Trib. Pisa, sentenza 03/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 03/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 2
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1353/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 19/12/2024, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Diego Vaccaro, con indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa
Domenica Togo, ed elettivamente domiciliata presso l' , Controparte_2 CP_ sito in , alla Via G. Pascoli n. 8
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione per l'udienza del 19.12.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 2.8.2024, il ricorrente, docente di Scuola Primaria, con ultima sede di servizio presso Scuola di Primaria di Vecchiano (PI), premesso di avere svolto supplenze brevi nei periodi: dal 02.10.2019 al 25.10.2019, dal 29.10.2019 al 31.10.2019, dal 06.11.2019 all'8.11.2019, dal 12.11.2019 al 15.11.2019, dal 18.11.2019 al 29.11.2019, il giorno 06.12.2019, dal 13.01.2020 al
15.01.2020, il giorno 21.02.2020, dal 01.10.2020 al 23.12.2020, dal 07.01.2021 al 26.03.2021 e dal
29.03.2021 al 10.06.2021, dedusse di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001. Evidenziò, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione tra personale docente in ruolo e quello precario con supplenze temporanee e, richiamando a sostegno precedenti favorevoli di legittimità, chiese l'accertamento del diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti e la condanna del convenuto al CP_1 pagamento delle somme determinate secondo gli importi mensili previsti dai CCNL di settore moltiplicati per i periodi di effettivo servizio. 2. Con memoria ritualmente depositata, si è costituito il resistente, il quale ha eccepito la CP_1 prescrizione, l'infondatezza nel merito della pretesa, oltre a contestare la corretta quantificazione della somma richiesta.
3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto.
3.1. L'eccezione di prescrizione è infondata, posto che non era decorso il termine quinquennale al momento dell'atto di
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