Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/07/2024, n. 2790
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Schiattarella, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero 5544/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di
Sessa Aurunca n. 587/2020, pubblicata in data 15.06.2020 e notificata il 18.06.2020: risarcimento del danno da circolazione stradale;
TRA
Groupama Ass.ni S.p.A. in persona di un procuratore speciale, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Daniele
Crisci ed elettivamente domiciliata in Santa Maria C.V. al C.so Aldo Moro n. 100;
- Parte appellante
E
MO NO e Di RT GO rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Fabrizio Vella ed elettivamente domiciliati in Casal di Principe alla via Vivaldi n. 8;
- Parte appellata
IT MA, residente in [...];
- Parte appellata contumace
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE ()
Con atto di citazione i sig.ri GO Di RT e NO MO, citavano in giudizio dinanzi al giudice di pace di Sessa Aurunca la Groupama Assicurazioni
S.p.A., nonché il Sig. IT MA, al fine di ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare che il sinistro per cui è causa si verificava per colpa esclusiva del conducente della vettura convenuta;
condannarsi in solido il sig. IT MA e la
Groupama Ass.ni presso cui il veicolo investitore risultava assicurato, al risarcimento in favore Di RT GO e la Groupama Ass.ni per i danni subiti dal proprio natante oltre interessi e rivalutazione monetaria, come si evince dal preventivo di riparazione, il tutto comunque nei limiti di competenza per valore del Giudice adito;
condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore antistatario.
A sostegno delle proprie richieste, gli istanti rappresentavano che in data
05.05.2016, alle ore 10:00 circa, lungo la Via SP Pantafiume, nei pressi del fiume
Garigliano, nel tenimento del Comune di Sessa Aurunca, il natante di proprietà del
Sig. Di RT, uno scafo Cayman 21 Sporto n. ITRNIY2070K516, con motore
BF115DLU, mentre era stazionato su appositi cavalletti, veniva urtato dal natante di proprietà del Sig. MO, uno scafo ITMRNE012G809, con motore FNM185KW, fermo anch'esso su appositi cavalletti, il quale era stato a sua volta urtato dal veicolo
Renault Clio, targato EZ901MJ, di proprietà del Sig. MA IT, assicurato per la
RCA con la Groupama Assicurazioni S.p.A.
Gli attori specificavano che il veicolo danneggiante, nell'effettuare una incauta manovra di retromarcia, urtava la fiancata del natante di proprietà del Sig. Di RT, regolarmente stazionato su appositi cavalletti, facendolo rovinare su altra imbarcazione ferma al suo fianco, di proprietà del Sig. MO.
A causa dell'urto, il natante di proprietà del Sig. MO riportava danni alla
() Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo” (ma v. supra nel caso di specie);
la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può aversi “anche con riferimento a precedenti conformi”, senza necessità – stante la natura di motivazione “per relationem” - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo.
parte posteriore, laterale destra e sinistra mentre il natante di proprietà del Sig. Di
RT riportava danni alla parte anteriore posteriore, laterale destra e sinistra.
Esperito infruttuosamente il tentativo di bonario componimento della controversia mediante l'invio di regolare messa in mora mediante raccomandata A/R e avviata la procedura di negoziazione assistita sia con la Groupama Assicurazioni S.p.A. che con il Sig. MA IT, gli istanti agivano in giudizio e concludevano come detto.
Si costituiva in giudizio la Groupama Assicurazioni S.p.A. che, dopo aver contestato il contenuto dell'atto di citazione concludeva, chiedendo:
- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo agli istanti Di RT GO e MO NO circa la proprietà rispettivamente, per il primo, del natante scafo Cayman 21 Sport n. ITRNIY2070K516 e motori BF115DLU e, per il secondo, del natante scafo ITMRNE012G809 e motori FNM185KW;
- ancora in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione delle prescrizioni in materia di sinistri derivanti da circolazione stradale e di cui all'art. 3 della L. 162/2014;
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione ovvero dichiarare prescritto il diritto al risarcimento.
- nel rito e nel merito, rigettare la domanda avanzata dall'istante perché nulla, generica, infondata e non provata sia sull' an che sul quantum;
- in via del tutto subordinata, dichiarare il preminente concorso di colpa degli istanti MO NO e Di RT GO in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa con tutte le conseguenziali statuizioni sul quantum.
Espletata l'istruttoria mediante acquisizione documentale, prova testimoniale e
CTU tecnica la causa veniva assunta in decisione.
Il Giudice di Pace di Sessa Aurunca, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli istanti, dichiarava la contumacia del convenuto IT MA;
dichiarava unico responsabile del sinistro per cui è causa il conducente del veicolo
Renault Clio tg. EZ901MJ, accoglieva la domanda perché fondata e per l'effetto
condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Sig. MO
NO, della somma complessiva di €.15.053,16 per i danni subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. Di RT GO, della somma complessiva di
€.12.112,16 per i danni subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
condannava altresì i convenuti in solido tra loro al
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Schiattarella, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero 5544/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di
Sessa Aurunca n. 587/2020, pubblicata in data 15.06.2020 e notificata il 18.06.2020: risarcimento del danno da circolazione stradale;
TRA
Groupama Ass.ni S.p.A. in persona di un procuratore speciale, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Daniele
Crisci ed elettivamente domiciliata in Santa Maria C.V. al C.so Aldo Moro n. 100;
- Parte appellante
E
MO NO e Di RT GO rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Fabrizio Vella ed elettivamente domiciliati in Casal di Principe alla via Vivaldi n. 8;
- Parte appellata
IT MA, residente in [...];
- Parte appellata contumace
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE ()
Con atto di citazione i sig.ri GO Di RT e NO MO, citavano in giudizio dinanzi al giudice di pace di Sessa Aurunca la Groupama Assicurazioni
S.p.A., nonché il Sig. IT MA, al fine di ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare che il sinistro per cui è causa si verificava per colpa esclusiva del conducente della vettura convenuta;
condannarsi in solido il sig. IT MA e la
Groupama Ass.ni presso cui il veicolo investitore risultava assicurato, al risarcimento in favore Di RT GO e la Groupama Ass.ni per i danni subiti dal proprio natante oltre interessi e rivalutazione monetaria, come si evince dal preventivo di riparazione, il tutto comunque nei limiti di competenza per valore del Giudice adito;
condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore antistatario.
A sostegno delle proprie richieste, gli istanti rappresentavano che in data
05.05.2016, alle ore 10:00 circa, lungo la Via SP Pantafiume, nei pressi del fiume
Garigliano, nel tenimento del Comune di Sessa Aurunca, il natante di proprietà del
Sig. Di RT, uno scafo Cayman 21 Sporto n. ITRNIY2070K516, con motore
BF115DLU, mentre era stazionato su appositi cavalletti, veniva urtato dal natante di proprietà del Sig. MO, uno scafo ITMRNE012G809, con motore FNM185KW, fermo anch'esso su appositi cavalletti, il quale era stato a sua volta urtato dal veicolo
Renault Clio, targato EZ901MJ, di proprietà del Sig. MA IT, assicurato per la
RCA con la Groupama Assicurazioni S.p.A.
Gli attori specificavano che il veicolo danneggiante, nell'effettuare una incauta manovra di retromarcia, urtava la fiancata del natante di proprietà del Sig. Di RT, regolarmente stazionato su appositi cavalletti, facendolo rovinare su altra imbarcazione ferma al suo fianco, di proprietà del Sig. MO.
A causa dell'urto, il natante di proprietà del Sig. MO riportava danni alla
() Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo” (ma v. supra nel caso di specie);
la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può aversi “anche con riferimento a precedenti conformi”, senza necessità – stante la natura di motivazione “per relationem” - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo.
parte posteriore, laterale destra e sinistra mentre il natante di proprietà del Sig. Di
RT riportava danni alla parte anteriore posteriore, laterale destra e sinistra.
Esperito infruttuosamente il tentativo di bonario componimento della controversia mediante l'invio di regolare messa in mora mediante raccomandata A/R e avviata la procedura di negoziazione assistita sia con la Groupama Assicurazioni S.p.A. che con il Sig. MA IT, gli istanti agivano in giudizio e concludevano come detto.
Si costituiva in giudizio la Groupama Assicurazioni S.p.A. che, dopo aver contestato il contenuto dell'atto di citazione concludeva, chiedendo:
- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo agli istanti Di RT GO e MO NO circa la proprietà rispettivamente, per il primo, del natante scafo Cayman 21 Sport n. ITRNIY2070K516 e motori BF115DLU e, per il secondo, del natante scafo ITMRNE012G809 e motori FNM185KW;
- ancora in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione delle prescrizioni in materia di sinistri derivanti da circolazione stradale e di cui all'art. 3 della L. 162/2014;
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione ovvero dichiarare prescritto il diritto al risarcimento.
- nel rito e nel merito, rigettare la domanda avanzata dall'istante perché nulla, generica, infondata e non provata sia sull' an che sul quantum;
- in via del tutto subordinata, dichiarare il preminente concorso di colpa degli istanti MO NO e Di RT GO in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa con tutte le conseguenziali statuizioni sul quantum.
Espletata l'istruttoria mediante acquisizione documentale, prova testimoniale e
CTU tecnica la causa veniva assunta in decisione.
Il Giudice di Pace di Sessa Aurunca, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli istanti, dichiarava la contumacia del convenuto IT MA;
dichiarava unico responsabile del sinistro per cui è causa il conducente del veicolo
Renault Clio tg. EZ901MJ, accoglieva la domanda perché fondata e per l'effetto
condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Sig. MO
NO, della somma complessiva di €.15.053,16 per i danni subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. Di RT GO, della somma complessiva di
€.12.112,16 per i danni subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
condannava altresì i convenuti in solido tra loro al
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