Trib. Torino, sentenza 09/07/2024, n. 3917

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 09/07/2024, n. 3917
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3917
Data del deposito : 9 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Francesca Firrao Presidente rel. est.
Monica Mastrandrea Giudice
Tiziana De Fazio Giudice

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 06/06/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 377 / 2024 promossa da:
(CUI ) Parte_1 C.F._1 nato in [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'Avv. FOLCO PAOLO
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente non costituito
Oggetto: impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per protezione speciale

Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, previo accoglimento della domanda cautelare, in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato emesso dalla Questura di Torino in data 05/12/2023, notificato in data 22/12/2023, con il quale, previo parere negativo della Commissione Territoriale di Torino del 15/11/2023, è stato deciso di non riconoscere al ricorrente la protezione speciale ex art. 19 Dlgs 286/1998 e

conseguentemente dichiararsi riconosciuto lo Status di protezione speciale ex art. 19 Dlgs
286/1998 a favore del ricorrente.

Conclusioni di parte resistente:previo rigetto della domanda cautelare, rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi esposti. Con vittoria di onorari e spese di lite”.

Motivi in fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 04/01/2024, ritualmente notificato, il sig. ( ), cittadino Parte_1 C.F._2 maliano, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino emesso in data 05/12/2023 e notificato il 22/12/2023, che, previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino del
15/11/2023, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nonostante rituale e tempestiva notifica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Torino, il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore, nel corso della quale la parte rinunciava alla discussione orale ed ai termini per le memorie previsti in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e
275-bis c.p.c.
Con provvedimento collegiale reso in data 06/06/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n.
149/2022
– la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275 bis c. 4 c.p.c..

2. Il ricorrente ha svolto nei confronti del provvedimento le seguenti censure:
• illegittimità derivata, essendo illegittimo il parere negativo della Commissione che non aveva valutato adeguatamente la situazione interna in Mali, Paese interessato negli ultimi anni, da scontri di diversa natura, riconducibili ad una situazione di “violenza generalizzata” e pertanto rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 19 comma 1.1 del T.U.I sul divieto di non refoulement.
3. L' impugnazione è fondata.
In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;

Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv.
647298;
Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02;
Cass. Sez. 1, Ordinanza

n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv.

656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n.
113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo
384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo
19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
La recente modifica dell'art. 19 TUI non ha rilievo nel caso in esame in quanto la riforma non ha interessato la prima parte dell'art. 19.
Nella specie, il Ricorrente argomenta la propria domanda evidenziando la situazione di insicurezza interna che contraddistingue il Mali, inaspritasi ulteriormente nel corso degli ultimi due anni con un nuovo colpo di stato.
Sul punto la domanda è fondata. Infatti, consultando le fonti COI aggiornate per il caso
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