Trib. Rovereto, sentenza 23/05/2024, n. 190
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 218/2023
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati e delle magistrate:
G A – presidente;
R D– giudice;
G P - giudice relatrice;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
, C.F. , con l'Avv. TURELLA Parte_1 C.F._1
SVETLANA;
PARTE RICORRENTE contro
, C.F. , con l'Avv. GIACOMELLI CP_1 C.F._2
FRANCESCA;
PARTE RESISTENTE
e con la nomina di
AVV. in proprio;
Persona_1
TUTRICE della minore Persona_2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Conclusioni: per parte ricorrente: come in memoria integrativa per parte resistente: come in comparsa integrativa;
per la tutrice: come da memoria difensiva del 23.02.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a Prrenjas (Albania) il 25.03.2014 come risulta dal certificato tradotto e legalizzato con e dalla loro unione è nata, in Org_1
data 22.2.2015 in Italia, una figlia di nome Persona_2
2. È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, nonostante non sia ancora intervenuta separazione, facendo applicazione della legge albanese.
3. Tale domanda è meritevole di accoglimento.
3.1. Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda relativa allo status matrimoniale.
3.1.1. Detta domanda si individua in forza del reg. UE 1111/2019 – cd Bruxelles 2- ter
(posto che solo residualmente si applica l'art. 32 L. 218/1995). Tale regolamento, infatti, è dotato di efficacia diretta nell'ordinamento giuridico italiano, ha portata applicativa universale (nel senso che si applica anche quando vengano in gioco cittadini di uno Stato cui non si applica il regolamento).
3.1.2. All'art. 3 il regolamento citato indica una serie di criteri che individuano altrettante ipotesi di giurisdizione concorrenti ed equi ordinate fra loro, tra i quali non è stabilita alcuna gerarchia e sono pertanto alternativi.
3.1.3. In base alla disposizione citata (co. 1 art. 3) “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 218/2023
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati e delle magistrate:
G A – presidente;
R D– giudice;
G P - giudice relatrice;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
, C.F. , con l'Avv. TURELLA Parte_1 C.F._1
SVETLANA;
PARTE RICORRENTE contro
, C.F. , con l'Avv. GIACOMELLI CP_1 C.F._2
FRANCESCA;
PARTE RESISTENTE
e con la nomina di
AVV. in proprio;
Persona_1
TUTRICE della minore Persona_2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Conclusioni: per parte ricorrente: come in memoria integrativa per parte resistente: come in comparsa integrativa;
per la tutrice: come da memoria difensiva del 23.02.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a Prrenjas (Albania) il 25.03.2014 come risulta dal certificato tradotto e legalizzato con e dalla loro unione è nata, in Org_1
data 22.2.2015 in Italia, una figlia di nome Persona_2
2. È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, nonostante non sia ancora intervenuta separazione, facendo applicazione della legge albanese.
3. Tale domanda è meritevole di accoglimento.
3.1. Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda relativa allo status matrimoniale.
3.1.1. Detta domanda si individua in forza del reg. UE 1111/2019 – cd Bruxelles 2- ter
(posto che solo residualmente si applica l'art. 32 L. 218/1995). Tale regolamento, infatti, è dotato di efficacia diretta nell'ordinamento giuridico italiano, ha portata applicativa universale (nel senso che si applica anche quando vengano in gioco cittadini di uno Stato cui non si applica il regolamento).
3.1.2. All'art. 3 il regolamento citato indica una serie di criteri che individuano altrettante ipotesi di giurisdizione concorrenti ed equi ordinate fra loro, tra i quali non è stabilita alcuna gerarchia e sono pertanto alternativi.
3.1.3. In base alla disposizione citata (co. 1 art. 3) “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità
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