Trib. Nola, sentenza 12/11/2024, n. 3118

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 12/11/2024, n. 3118
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 3118
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

N. 3986/2015 R.Gen.Aff.Cont.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3986/2015 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
COMUNE DI OTTAVIANO in persona del Sindaco p.t. (C.F./P.IVA:
02637101219), rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell' atto di citazione, dall' avv. Antonio Napolitano, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola, alla via Marche n.17;

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OPPONENTE -
E
DITTA R.P. IMPIANTI in persona del titolare sig. NI QU.,
(C.F./P.IVA.:03946241217), rappresentata e difesa dall' avv. Ciro Sito, unitamente al quale elettivamente domicilia in Somma Vesuviana (Na) alla via Marigliano n. 45;

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OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a d.i. n. 525/2015 in materia di appalto di opere pubbliche.
Conclusioni: come da note depositate dalle parti per l'udienza cartolare del
20.05.24.




Motivi in fatto ed in diritto della decisione
1) Fatto storico processuale
La ditta R.P. Impianti (recte: il sig. NI QU), deducendo di aver eseguito lavori di manutenzione degli impianti elettrico, idrico e termico degli immobili di proprietà comunale, lavori di manutenzione degli impianti elettrico, idrico e termico della Caserma di Polizia Municipale e dell'Ufficio del Giudice di Pace, nonché lavori di manutenzione impianti idrici ed elettrici dello Stadio Comunale, per un controvalore complessivo pari ad €. 16.923,15, emetteva le fatture n. 17/13, 18/13 e 19/13 del 27.12.2013, che il
Comune di Ottaviano avrebbe riconosciuto quanto ad utilitas, ma non ne avrebbe approvato l'inserimento tra i debiti fuori bilancio, ritenendone non sussistente l'urgenza. Sulla base di tali presupposti, il sig. NI, richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Nola il Decreto Ingiuntivo n. 525/2015, R.G.
1401/2015. Il Comune di Ottaviano, proponeva tempestiva opposizione;
la causa veniva ritualmente incardinata, dinanzi al Tribunale di Nola, con RG.
3986/2015;
si costituiva ritualmente in giudizio la parte opposta, chiedendo il rigetto delle domanda avanzata dall'opponente;
a seguito di autorizzazione concessa dal giudice, l'opponente chiamava in causa il terzo, Arch.
AR TE, che si costituiva in giudizio avanzando, a sua volta, domanda ex art 2041 c.c. nei confronti del Comune ed ulteriore domanda subordinata di chiamata in garanzia della compagnia Allianz AS.ni SP (rimasta contumace);
alla prima udienza non veniva concessa la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto;
seguivano poi i depositi delle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma cpc, al cui esito la causa, ritenuta matura per la decisione veniva introitata a sentenza all'udienza del 21.05.2024, con i termini di cui all'art 190 cpc;

2) Inquadramento giuridico della fattispecie e disciplina di riferimento
Al riguardo occorre premettere che il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione sorta in assenza dell'assolvimento dell'iter all'uopo normativamente previsto e, segnatamente, senza che sia stato adottato l'adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art.191, commi 1-3, del D.Lgs.267/2000. Nel ripercorrere l'evoluzione normativa della materia, deve ricordarsi che la
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disciplina derivata dall'articolo 12-bis, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio
1991, n. 6
, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e formalizzata nell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come successivamente modificato, prevedeva alla lettera e) del comma 1 dell'art. 37 (oggi 191 comma 4 TUEL) che erano permanentemente sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi, relativi a spese assunte in violazione delle norme contabili, per la parte di cui sia accertata e dimostrata
l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'ente locale. In sostanza nel caso in cui vi era stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorreva tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che avesse consentito la fornitura, ma solo "per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 37 cit., oggi art. 194, comma 1, lettera e);
mentre il 4° comma art. 191 legge cit. letteralmente dispone che “nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2
e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la par- te non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e). Mentre, quindi, fino al 1997 il debito era riconoscibile solo se non derivante in alcun modo da comportamenti di amministratori o dipendenti dell'ente, in conformità alla funzione autorizzatoria del bilancio e alla disciplina dell'impegno di spesa e pertanto il fornitore doveva solitamente agire personalmente nei confronti di tali soggetti, con la nuova formulazione dell'art. 37 del DLgs n. 77/1995 (ora art. 194 Tuel), introdotta nel 1997, si ritiene sanabile la spesa assunta in violazione delle norme contabili nei limiti della utilitas e dell'arricchimento dell'ente.
Appare doveroso evidenziare, però, che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è esclusivo appannaggio della pubblica amministrazione e segnatamente, dell'organo consiliare, deputato non solo a sanare una o più spese assunte senza impegno, ma anche e soprattutto a verificare che ciò non pregiudichi gli
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