Trib. Foggia, sentenza 31/01/2025, n. 291
TRIB Foggia
Sentenza
31 gennaio 2025
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31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 31 gennaio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3601/2024 R.G.
Lavoro promossa da
AR SI LI, rappresentata e difesa per delega a margine del ricorso dagli avv.ti Francesco di Feo e Loredana Lionetti presso lo studio dei quali in Trinitapoli (BT) Via Capitano Leone, 2 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n. 248 del 2/12/2005, dai funzionari dipendenti dr.ssa Patrizia de Lillo e dr. Angelo Pietro Piteo a ciò designati con Ordine di servizio n.63 del 18.12.2007 e dr.ssa Raffaela Conti a ciò designata con Ordine di servizio n. 1/2013 del 02/01/2013 depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale- ed elettivamente domiciliato presso la Sede INPS di FOGGIA sita in Via della Repubblica 18
resistente oggetto: assegno invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.04.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'INPS chiedendo che fosse accertato il proprio stato di inabilità lavorativa in misura pari o superiore al
74% ai fini del riconoscimento del suo diritto all'assegno di invalidità civile, negato in sede amministrativa.
L'INPS, costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del ricorso per carenza di prova dei requisiti socio sanitari e quindi, di non aver dimostrato l'interesse ad
agire, e comunque l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
All'udienza del 31 gennaio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*******
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come risulta dall'incipit del secondo comma dell'art 445 bis c.p.c.
– secondo cui “l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda”- come ha sottolineato la Corte costituzionale nella sentenza n. 243 del 2014 e come affermato anche dalla Corte di Cassazione ( ex multis Cass Civ n.
6010/2014 n. 6084/2014 e 6085/2014) il procedimento di cui trattasi
“…consiste in un procedimento giurisdizionale sommario, sul modello di quelli d'istruzione preventiva, a carattere contenzioso;
in particolare il legislatore ha previsto un procedimento sommario, avente ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che s'intende far valere in giudizio, cui fa seguito un (eventuale) giudizio di merito a cognizione piena”.
Ciò comporta che, già il ricorso, con il quale si propone l'istanza di accertamento tecnico preventivo, deve contenere tutti gli elementi propri di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art 125 c.p.c. o quanto meno l'esposizione sommaria delle domande ed eccezioni alle quali la prova è preordinata (art 693 c.p.c.) con l'indicazione del diritto di cui il ricorrente si afferma titolare e alla cui realizzazione è finalizzata la detta istanza (Cass Civ n. 11919/2015)
Tale impostazione appare pienamente rispettosa della teoria generale del diritto processuale e in particolare della necessaria sussistenza dei presupposti dell'azione (interesse ad agire).
La sussistenza
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 31 gennaio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3601/2024 R.G.
Lavoro promossa da
AR SI LI, rappresentata e difesa per delega a margine del ricorso dagli avv.ti Francesco di Feo e Loredana Lionetti presso lo studio dei quali in Trinitapoli (BT) Via Capitano Leone, 2 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n. 248 del 2/12/2005, dai funzionari dipendenti dr.ssa Patrizia de Lillo e dr. Angelo Pietro Piteo a ciò designati con Ordine di servizio n.63 del 18.12.2007 e dr.ssa Raffaela Conti a ciò designata con Ordine di servizio n. 1/2013 del 02/01/2013 depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale- ed elettivamente domiciliato presso la Sede INPS di FOGGIA sita in Via della Repubblica 18
resistente oggetto: assegno invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.04.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'INPS chiedendo che fosse accertato il proprio stato di inabilità lavorativa in misura pari o superiore al
74% ai fini del riconoscimento del suo diritto all'assegno di invalidità civile, negato in sede amministrativa.
L'INPS, costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del ricorso per carenza di prova dei requisiti socio sanitari e quindi, di non aver dimostrato l'interesse ad
agire, e comunque l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
All'udienza del 31 gennaio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*******
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come risulta dall'incipit del secondo comma dell'art 445 bis c.p.c.
– secondo cui “l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda”- come ha sottolineato la Corte costituzionale nella sentenza n. 243 del 2014 e come affermato anche dalla Corte di Cassazione ( ex multis Cass Civ n.
6010/2014 n. 6084/2014 e 6085/2014) il procedimento di cui trattasi
“…consiste in un procedimento giurisdizionale sommario, sul modello di quelli d'istruzione preventiva, a carattere contenzioso;
in particolare il legislatore ha previsto un procedimento sommario, avente ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che s'intende far valere in giudizio, cui fa seguito un (eventuale) giudizio di merito a cognizione piena”.
Ciò comporta che, già il ricorso, con il quale si propone l'istanza di accertamento tecnico preventivo, deve contenere tutti gli elementi propri di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art 125 c.p.c. o quanto meno l'esposizione sommaria delle domande ed eccezioni alle quali la prova è preordinata (art 693 c.p.c.) con l'indicazione del diritto di cui il ricorrente si afferma titolare e alla cui realizzazione è finalizzata la detta istanza (Cass Civ n. 11919/2015)
Tale impostazione appare pienamente rispettosa della teoria generale del diritto processuale e in particolare della necessaria sussistenza dei presupposti dell'azione (interesse ad agire).
La sussistenza
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