Trib. Catania, sentenza 01/02/2025, n. 859
TRIB Catania
Sentenza
1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 18128/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18128/2018 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Via Verona n. 22, presso lo studio dell'avv. GRASSO
ANGELA LILIANA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nata a [...] in data [...], cod. fisc.: CP_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via A. Mario n. 56, presso lo C.F._2
studio dell'avv. PUCCI CARMELA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto a Piedimonte Etneo (CT) in data 20.9.2008 con CP_1
.
[...]
Dall'unione coniugale è nato il figlio , il 3/2/2012. Persona_1
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 1900/2016 pronunciato dal Tribunale di Roma in data 1.8.2016, e che da allora non si sono più riconciliate.
Nello specifico, è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio minorenne, con collocamento presso la resistente, ed è stato posto a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 200,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Ha chiesto di confermare le statuizioni contenute nel sopra menzionato decreto di omologa della separazione consensuale, e in subordine di prevedere il collocamento del figlio minorenne presso di sé a Roma dove vive.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a CP_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha chiesto di porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio minorenne nel maggiore importo di Euro 800,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, e ha chiesto la conferma delle restanti statuizioni contenute nel sopra menzionato decreto di omologa della separazione consensuale.
2
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18128/2018 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Via Verona n. 22, presso lo studio dell'avv. GRASSO
ANGELA LILIANA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nata a [...] in data [...], cod. fisc.: CP_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via A. Mario n. 56, presso lo C.F._2
studio dell'avv. PUCCI CARMELA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto a Piedimonte Etneo (CT) in data 20.9.2008 con CP_1
.
[...]
Dall'unione coniugale è nato il figlio , il 3/2/2012. Persona_1
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 1900/2016 pronunciato dal Tribunale di Roma in data 1.8.2016, e che da allora non si sono più riconciliate.
Nello specifico, è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio minorenne, con collocamento presso la resistente, ed è stato posto a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 200,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Ha chiesto di confermare le statuizioni contenute nel sopra menzionato decreto di omologa della separazione consensuale, e in subordine di prevedere il collocamento del figlio minorenne presso di sé a Roma dove vive.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a CP_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha chiesto di porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio minorenne nel maggiore importo di Euro 800,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, e ha chiesto la conferma delle restanti statuizioni contenute nel sopra menzionato decreto di omologa della separazione consensuale.
2
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza
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