestito contratto dai coniugi per
l'acquisto dell'immobile fino all'estinzione del debito”.
Il marito, nel costituirsi in giudizio, sin dalla fase presidenziale, ha aderito alla domanda di separazione personale tra i coniugi, contestando unicamente la misura del contributo richiesto per il mantenimento del figlio, stante lo stato di disoccupazione, nonché ha eccepito l'intervenuta estinzione del prestito tra privati contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale.
All'udienza del 27.1.2021 il Presidente f.f., esperito invano il tentativo di conciliazione e sentite le parti, con ordinanza in data 25.3.2021, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha disposto
l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Persona_1 madre alla quale è stata assegnata la casa familiare;
ha stabilito che il padre versi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 100, con indicizzazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo siglato da questo Tribunale e ha regolamentato le
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