Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1558
TRIB Napoli
Sentenza
14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 900 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 25814/22 depositata in data 11.07.2022 e vertente
TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con sede in Roma
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. Antonio Cristofaro (C.F. [...]), rappresentata e difesa,
giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Gustavo Birio, (C.F.:
[...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo,
sito in Napoli, alla Via Arturo Rocco n. 4;
appellante
CONTRO
ON VA, (C.F. CRBSVT71E16F89E), difeso e rappresentato dall'Avv. Marco Coppola, (C.F. [...]), nel corso del giudizio di primo grado;
appellato contumace
NONCHE'
PREFETTURA DI NAPOLI, in persona del Prefetto legale rappresentante pro
tempore;
appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
VA CA citò in giudizio, dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli,
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la RE di Napoli, proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo, dal quale emergeva l'esistenza di cartelle esattoriali (in particolare la n. 07120130132206073000) per debiti relativi a sanzioni amministrative, pari alla somma di euro 493,82.
Il contribuente, assumendone, unitamente al verbale ad essa sotteso, l'omessa notifica, dedusse di averne avuto conoscenza solo a seguito di rilascio di estratto di ruolo e che, in ogni caso, fosse maturato il termine prescrizionale di cui all'art. 28
della L. 689/81. Chiese, pertanto, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità
della cartella opposta, e l'annullamento della pretesa creditoria ivi riportata per intervenuta prescrizione quinquennale.
Resistendo alla spiegata opposizione, l'Agente della Riscossione ne domandò il rigetto, attesa l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire del contribuente, la ritualità della notifica della cartella, avvenuta come da estratto ruolo l'11.07.2014,
nonché della successiva intimazione di pagamento n. 07120169035657759000
(eseguita in data 01.03.2017) idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, con vittoria di spese di lite.
La RE di Napoli fu parte contumace.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 25814/22, pronunciata il 05.05.2022 e pubblicata l'11.07.2022, ha preliminarmente qualificato la domanda quale opposizione ex art. 615 c.p.c. e, nel merito, l'ha accolta in considerazione dell'intervenuta prescrizione di cui all'art. 28 della L. 681/89.
Avverso tale pronuncia, in data 09.01.2023, propone appello l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, censurandone l'insufficiente motivazione nonché l'omessa ed erronea valutazione delle documentazioni prodotte nel corso del primo giudizio,
attestanti la regolarità delle contestate notifiche. L'appellante domanda, in riforma della gravata sentenza, la dichiarazione di inammissibilità e infondatezza dell'opposizione stante la carenza di interesse ad agire del contribuente, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
VA CA e la RE di Napoli, benché ritualmente citati, sono parti contumaci.
All'esito dell'udienza tenuta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 900 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 25814/22 depositata in data 11.07.2022 e vertente
TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con sede in Roma
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. Antonio Cristofaro (C.F. [...]), rappresentata e difesa,
giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Gustavo Birio, (C.F.:
[...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo,
sito in Napoli, alla Via Arturo Rocco n. 4;
appellante
CONTRO
ON VA, (C.F. CRBSVT71E16F89E), difeso e rappresentato dall'Avv. Marco Coppola, (C.F. [...]), nel corso del giudizio di primo grado;
appellato contumace
NONCHE'
PREFETTURA DI NAPOLI, in persona del Prefetto legale rappresentante pro
tempore;
appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
VA CA citò in giudizio, dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli,
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la RE di Napoli, proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo, dal quale emergeva l'esistenza di cartelle esattoriali (in particolare la n. 07120130132206073000) per debiti relativi a sanzioni amministrative, pari alla somma di euro 493,82.
Il contribuente, assumendone, unitamente al verbale ad essa sotteso, l'omessa notifica, dedusse di averne avuto conoscenza solo a seguito di rilascio di estratto di ruolo e che, in ogni caso, fosse maturato il termine prescrizionale di cui all'art. 28
della L. 689/81. Chiese, pertanto, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità
della cartella opposta, e l'annullamento della pretesa creditoria ivi riportata per intervenuta prescrizione quinquennale.
Resistendo alla spiegata opposizione, l'Agente della Riscossione ne domandò il rigetto, attesa l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire del contribuente, la ritualità della notifica della cartella, avvenuta come da estratto ruolo l'11.07.2014,
nonché della successiva intimazione di pagamento n. 07120169035657759000
(eseguita in data 01.03.2017) idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, con vittoria di spese di lite.
La RE di Napoli fu parte contumace.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 25814/22, pronunciata il 05.05.2022 e pubblicata l'11.07.2022, ha preliminarmente qualificato la domanda quale opposizione ex art. 615 c.p.c. e, nel merito, l'ha accolta in considerazione dell'intervenuta prescrizione di cui all'art. 28 della L. 681/89.
Avverso tale pronuncia, in data 09.01.2023, propone appello l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, censurandone l'insufficiente motivazione nonché l'omessa ed erronea valutazione delle documentazioni prodotte nel corso del primo giudizio,
attestanti la regolarità delle contestate notifiche. L'appellante domanda, in riforma della gravata sentenza, la dichiarazione di inammissibilità e infondatezza dell'opposizione stante la carenza di interesse ad agire del contribuente, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
VA CA e la RE di Napoli, benché ritualmente citati, sono parti contumaci.
All'esito dell'udienza tenuta
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