Trib. Firenze, sentenza 02/12/2024, n. 1338
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Testo completo
N. R.G. 2365/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2365/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPONGA Parte_1 C.F._1
TIZIANA, dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. ZAMPIERI NICOLA, dell'avv. RINALDI GIOVANNI, con elezione di domicilio in VIA SANTE VINCENZI N. 46,
BOLOGNA, presso il difensore avv. SPONGA TIZIANA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.07.2023, docente in servizio, al momento del Parte_1
deposito del ricorso, presso l'Istituto Superiore “Enrico RM” di EM (FI), ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti Controparte_3
di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche (in particolare: nell'a.s. 2018/2019 – contratto dal 11.10.2018 al 30.06.2019, per n. 18 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno, presso la Scuola di Primo Grado “Vanghetti” di EM (FI);
nell'a.s. 2019/2020 – contratto dal
16.09.2019 al 30.06.2020, con orario di servizio settimanale completo, per la classe di concorso A016, presso la Scuola di Primo Grado “Poliziano” di Firenze;
nell'a.s. 2020/2021 – contratto dal 26.10.2020 al 30.06.2021, con orario settimanale completo, per un posto di sostegno, presso la Scuola di Primo
Grado “Poliziano” di Firenze;
nell'a.s. 2021/2022 – contratto dal 9.09.2021 al 30.06.2022, con orario di servizio settimanale completo, per un posto di sostegno, presso l'Istituto Superiore “Is. Leonardo da
Vinci” di Firenze;
nell'a.s. 2022/2023 – contratto dal 26.09.2022 al 31.08.2023, con orario di servizio settimanale completo, per la classe di concorso A016, presso l'Istituto Superiore “Enrico RM ” di
1
EM (FI);
v. lo stato matricolare nel fascicolo di parte), senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023), sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, alla luce delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della disciplina contrattuale di cui agli artt. 63 e 64
CCNL del 29/11/2007, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22;
nonché la natura discriminatoria del mancato riconoscimento del predetto beneficio economico a favore dei docenti assunti a tempo determinato, anche in virtù della normativa comunitaria, richiamando l'ordinanza del
18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1) IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano
l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad assegnare alla parte Controparte_3 ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 Controparte_3 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per
2 l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta Controparte_3 elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/14 come modificato dall'art. 2 comma 1 lett. B) decreto 147/2022 essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati.”.
Nonostante la regolarità della notifica (effettuata presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, in data 31.07.2023), il resistente non si è costituito in giudizio e deve, CP_3
pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente ed è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini per il deposito di note comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., fino al
26.11.2024 (come da decreto del 19.06.2024).
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nella fattispecie, è documentale che il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2365/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPONGA Parte_1 C.F._1
TIZIANA, dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. ZAMPIERI NICOLA, dell'avv. RINALDI GIOVANNI, con elezione di domicilio in VIA SANTE VINCENZI N. 46,
BOLOGNA, presso il difensore avv. SPONGA TIZIANA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.07.2023, docente in servizio, al momento del Parte_1
deposito del ricorso, presso l'Istituto Superiore “Enrico RM” di EM (FI), ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti Controparte_3
di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche (in particolare: nell'a.s. 2018/2019 – contratto dal 11.10.2018 al 30.06.2019, per n. 18 ore di servizio settimanali, per un posto di sostegno, presso la Scuola di Primo Grado “Vanghetti” di EM (FI);
nell'a.s. 2019/2020 – contratto dal
16.09.2019 al 30.06.2020, con orario di servizio settimanale completo, per la classe di concorso A016, presso la Scuola di Primo Grado “Poliziano” di Firenze;
nell'a.s. 2020/2021 – contratto dal 26.10.2020 al 30.06.2021, con orario settimanale completo, per un posto di sostegno, presso la Scuola di Primo
Grado “Poliziano” di Firenze;
nell'a.s. 2021/2022 – contratto dal 9.09.2021 al 30.06.2022, con orario di servizio settimanale completo, per un posto di sostegno, presso l'Istituto Superiore “Is. Leonardo da
Vinci” di Firenze;
nell'a.s. 2022/2023 – contratto dal 26.09.2022 al 31.08.2023, con orario di servizio settimanale completo, per la classe di concorso A016, presso l'Istituto Superiore “Enrico RM ” di
1
EM (FI);
v. lo stato matricolare nel fascicolo di parte), senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023), sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, alla luce delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della disciplina contrattuale di cui agli artt. 63 e 64
CCNL del 29/11/2007, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22;
nonché la natura discriminatoria del mancato riconoscimento del predetto beneficio economico a favore dei docenti assunti a tempo determinato, anche in virtù della normativa comunitaria, richiamando l'ordinanza del
18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1) IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano
l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad assegnare alla parte Controparte_3 ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 Controparte_3 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per
2 l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta Controparte_3 elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/14 come modificato dall'art. 2 comma 1 lett. B) decreto 147/2022 essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati.”.
Nonostante la regolarità della notifica (effettuata presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, in data 31.07.2023), il resistente non si è costituito in giudizio e deve, CP_3
pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente ed è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini per il deposito di note comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., fino al
26.11.2024 (come da decreto del 19.06.2024).
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nella fattispecie, è documentale che il
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