Trib. Arezzo, sentenza 26/06/2024, n. 318
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Testo completo
n. 431/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 431/2024 r.g. promossa da
SO AR (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. ELISA
VALENTINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Via Isonzo,57/1 52100 Arezzo Italia presso il difensore avv. ELISA VALENTINI
RICORRENTE nei confronti di
INPS (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 23.04.2024 SO AR propone nei confronti di INPS opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 32/2024 del
09.02.2024 messo dal Tribunale di Arezzo a seguito di ricorso rubricato R.G. n.
139/2024 notificato il 14.03.24 e RG 1183/2023 per la restituzione dell'importo
di € 6.996,09 percepito a titolo di reddito di cittadinanza ex L.26/2019 nel periodo da aprile 2019 a gennaio 2020.
Nel ricorso la parte ricorrente, al tempo della domanda non coniugata e non convivente, ma madre di due figli minori, contesta l'erroneo provvedimento di revoca del RDC motivato sulla base dell'omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE, che ai sensi dell'art. 3 co.10 L.26/2019 comporterebbe la revoca della prestazione. Rileva parte opponente che, essendo in possesso di tutti
i requisiti previsti dalla normativa di settore, la stessa aveva legittimamente ottenuto la prestazione in parola sulla base della domanda amministrativa presentata in data 14.03.2019 in vigenza dell'art. art. 2 comma 1 D.L.4/2019, norma che consentiva l'utilizzo dell'ISEE Ordinario, postulante l'indicazione dei soli componenti del nucleo familiare residenti presso lo stesso indirizzo, in luogo dell'ISEE Minorenni, che invece ricomprende nel nucleo familiare, ai fini del calcolo del quoziente, anche l'altro genitore non convivente, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di coniugio. Difatti, solo in sede di conversione la norma citata era stata modificata, con effetto dal 30.03.2019, in modo tale da calcolare la prestazione sulla base dell'ISEE Minorenni, facendo tuttavia salve le prestazioni corrisposte per un massimo di sei mesi sulla base della norma di salvaguardia di cui all'art. 13 il comma 1-bis L.26/2019. Pertanto, a dire di parte ricorrente, le somme erogate alla stessa da Aprile 2019 a Gennaio 2020 sarebbero irripetibili, rilevato il titolo assistenziale delle stesse ed in quanto percepite in assoluta buona fede, e, in subordine, la richiesta restitutoria si appaleserebbe in parte illegittima, ai sensi della citata normativa di salvagiardia.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l'Istituto resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, in particolare rilevando che l'inclusione nel nucleo familiare del genitore non convivente ha comportato l'indebita percezione del beneficio. Da ultimo, rileva inoltre il resistente che la AR non avrebbe provveduto ad allegare e dimostrare la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge per la concessione del
2
reddito di cittadinanza.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti che seguono.
In via preliminare
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 431/2024 r.g. promossa da
SO AR (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. ELISA
VALENTINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Via Isonzo,57/1 52100 Arezzo Italia presso il difensore avv. ELISA VALENTINI
RICORRENTE nei confronti di
INPS (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 23.04.2024 SO AR propone nei confronti di INPS opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 32/2024 del
09.02.2024 messo dal Tribunale di Arezzo a seguito di ricorso rubricato R.G. n.
139/2024 notificato il 14.03.24 e RG 1183/2023 per la restituzione dell'importo
di € 6.996,09 percepito a titolo di reddito di cittadinanza ex L.26/2019 nel periodo da aprile 2019 a gennaio 2020.
Nel ricorso la parte ricorrente, al tempo della domanda non coniugata e non convivente, ma madre di due figli minori, contesta l'erroneo provvedimento di revoca del RDC motivato sulla base dell'omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE, che ai sensi dell'art. 3 co.10 L.26/2019 comporterebbe la revoca della prestazione. Rileva parte opponente che, essendo in possesso di tutti
i requisiti previsti dalla normativa di settore, la stessa aveva legittimamente ottenuto la prestazione in parola sulla base della domanda amministrativa presentata in data 14.03.2019 in vigenza dell'art. art. 2 comma 1 D.L.4/2019, norma che consentiva l'utilizzo dell'ISEE Ordinario, postulante l'indicazione dei soli componenti del nucleo familiare residenti presso lo stesso indirizzo, in luogo dell'ISEE Minorenni, che invece ricomprende nel nucleo familiare, ai fini del calcolo del quoziente, anche l'altro genitore non convivente, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di coniugio. Difatti, solo in sede di conversione la norma citata era stata modificata, con effetto dal 30.03.2019, in modo tale da calcolare la prestazione sulla base dell'ISEE Minorenni, facendo tuttavia salve le prestazioni corrisposte per un massimo di sei mesi sulla base della norma di salvaguardia di cui all'art. 13 il comma 1-bis L.26/2019. Pertanto, a dire di parte ricorrente, le somme erogate alla stessa da Aprile 2019 a Gennaio 2020 sarebbero irripetibili, rilevato il titolo assistenziale delle stesse ed in quanto percepite in assoluta buona fede, e, in subordine, la richiesta restitutoria si appaleserebbe in parte illegittima, ai sensi della citata normativa di salvagiardia.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l'Istituto resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, in particolare rilevando che l'inclusione nel nucleo familiare del genitore non convivente ha comportato l'indebita percezione del beneficio. Da ultimo, rileva inoltre il resistente che la AR non avrebbe provveduto ad allegare e dimostrare la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge per la concessione del
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reddito di cittadinanza.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti che seguono.
In via preliminare
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