Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 65

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 65
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 65
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 8614/2022
N. RG 8614/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.8614/2022 R.G. promossa da:
SIAR S.R.L., c.f. e p. iva 02807700832, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Orlando, (c.f. [...]), con studio in Gioiosa Marea (ME), via F.lli Bandiera n. 18.
Opponente contro
STRANO S.p.A., c.f. e p.iva 00672150877, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Tambasco (c.f. [...]) dello studio legale
“Di OL & Partners” (codice fiscale 04677790877), elettivamente domiciliata in Catania, al n. 171 del Corso Italia, presso il suo studio.
Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 1.7.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2014/2022, emesso dal Tribunale Civile di Catania e notificato il 12.5.2022, all'interno del procedimento R.G. n. 1213/2022, con cui è stato ordinato a SIAR S.R.L. il pagamento della somma di € 25.416,01, oltre interessi e spese legali a favore di STRANO S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t..
Ciò, in virtù del credito a fronte delle seguenti fatture rimaste insolute, relative a fornitura di merci:
pagina 1 di 6
Nell'atto di citazione, notificato in data 21.6.2022, l'opponente eccepiva l'inammissibilità del decreto ingiuntivo, avendo il ricorrente depositato, in relazione al credito del 2018, solo le fatture cartacee, omettendo di giustificare la prova scritta del credito con la produzione degli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e segg. cod. civ. o i Registri Iva Vendite.
Quanto alle fatture relative all'anno 2019, avendole il ricorrente depositate in formato cartaceo e non in formato digitale di tipo “.xml”, nonostante vi fosse l'obbligo della fatturazione elettronica, il credito non poteva considerarsi provato.
Di poi, eccepiva l'illegittimità del credito, non potendo le fatture allegate costituire prova del credito azionato trattandosi di documenti formati unilateralmente della parte e, quindi, insufficienti a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria.
Infine, eccepiva l'incongruità del credito ingiunto, dal momento che l'importo indicato nel decreto ingiuntivo non corrispondeva a quanto riportato nelle scritture contabili della Siar S.r.l.
A tal proposito, produceva il “Mastrino Fornitore” riferito alla ditta Strano S.p.a., il quale riportava un saldo debitorio di € 19.598,85 a fronte dell'importo ingiunto pari ad € 25.416,01, con una differenza contabile di € 5.817,16.
Stante l'incongruenza rilevata negli importi, richiedeva l'esibizione del “Mastrino Cliente Siar S.r.l.” da parte della società opposta.
Concludeva, dunque, chiedendo: “

1. Preliminarmente accogliere l'eccezione riguardante l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti normativi che presiedono al suo

pagina 2 di 6 rilascio per quanto dedotto al primo punto della narrativa;

2. Nel merito, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni sollevate in narrativa, ritenere e dichiarare che nessuna somma per nessun titolo deve essere corrisposta dalla opponente Siar Srl in favore della Strano S.p.a. ed in accoglimento della proposta opposizione dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile il decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti in fatto e diritto e/o comunque revocare il decreto opposto per le ragioni meglio espresse nel corpo dell'atto.

3. Accogliere la richiesta di esibizione delle scritture contabili indicate al punto 3 della narrativa per quanto dedotto;

2. Negare all'ingiunzione la provvisoria esecuzione poiché la presente opposizione è fondata su prova scritta, comprovata dalle scritture contabili obbligatorie indicate in narrativa”.

Si costituiva in giudizio la società opposta Strano S.p.A. la quale, contestando le doglianze dell'opponente, rilevava, in particolare, che il rapporto contrattuale intercorso con la società Siar s.r.l., fosse stato pienamente provato già nel procedimento monitorio, con la produzione delle fatture e dei relativi documenti di trasporto firmati (all.n.3) inoltre, ad ulteriore conferma della fondatezza della pretesa creditoria, produceva l'estratto autentico delle scritture contabili (all.n.4).
Di poi, puntualizzava che le fatture non erano mai state contestate prima della presente opposizione, e richiedeva di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Siar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, l'esibizione delle scritture contabili relative agli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, al fine di evidenziare l'avvenuta registrazione da parte della società opponente di tutte le fatture ricevute dalla Strano S.p.A.
Sull'infondatezza dell'eccezione rubricata “illegittimità del credito”, rilevava che l'opponente non avesse mai negato il rapporto sottostante esistente fra le parti, né la consegna della merce, limitandosi a contestare la somma ingiunta in modo del tutto generico.
Quanto all'eccezione di incongruità del credito, disconosceva il contenuto del documento di parte ex adverso prodotto (rinominato “mastrino fornitore Strano”), trattandosi di un documento predisposto ad acta dall'opponente e dunque privo di valore legale. Chiedeva, infine, la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., stante il carattere temerario della lite.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” -preliminarmente, concedere, ai sensi dell'art. 648, primo comma c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto atteso che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta e che la stessa si palesa ictu oculi infondata e pretestuosa;
-nel merito, ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la proposta opposizione e, considerato che sussistono i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., confermare avverso il decreto ingiuntivo n. 2014/2022 emesso dal Tribunale di Catania in data 12/05/2022;
-in subordine, ed in ogni caso, condannare la Siar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della Strano S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma ingiunta di € 25.416,01 per le causali di cui in ricorso (cessione di beni tra imprenditori), oltre agli interessi
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