Trib. Roma, sentenza 19/11/2024, n. 17620
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA –SEZIONE XIV CIVILE nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. AN Cardinali Presidente
Dott. RI Carlomagno Giudice
Dott. Claudio Tedeschi Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 72504 R.G.A.C. per l'anno 2022, rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 17 luglio 2024 e vertente
TRA
'Unipol Sai Assicurazioni s.p.a.', già 'Fondiaria –SAI s.p.a.' in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dagli avv.ti Anna
Maria Buzzoni Zoccola, Benedetta Buzzoni e Zosima Vecchio;
E
'Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa', procedimento n. 485/1993, in persona del suo commissario liquidatore, avv. Piero Cesarei, rappresentata e difesa, in virtù di delega in atti, dall'avv. Luca Graziani;
OGGETTO: ammissione ex artt. 101 e 209 l. fall..
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.11.2022, 'Unipol Sai Assicurazioni s.p.a.', già 'Fondiaria –SAI
s.p.a.' ha chiesto, ai sensi degli articoli 101 e 209 l. fall., l'ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa di 'Compagnia Tirrena di Assicurazioni
s.p.a.' dell'importo di complessivi euro 263.012,64, a tale fine deducendo:
- di aver corrisposto, quale gestore del 'F.G.V.S.' gli importi:
1) di euro 74.524,08 in favore di IN RI e di euro 14.344,36 in favore del patrocinatore, avv. Pietro Fazio, in esecuzione della sentenza del tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto del 27.02.208 n. 225;
2) di euro 526,47 ad 'Agenzia delle Entrate-Riscossione' quale tassa di registrazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 835 del 10.04.2012;
1
3) euro 11.397,94 in favore dell'avv. Gabriella Dolce Pancaldi e di euro 200,00 ed euro
1.138,50 in favore di 'Agenzia delle Entrate – Riscossione' in esecuzione della sentenza della corte d'appello di Firenze n. 559 del 4.02.2020;
4) di euro 217,50 ad 'Agenzia delle Entrate' in relazione al 'sinistro 1284T95';
5) di euro 6.025,86 a NG NG in esecuzione di ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c. dell'11.01.2021 pronunciata dal tribunale di Rimini;
6) di euro 8.912,01 ad 'Autostrade per l'Italia s.p.a.' in esecuzione della sentenza del giudice di pace di Roma n. 20256 del 21.09.2021;
7) di euro 16.569,00 ad ' Agenzia delle Entrate' in relazione alla sentenza del tribunale di
Milano n. 9324 del 24.09.2018;
8) di euro 10.615,17 all' 'avv. Colombo' e di euro 5.798,14 e euro 1.267,00 ad 'Agenzia delle
Entrate' in esecuzione di ordinanza del tribunale di Ferrara n. 103 del 17.01.2020;
9) di euro 39.540,46 ad 'Agenzia delle Entrate – Riscossione' in relazione alla sentenza della corte d'appello di Firenze n. 431 del 6.02.2017;
10) di euro 921,67 ad 'Agenzia delle Entrate – Riscossione' in esecuzione della sentenza della corte d'appello di Milano n. 2085 del 14.07.2009;
11) di euro 9.383,19 e di euro 60.713,29 ad 'Agenzia delle Entrate – Riscossione' in relazione alla sentenza della corte d'appello di Bologna n. 1491 del 2.07.2012;
- che era proprio diritto surrogarsi per le somme corrisposte in detta qualità secondo quanto stabilito dall'articolo 29 comma 2 legge n. 990/1969 e il relativo credito aveva
'natura privilegiata con priorità sulle riserve tecniche';
ha, quindi, chiesto l'ammissione al passivo della procedura resistente per la complessiva cifra di euro 263.012.64 'a titolo di surroga ex artt. 30 e 78 d. lgs 175/1995 e 258 del Cod. delle Assicurazioni (L.209/2005)' con vittoria di spese.
Il procedimento nella fase pre-contenziosa ha visto reiterati differimenti chiesti dalle parti per esaminare la documentazione prodotta e in attesa della definizione del giudizio pendente tra le medesime, iscritto presso questo tribunale al n. 48419, che ha visto la pronuncia di sentenza n. 16121/2023;
all'udienza del 6 novembre 2023 parte ricorrente ha insistito 'per il riconoscimento dell'appostamento in privilegio degli importi relativi a spese di lite e registrazione di sentenza', nulla osservando quanto ai crediti di cui la procedura aveva eccepito la carenza di documentazione;
non essendo stato raggiunto accordo è stata fissata al 26 febbraio 2024 l'udienza ex art. 183 c.p.c. e alla successiva del 23 maggio 2024 la causa è stata riservata per la decisione al collegio, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
2
Nella memoria istruttoria ex articolo 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la società creditrice ha reiterato l'originaria richiesta di insinuazione al passivo della complessiva cifra di euro
263.012,64 'a titolo di surroga ex artt. 30 e 78 d. lgs 175/1995 e 258 del Cod. delle
Assicurazioni (L.209/2005)' da riferire sia agli importi con causale risarcitoria che agli ulteriori inerenti a 'spese legali, alla C.P.A., all'I.V.A. e all'imposta registro'.
La procedura convenuta, nel proprio scritto difensivo ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha eccepito che nella pregressa fase pre-contenziosa, come verbalizzato all'udienza del 6 novembre 2023, la società ricorrente non aveva mosso contestazione alcuna quanto alla dichiarazione resa dal commissario liquidatore relativa alla carenza di prova, totale quanto ai crediti di cui ai punti 1,2,3,4,5, 8 e 10 di cui alla superiore narrativa, parziale quanto agli ulteriori di cui ai residui punti 6, 7 , 9 e 11 per corrispondenti complessivi euro 128.898,94, mentre, con riferimento alla rimanente parte di euro 126.802,87 del complessivo credito del quale aveva chiesto insinuazione al passivo e relativa alle spese di giudizio e imposta di registrazione di cui ai punti 6,7,9 e 11 aveva dichiarato di attendere gli esiti di pronuncia di questo tribunale circa il relativo appostamento e ciò avrebbe dovuto determinare inammissibilità di ogni ulteriore richiesta nella presente sede contenziosa quanto agli importi residuati carenti di contestazione.
Tale eccezione, confutata da parte ricorrente nella successiva memoria istruttoria ex art.
183 comma 6 n. 3 c.p.c., ritiene il tribunale che non possa essere condivisa.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 101 l. fall. -nella versione antecedente le modifiche apportate dal d. lgs n. 5/2006 di cui deve farsi applicazione nel presente procedimento, poiché la procedura resistente ha trovato antecedente abbrivio, con d.m. del 31.05.1993 n.
19568- la fase di accertamento della domanda tardiva di insinuazione precedente quella contenziosa deve vedere il proprio epilogo con la pronuncia di decreto del giudice delegato che, preso atto della mancata contestazione e accertatane la fondatezza, dispone l'ammissione al passivo del credito;
in difetto, deve ritenersi che oggetto del successivo giudizio sia l'intera pretesa azionata e senza che la pregressa fase non contenziosa possa determinare, a carico delle parti, preclusione alcuna quanto all'esercizio delle proprie fisiologiche facoltà processuali.
Ciò posto va, quindi, osservato che, come riportato in precedenza, la procedura convenuta nel proprio scritto di costituzione nel presente procedimento contenzioso ha riconosciuto
l'esistenza del credito, in capo alla società ricorrente, di complessivi euro 126.802,87 relativo alle spese di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA –SEZIONE XIV CIVILE nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. AN Cardinali Presidente
Dott. RI Carlomagno Giudice
Dott. Claudio Tedeschi Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 72504 R.G.A.C. per l'anno 2022, rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 17 luglio 2024 e vertente
TRA
'Unipol Sai Assicurazioni s.p.a.', già 'Fondiaria –SAI s.p.a.' in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dagli avv.ti Anna
Maria Buzzoni Zoccola, Benedetta Buzzoni e Zosima Vecchio;
E
'Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa', procedimento n. 485/1993, in persona del suo commissario liquidatore, avv. Piero Cesarei, rappresentata e difesa, in virtù di delega in atti, dall'avv. Luca Graziani;
OGGETTO: ammissione ex artt. 101 e 209 l. fall..
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.11.2022, 'Unipol Sai Assicurazioni s.p.a.', già 'Fondiaria –SAI
s.p.a.' ha chiesto, ai sensi degli articoli 101 e 209 l. fall., l'ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa di 'Compagnia Tirrena di Assicurazioni
s.p.a.' dell'importo di complessivi euro 263.012,64, a tale fine deducendo:
- di aver corrisposto, quale gestore del 'F.G.V.S.' gli importi:
1) di euro 74.524,08 in favore di IN RI e di euro 14.344,36 in favore del patrocinatore, avv. Pietro Fazio, in esecuzione della sentenza del tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto del 27.02.208 n. 225;
2) di euro 526,47 ad 'Agenzia delle Entrate-Riscossione' quale tassa di registrazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 835 del 10.04.2012;
1
3) euro 11.397,94 in favore dell'avv. Gabriella Dolce Pancaldi e di euro 200,00 ed euro
1.138,50 in favore di 'Agenzia delle Entrate – Riscossione' in esecuzione della sentenza della corte d'appello di Firenze n. 559 del 4.02.2020;
4) di euro 217,50 ad 'Agenzia delle Entrate' in relazione al 'sinistro 1284T95';
5) di euro 6.025,86 a NG NG in esecuzione di ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c. dell'11.01.2021 pronunciata dal tribunale di Rimini;
6) di euro 8.912,01 ad 'Autostrade per l'Italia s.p.a.' in esecuzione della sentenza del giudice di pace di Roma n. 20256 del 21.09.2021;
7) di euro 16.569,00 ad ' Agenzia delle Entrate' in relazione alla sentenza del tribunale di
Milano n. 9324 del 24.09.2018;
8) di euro 10.615,17 all' 'avv. Colombo' e di euro 5.798,14 e euro 1.267,00 ad 'Agenzia delle
Entrate' in esecuzione di ordinanza del tribunale di Ferrara n. 103 del 17.01.2020;
9) di euro 39.540,46 ad 'Agenzia delle Entrate – Riscossione' in relazione alla sentenza della corte d'appello di Firenze n. 431 del 6.02.2017;
10) di euro 921,67 ad 'Agenzia delle Entrate – Riscossione' in esecuzione della sentenza della corte d'appello di Milano n. 2085 del 14.07.2009;
11) di euro 9.383,19 e di euro 60.713,29 ad 'Agenzia delle Entrate – Riscossione' in relazione alla sentenza della corte d'appello di Bologna n. 1491 del 2.07.2012;
- che era proprio diritto surrogarsi per le somme corrisposte in detta qualità secondo quanto stabilito dall'articolo 29 comma 2 legge n. 990/1969 e il relativo credito aveva
'natura privilegiata con priorità sulle riserve tecniche';
ha, quindi, chiesto l'ammissione al passivo della procedura resistente per la complessiva cifra di euro 263.012.64 'a titolo di surroga ex artt. 30 e 78 d. lgs 175/1995 e 258 del Cod. delle Assicurazioni (L.209/2005)' con vittoria di spese.
Il procedimento nella fase pre-contenziosa ha visto reiterati differimenti chiesti dalle parti per esaminare la documentazione prodotta e in attesa della definizione del giudizio pendente tra le medesime, iscritto presso questo tribunale al n. 48419, che ha visto la pronuncia di sentenza n. 16121/2023;
all'udienza del 6 novembre 2023 parte ricorrente ha insistito 'per il riconoscimento dell'appostamento in privilegio degli importi relativi a spese di lite e registrazione di sentenza', nulla osservando quanto ai crediti di cui la procedura aveva eccepito la carenza di documentazione;
non essendo stato raggiunto accordo è stata fissata al 26 febbraio 2024 l'udienza ex art. 183 c.p.c. e alla successiva del 23 maggio 2024 la causa è stata riservata per la decisione al collegio, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
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Nella memoria istruttoria ex articolo 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la società creditrice ha reiterato l'originaria richiesta di insinuazione al passivo della complessiva cifra di euro
263.012,64 'a titolo di surroga ex artt. 30 e 78 d. lgs 175/1995 e 258 del Cod. delle
Assicurazioni (L.209/2005)' da riferire sia agli importi con causale risarcitoria che agli ulteriori inerenti a 'spese legali, alla C.P.A., all'I.V.A. e all'imposta registro'.
La procedura convenuta, nel proprio scritto difensivo ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha eccepito che nella pregressa fase pre-contenziosa, come verbalizzato all'udienza del 6 novembre 2023, la società ricorrente non aveva mosso contestazione alcuna quanto alla dichiarazione resa dal commissario liquidatore relativa alla carenza di prova, totale quanto ai crediti di cui ai punti 1,2,3,4,5, 8 e 10 di cui alla superiore narrativa, parziale quanto agli ulteriori di cui ai residui punti 6, 7 , 9 e 11 per corrispondenti complessivi euro 128.898,94, mentre, con riferimento alla rimanente parte di euro 126.802,87 del complessivo credito del quale aveva chiesto insinuazione al passivo e relativa alle spese di giudizio e imposta di registrazione di cui ai punti 6,7,9 e 11 aveva dichiarato di attendere gli esiti di pronuncia di questo tribunale circa il relativo appostamento e ciò avrebbe dovuto determinare inammissibilità di ogni ulteriore richiesta nella presente sede contenziosa quanto agli importi residuati carenti di contestazione.
Tale eccezione, confutata da parte ricorrente nella successiva memoria istruttoria ex art.
183 comma 6 n. 3 c.p.c., ritiene il tribunale che non possa essere condivisa.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 101 l. fall. -nella versione antecedente le modifiche apportate dal d. lgs n. 5/2006 di cui deve farsi applicazione nel presente procedimento, poiché la procedura resistente ha trovato antecedente abbrivio, con d.m. del 31.05.1993 n.
19568- la fase di accertamento della domanda tardiva di insinuazione precedente quella contenziosa deve vedere il proprio epilogo con la pronuncia di decreto del giudice delegato che, preso atto della mancata contestazione e accertatane la fondatezza, dispone l'ammissione al passivo del credito;
in difetto, deve ritenersi che oggetto del successivo giudizio sia l'intera pretesa azionata e senza che la pregressa fase non contenziosa possa determinare, a carico delle parti, preclusione alcuna quanto all'esercizio delle proprie fisiologiche facoltà processuali.
Ciò posto va, quindi, osservato che, come riportato in precedenza, la procedura convenuta nel proprio scritto di costituzione nel presente procedimento contenzioso ha riconosciuto
l'esistenza del credito, in capo alla società ricorrente, di complessivi euro 126.802,87 relativo alle spese di
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