Trib. Milano, sentenza 06/06/2024, n. 5814

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 06/06/2024, n. 5814
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 5814
Data del deposito : 6 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 31849/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente

SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31849/2023 promossa da:
LI EN NA AT (C.F. [...]), EV IZ
RA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ARANGIO IGNAZIO, elettivamente domiciliate in VIA NICCOLINI, 10 20154 MILANO presso il difensore
RICORRENTI contro
COMUNE DI MILANO (C.F. 01199250158), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti MANDARANO ANTONELLO, BARTOLOMEO ANGELA ([...]),
MARINELLI IRMA ([...]), elettivamente domiciliato in VIA DELLA
GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale;
SINDACO DEL COMUNE DI MILANO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO (C.F.
01199250158)
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. DI NI NA TA ed VA IZ MI hanno chiesto al Tribunale di ordinare al Sindaco, quale Ufficiale del Governo di provedere all'iscrizione della prima (cittadina honduregna) nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Milano e al suo inserimento nello stato di famiglia della seconda (cittadina italiana), con annotazione del contratto di convivenza ai sensi della L. 76/2016 e del D.Lgs 30/2007. Le ricorrenti allegano di essere legate da un rapporto sentimentale da diversi anni, come comprovato dalle fotografie, dai biglietti ferroviari per viaggi in comune e da bonifici nel reciproco interesse.
Hanno inoltre sottoscritto il contratto di convivenza nel giugno 2023.
Le ricorrenti lamentano di avere comunicato a mezzo PEC al Comune di Milano in data 19.6.2023 il patto di convivenza ai sensi della L. 76/2016 e la richiesta di iscrizione anagrafica senza ottenere alcun riscontro.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, eccependo il difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito le domande delle ricorrenti.
Pur ritualmente citato anche presso la competente Avvocatura dello Stato di Milano, il Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo non si è costituito.
*** Il presupposto per l'accoglimento delle domande delle ricorrenti è costituito dalla relazione, stabile in quanto perdurante sin dal 2015 ed avente le caratteristiche di solidità rappresentate dalle parti.
È opportuno prendere le mosse da tale circostanza al fine di meglio inquadrare il silenzio frapposto dal
Sindaco del Comune di Milano alla richiesta di iscrizione anagrafica e come esso incida, frustrandolo, sul diritto della sig.ra NA TA a coabitare con VA IZ MI, avvalendosi delle possibilità connesse alla iscrizione anagrafica presso il Comune ove la coppia ha posto la propria stabile dimora. L'art. 36 L. 76/2016 prevede che “si intendono per conviventi di fatto, due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”. L'accertamento della stabile convivenza, ai sensi dell'art. 37 L. 76/2016, avviene con riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma I, lett. b) del Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 30/05/1989, n. 223). L'art. 4, rubricato “famiglia anagrafica” afferma che “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”. L'art. 13, rubricato “dichiarazioni anagrafiche” afferma che “Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia
o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio”.
Il Tribunale non ignora il dibattito concernente la necessità o meno della dichiarazione anagrafica per la ufficializzazione della convivenza di fatto e tuttavia rileva che maggiormente aderente alle caratteristiche di tale specifica forma di coppia sia quella che dà rilievo proprio alla situazione di fatto pagina 2 di 7
piuttosto che alla dichiarazione formale contenuta nel patto di convivenza o nella dichiarazione anagrafica.
Infatti da un lato la nozione legale di convivenza di fatto non prevede quale elemento costitutivo la dichiarazione anagrafica anche perché un elemento “formale” contrasterebbe con la natura stessa di questa forma familiare, che è “di fatto” e i diritti ex lege prescinderebbero dall'elemento anagrafico;
dall'altro la previsione di un contratto di convivenza costituisce per l'appunto un patto scritto rispetto al quale le parti possono ma non debbono ricorrere per stabilire quali siano gli impegni reciprocamente assunti.
Ora i conviventi dunque “possono” disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, ed è questo patto che i membri della coppia presentano all'Ufficiale di stato civile per la iscrizione anagrafica. La L. 76/2016 disciplina il patto di convivenza nel senso di richiedere, a pena di nullità, la sua redazione, le sue modifiche e la sua risoluzione in forma scritta “con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. La legge richiamata prevede altresì che, ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio o l'avvocato che ha ricevuto il contratto deve provvedere, entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.
Tuttavia tali adempimenti acquisiscono rilievo solo in termini di opponibilità ai terzi delle clausole ivi contenute, ma non costituiscono adempimento necessario al fine di dare valore alla situazione di fatto costituita dalla relazione di convivenza. Così ha affermato, già nei primi tempi di applicazione della normativa, il Tribunale di Milano che con ordinanza del 31.5.2016 ha ritenuto: «Avendo la convivenza natura “fattuale”, e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall'art. 1 comma 36 della Legge 76 del 2016, in materia di “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
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