Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2024, n. 375
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1789/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 15.11.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 12/07/2024 da e Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. SERVODIO PASQUALE, tendente ad ottenere la Parte_2 separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Arienzo in data 17/07/2010;
rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia, (17.02.2017);
Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, così come parzialmente modificate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 15.11.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) i coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto e fermo restando i reciproci obblighi di legge;
2) la casa coniugale, in proprietà alla moglie, resta assegnata alla NO , con i beni, Parte_1 arredi e pertinenze contenuti, che l'abiterà unitamente alla figlia minore Per_1
3) il comparente , allontanatosi dalla casa coniugale, asportando tutti i propri beni ed effetti Parte_2 personali, ha stabilito la propria residenza in Santa Maria a Vico (CE) alla Piazza Aragona n. 11;
4) la figlia minore resta affidata ad entrambi i coniugi con la formula dell'affido condiviso;
Persona_2 ciascuno dei genitori, dunque, eserciterà la podestà genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione che, in tal caso, saranno risolte dal genitore con cui la figlia si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, nel mentre i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse ed, in particolare, quelle che riguarderanno la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute;
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genitori, in ogni caso, si impegnano a cooperare tra loro per una equilibrata