Trib. Teramo, sentenza 28/11/2024, n. 698
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Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°
1924/2020 R.G.
TRA
(c.f. ), nata a [...] il 24 Parte_1 C.F._1
maggio 1983 e residente in Bellante (Teramo), Fraz.ne Ripattoni alla Via delle Rose n.
13, elettivamente domiciliata in Teramo al Viale Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino, (c.f. pec: CodiceFiscale_2
, che la rappresenta e difende, giusta Email_1
procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA , con sede legale in Teramo, F.ne Controparte_1 P.IVA_1
Caprafico, alla Via Nazionale n. 21, in persona dell'omonimo titolare e rappresentante legale, Sig. (C.F. ), nato a [...], il [...], CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in San Nicolò a Tordino (TE), alla Via Palombieri, n. 32, presso lo studio dell'avv. Gabriella Di Cesare (Cod. Fisc.
, in virtù di proocura CodiceFiscale_4 Email_2
in atti
RESISTENTE
All'udienza del giorno 28 novembre 2024 ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
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• Rigetta la domanda di riconoscimento del diritto a differenze retributive per mansioni superiori;
• Accoglie la domanda di corresponsione di rate insolute del TFR e conferma l'ordinanza di pagamento ex art.423 c.p.c. emessa in corso di giudizio;
• Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Teramo in data 28 novembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“1. accertare e dichiarare che ha svolto le mansioni di cui in narrativa Parte_1 per tutto il rapporto e, per l'effetto, dichiarare il riconoscimento della superiore qualifica, del livello 4° e delle mansioni superiori svolte dalla medesima;
2. accertare e dichiarare che, di conseguenza, , ha diritto a percepire le Parte_1 somme maturate in virtù delle superiori mansioni svolte, con conseguente condanna della ditta al pagamento dell'importo di €. 13.111,75, oltre ad interessi e CP_1 rivalutazione;
3. condannare, altresì, la ditta al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1 del TFR maturato pari ad € 13.898,56 o, in estremo subordine, pari ad €. 8.491,91, oltre interessi e rivalutazione.”.
Per parte resistente:
“1) Rigettare, per tutti i motivi dedotti, il ricorso in quanto infondato sia in punto di fatto che di diritto;
2) Rigettare le richieste formulate da parte ricorrente e per l'effetto dichiarare che la Sig.ra è stata correttamente inquadrata, in riferimento alle mansioni Parte_1 svolte, nel 3° livello del CCNL di riferimento e per l'effetto dichiarare che null'altro deve percepire dalla ditta esponente;
3) In ogni caso accertare e dichiarare che l'importo di TFR dovuto dal resistente ammonta complessivamente ad euro 8.491,91, correttamente calcolato con riferimento al 3° livello di assunzione e che, pertanto, detratti gli acconti, la Sig.ra Parte_1 dovrà percepire il saldo pari ad euro 5.881,00.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
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Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 19.11.2020, regolarmente notificato, , in epigrafe generalizzato/a, ha esposto di aver prestato Parte_1
lavoro subordinato dal 08.08.2011 al 10.01.2020, allorquando veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo, alle dipendenze della Ditta ” dapprima in CP_1
forza di contratto a tempo determinato, poi trasformato in indeterminato, inquadrata al livello 3° del CCNL “Artigiani Chimica Gomma Vetro” con qualifica di Addetta al confezionamento.
Ha rappresentato di aver svolto, nella realtà, mansioni superiori riconducibili al livello 4° del CCNL predetto, in particolare: 1) coordinamento del lavoro del personale impiegato nel ciclo produttivo, logistico e distributivo;
2) istruzione del personale precario nelle delicate lavorazioni, controllandone il lavoro di dosaggio e miscelazione e nell'ultimo anno, anche con riferimento alla preparazione degli esplosivi;
3) cura del catalogo;
4) campionatura di ogni singolo prodotto da inviare preliminarmente ai clienti, prima degli eventuali ordini;
5) cura del confezionamento ai fini della loro distribuzione, sovrintendendo il personale addetto;
6) somministrazione delle polveri da sparo.
Nel rivendicare il trattamento economico dovutogli con riferimento alla qualifica effettivamente espletata, quantificato in € 13.111,75 a titolo di differenze retributive, ha richiesto l'ulteriore importo di € 13.898,56 o in subordine di € 8.491,91, a titolo di trattamento di fine rapporto, calcolato per il livello 4° e per il 3° livello, già detratti dell'acconto di € 2.610,00 già versato dalla Ditta che, in virtù della rateizzazione richiesta, aveva pagato solo tre delle 10 rate pattuite.
In data 30.04.2021 si costituiva in giudizio la , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto generico, contraddittorio e privo di specifiche allegazioni e nel merito la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
In particolare la resistente ha dedotto come la , senza alcuna pregressa Parte_1
esperienza e senza alcun titolo abilitativo alla fabbricazione di fuochi d'artificio, era stata assunta al livello 3° quale addetta all'imballaggio e di aver svolto tale mansione per tutta la durata del rapporto di lavoro, dispiegando il seguente orario: dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con pausa pranzo di 30 minuti dalle ore 12.00 alle ore 12.30.
Ha altresì specificato come la ricorrente si fosse recata negli uffici amministrativi, siti in altro luogo rispetto alla fabbrica, esclusivamente in occasione del pagamento delle retribuzioni.
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In ordine al TFR, pur confermando il mancato pagamento delle rate residue, ha sottolineato come il credito avanzato risultava pari ad € 5.881,00, dovuto quale trattamento spettante per il 3° livello.
All'udienza del 13.05.2021, il GL ordinava il pagamento della somma non contestata di € 5.881,00, ai sensi dell'art. 423 cp.c.
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale ed escussione testimoniale e rinviata alla data odierna per discussione con termine per note ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E' noto che, ai sensi dell'art.2697 Cod.Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza