Trib. Trento, sentenza 23/05/2024, n. 111
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Testo completo
N. R.G. 410/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di assistenza obbligatoria promossa con ricorso
depositato in data 21.9.2022
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Santis pec e dall'avv. Email_1
Mauro Sandri con studio in Milano, via B. Marcello, 48,
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. prof. Arturo Maresca
pagina 1 di 64
pec Email_2
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Procedere, ove lo ritenga opportuno, a rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine ai superiori punti come sollevati al Capo E), e relative
richieste conclusive. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la
retribuzione globale di fatto delle giornate lavorative ingiustamente non retribuite a far data dall'1.12.2021 sino alla data del 30.4.2022 dovute a causa e colpa della illegittima sospensione di fatto applicata dalla Società datoriale e, per l'effetto,
condannare la stessa a corrispondere detta retribuzione globale di fatto, nella misura
di Euro 10.896,37 (salvo errori e/o omissioni), in conseguenza dell'applicazione della
predetta normativa emergenziale illegittimamente imposta nei modi sopra descritti, come da prospetto analitico di cui sopra (cfr doc. n. 10) con l'adozione dei più
opportuni provvedimenti del caso e/o disapplicando/dichiarando inapplicabile la
suindicata normativa interna in contrasto con la superiore normativa unionale,
chiarendo quali siano i soggetti effettivamente deputati ai controlli del certificato verde
Covid ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento UE n. 953/2021 e della nota ref.
Ares (2021) 5285082 del 26.8.2021, JUST.C3/AF/ks (2021)5917238 della Commissione
Europea, Direzione Generale Giustizia, Direzione C.3, Protezione dei dati (cfr Doc. n.
21), oltre alla somma, prudenzialmente indicata, in misura Euro 5.000,00 a titolo di
danni non patrimoniali, biologici, esistenziali e morali, in particolare riguardo alla
sofferenza e alla discriminazione subita, di cui si chiede la liquidazione, anche in via
equitativa, nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, per la complessiva
somma di Euro 15.896,37. pagina 2 di 64 Con condanna del datore di lavoro resistente, in persona del legale rappresentante p.t.,
alle spese di lite ed al compenso professionale di cui si chiede la liquidazione ex DM n.
55/2014 e s.m.i.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, rigettare il ricorso in quanto
inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
MOTIVAZIONE
le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che:
egli lavora alle dipendenze della società convenuta con Controparte_1
inquadramento nel livello professionale B - Tecnici specializzati – posizione retributiva 1 – figura professionale di macchinista – Area Organizzazione_1
contrattuale delle Attività Ferroviarie, addetto al Presidio di Trento “Sotto Area 1527
Rimessa Trento”;
egli, con pec del 22.10.2021 (doc. 4 fasc. ric.), comunicava alla società datrice – ai
sensi l'art. 9-septies co.6 D.L. 22.4.2021, n. 52 conv. in L. 17.6.2021, n. 87
(introdotto dall'art. 3 D.L. co. 1 21.9.2021, n. 127 conv. in L. 19.11.2021, n. 165) –
di non essere in possesso della certificazione verde 19 ex art. 9 stesso D.L.
52/2021, richiesta dall'art. 9-septies co.1 stesso D.L. 52/2021 ai lavoratori del settore privato ai fini dell'accesso ai luoghi in cui le prestazioni vengono eseguite, e, quindi, secondo quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 9-septies stesso pagina 3 di 64
D.L. 52/2021, non percepiva, in relazione al periodo dal 25.10 all'1.11.2021, né la
retribuzione, né altro compenso;
egli, con pec del 28.11.2021 (doc. 6 fasc. ric.) comunicava alla società datrice – ai
sensi l'art. 9-septies co.6 D.L. 52/2021 – di non essere in possesso della
certificazione verde 19 ex art. 9 stesso D.L. 52/2021, richiesta dall'art. 9-
septies co.1 stesso D.L.52/2021 ai lavoratori del settore privato ai fini dell'accesso ai
luoghi in cui le prestazioni vengono eseguite, e quindi, secondo quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 9-septies stesso D.L. 52/2021, non
percepiva – in relazione al periodo dall'1.12.2021 al 30.4.2022 (nel corso del quale
l'art. 9-septies co.1 stesso D.L. 52/2021 veniva modificato dall'art.5-septies co. 1, lett. a) nn. 1 e 2 D.L.24.12.2021, n. 221 conv. in L. 18.2.2022, n.11, nonché dall'art.
8 co.8, lett. e) D.L. 24.3.2022, n. 24 conv. in L. 19.5.2022, n. 52 a decorrere dal
25.3.2022 e dall'art. 6 co.8, lett. a) dello stesso D.L. 24/2022 a decorrere dal 1° aprile
2022) – né la retribuzione, né altro compenso;
in data 1.5.2022 egli rientrava in servizio –
propone:
domanda volta ad accertare, in suo favore, il diritto a percepire la retribuzione globale
di fatto relativa al periodo dall' 1.12.2021 al 30.4.2022, con conseguente condanna
della società convenuta al pagamento, in suo favore, della Controparte_1
somma di € 10.896,37, come da conteggio sub doc. 10 fasc. ric. (che. in realtà, prende in considerazione il diverso periodo dall'1.1. al 31.7.2022);
domanda di condanna dell'ente convenuto al pagamento, in suo favore, della somma di € 5.000,00, a titolo di “danni non patrimoniali, biologici, esistenziali e morali”.
pagina 4 di 64 le ragioni della decisione
Il ricorrente fonda le proprie domande: Parte_1
A) sul “contrasto tra normativa nazionale e regolamento UE n. 953/2021”;
B) sul “contrasto tra le disposizioni interne e la direttiva 54/2000. sospensione ingiustificata del dipendente, mancato rispetto della direttiva 54/2000 sulla tutela dei lavoratori da agenti biologici da parte del datore. violazione dell'art. 2087 cc ed applicazione dell'art. 44 tusl.”;
C) sulla “decisione giudiziale di uno Stato membro dell'Unione particolarmente rilevante in ordine al caso concreto in questione – regolamento UE 679/2016 articolo 36.4 GDPR. competenza immediata e diretta dei tribunali nazionali sul controllo di compatibilità della normativa interna con il regolamento UE 679/2016 GDPR”;
D) sulla “violazione articolo 9 regolamento 679/16 – non conformità della normativa a parere dell'autorità nazionale competente”.
Inoltre afferma l' “assoluta ascientificità' posta alla base dei decreti legge in questione, che si basano su dati erronei ed inutilizzabili, acquisiti in violazione delle linee guida dell
[...]
e del Organizzazione_2 Organizzazione_3
[...]
- - -
ad A)
Se nel titolo del motivo parte ricorrente richiama soltanto il Reg. (CE) 14/06/2021, n.
2021/953/UE (“REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di pagina 5 di 64 vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla 19 (certificato COVID
digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di 19”), nell'illustrazione del motivo afferma che l'ente convenuto avrebbe
violato anche il Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE (“REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e la Dir. 18/09/2000, n. 2000/54/CE (“Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)”).
a)
in ordine alla presunta violazione difformità del diritto nazionale applicabile rispetto al
Reg. (CE) 14/06/2021, n. 2021/953/UE
Il ricorrente richiama la nota ref. Ares (2021) 5285082 del 26.8.2021,
JUST.C3/AF/ks(2021)5917238, emessa dalla Commissione Europea, Direzione Generale
Giustizia, Direzione C.3, Protezione (doc. 21 fasc. ric.), secondo cui: “L'uso domestico
dei certificati 19 per scopi diversi dall'agevolazione della libera circolazione all'interno dell'Unione europea non rientra nel campo di applicazione del regolamento… In tale contesto, gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il
certificato digitale UE COVID per scopi nazionali, ma sono tenuti a fornire una base
giuridica nel diritto nazionale. Tale diritto nazionale deve essere conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e ai principi di effettività, necessità e
proporzionalità. Il assegna il compito di far rispettare la protezione dei dati alle Org_4
autorità nazionali di vigilanza e ai tribunali”. pagina 6 di 64 b)
in ordine alla presunta violazione difformità del diritto nazionale applicabile rispetto al
Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE
Il ricorrente afferma che “non è dato sapere se i soggetti deputati ai controlli fossero stati formati in tale ambito, né la base legale e la finalità del trattamento dati, come espressamente stabilito dal citato Regolamento”;
in proposito sostiene che “le certificazioni verdi 19 non possono essere revocate e/o sospese senza la creazione e l'utilizzo di una black list di codici QR quindi senza l'utilizzo e la creazione di una banca dati”.
Inoltre – sul presupposto che “i dipendenti cosiddetti “vaccinati” …si infettano e infettano come chiunque” – afferma che:
l'utilizzo del cd. green pass “è risultato essere del tutto inutile ai fini della protezione della salute della collettività, circostanza già evidenziata dal Garante nazionale, con proprio parere del novembre 2021”;
“Nei fatti, la resistente, non sottoponendo a controlli periodici i dipendenti
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di assistenza obbligatoria promossa con ricorso
depositato in data 21.9.2022
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Santis pec e dall'avv. Email_1
Mauro Sandri con studio in Milano, via B. Marcello, 48,
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. prof. Arturo Maresca
pagina 1 di 64
pec Email_2
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Procedere, ove lo ritenga opportuno, a rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine ai superiori punti come sollevati al Capo E), e relative
richieste conclusive. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la
retribuzione globale di fatto delle giornate lavorative ingiustamente non retribuite a far data dall'1.12.2021 sino alla data del 30.4.2022 dovute a causa e colpa della illegittima sospensione di fatto applicata dalla Società datoriale e, per l'effetto,
condannare la stessa a corrispondere detta retribuzione globale di fatto, nella misura
di Euro 10.896,37 (salvo errori e/o omissioni), in conseguenza dell'applicazione della
predetta normativa emergenziale illegittimamente imposta nei modi sopra descritti, come da prospetto analitico di cui sopra (cfr doc. n. 10) con l'adozione dei più
opportuni provvedimenti del caso e/o disapplicando/dichiarando inapplicabile la
suindicata normativa interna in contrasto con la superiore normativa unionale,
chiarendo quali siano i soggetti effettivamente deputati ai controlli del certificato verde
Covid ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento UE n. 953/2021 e della nota ref.
Ares (2021) 5285082 del 26.8.2021, JUST.C3/AF/ks (2021)5917238 della Commissione
Europea, Direzione Generale Giustizia, Direzione C.3, Protezione dei dati (cfr Doc. n.
21), oltre alla somma, prudenzialmente indicata, in misura Euro 5.000,00 a titolo di
danni non patrimoniali, biologici, esistenziali e morali, in particolare riguardo alla
sofferenza e alla discriminazione subita, di cui si chiede la liquidazione, anche in via
equitativa, nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, per la complessiva
somma di Euro 15.896,37. pagina 2 di 64 Con condanna del datore di lavoro resistente, in persona del legale rappresentante p.t.,
alle spese di lite ed al compenso professionale di cui si chiede la liquidazione ex DM n.
55/2014 e s.m.i.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, rigettare il ricorso in quanto
inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
MOTIVAZIONE
le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che:
egli lavora alle dipendenze della società convenuta con Controparte_1
inquadramento nel livello professionale B - Tecnici specializzati – posizione retributiva 1 – figura professionale di macchinista – Area Organizzazione_1
contrattuale delle Attività Ferroviarie, addetto al Presidio di Trento “Sotto Area 1527
Rimessa Trento”;
egli, con pec del 22.10.2021 (doc. 4 fasc. ric.), comunicava alla società datrice – ai
sensi l'art. 9-septies co.6 D.L. 22.4.2021, n. 52 conv. in L. 17.6.2021, n. 87
(introdotto dall'art. 3 D.L. co. 1 21.9.2021, n. 127 conv. in L. 19.11.2021, n. 165) –
di non essere in possesso della certificazione verde 19 ex art. 9 stesso D.L.
52/2021, richiesta dall'art. 9-septies co.1 stesso D.L. 52/2021 ai lavoratori del settore privato ai fini dell'accesso ai luoghi in cui le prestazioni vengono eseguite, e, quindi, secondo quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 9-septies stesso pagina 3 di 64
D.L. 52/2021, non percepiva, in relazione al periodo dal 25.10 all'1.11.2021, né la
retribuzione, né altro compenso;
egli, con pec del 28.11.2021 (doc. 6 fasc. ric.) comunicava alla società datrice – ai
sensi l'art. 9-septies co.6 D.L. 52/2021 – di non essere in possesso della
certificazione verde 19 ex art. 9 stesso D.L. 52/2021, richiesta dall'art. 9-
septies co.1 stesso D.L.52/2021 ai lavoratori del settore privato ai fini dell'accesso ai
luoghi in cui le prestazioni vengono eseguite, e quindi, secondo quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 9-septies stesso D.L. 52/2021, non
percepiva – in relazione al periodo dall'1.12.2021 al 30.4.2022 (nel corso del quale
l'art. 9-septies co.1 stesso D.L. 52/2021 veniva modificato dall'art.5-septies co. 1, lett. a) nn. 1 e 2 D.L.24.12.2021, n. 221 conv. in L. 18.2.2022, n.11, nonché dall'art.
8 co.8, lett. e) D.L. 24.3.2022, n. 24 conv. in L. 19.5.2022, n. 52 a decorrere dal
25.3.2022 e dall'art. 6 co.8, lett. a) dello stesso D.L. 24/2022 a decorrere dal 1° aprile
2022) – né la retribuzione, né altro compenso;
in data 1.5.2022 egli rientrava in servizio –
propone:
domanda volta ad accertare, in suo favore, il diritto a percepire la retribuzione globale
di fatto relativa al periodo dall' 1.12.2021 al 30.4.2022, con conseguente condanna
della società convenuta al pagamento, in suo favore, della Controparte_1
somma di € 10.896,37, come da conteggio sub doc. 10 fasc. ric. (che. in realtà, prende in considerazione il diverso periodo dall'1.1. al 31.7.2022);
domanda di condanna dell'ente convenuto al pagamento, in suo favore, della somma di € 5.000,00, a titolo di “danni non patrimoniali, biologici, esistenziali e morali”.
pagina 4 di 64 le ragioni della decisione
Il ricorrente fonda le proprie domande: Parte_1
A) sul “contrasto tra normativa nazionale e regolamento UE n. 953/2021”;
B) sul “contrasto tra le disposizioni interne e la direttiva 54/2000. sospensione ingiustificata del dipendente, mancato rispetto della direttiva 54/2000 sulla tutela dei lavoratori da agenti biologici da parte del datore. violazione dell'art. 2087 cc ed applicazione dell'art. 44 tusl.”;
C) sulla “decisione giudiziale di uno Stato membro dell'Unione particolarmente rilevante in ordine al caso concreto in questione – regolamento UE 679/2016 articolo 36.4 GDPR. competenza immediata e diretta dei tribunali nazionali sul controllo di compatibilità della normativa interna con il regolamento UE 679/2016 GDPR”;
D) sulla “violazione articolo 9 regolamento 679/16 – non conformità della normativa a parere dell'autorità nazionale competente”.
Inoltre afferma l' “assoluta ascientificità' posta alla base dei decreti legge in questione, che si basano su dati erronei ed inutilizzabili, acquisiti in violazione delle linee guida dell
[...]
e del Organizzazione_2 Organizzazione_3
[...]
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ad A)
Se nel titolo del motivo parte ricorrente richiama soltanto il Reg. (CE) 14/06/2021, n.
2021/953/UE (“REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di pagina 5 di 64 vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla 19 (certificato COVID
digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di 19”), nell'illustrazione del motivo afferma che l'ente convenuto avrebbe
violato anche il Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE (“REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e la Dir. 18/09/2000, n. 2000/54/CE (“Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)”).
a)
in ordine alla presunta violazione difformità del diritto nazionale applicabile rispetto al
Reg. (CE) 14/06/2021, n. 2021/953/UE
Il ricorrente richiama la nota ref. Ares (2021) 5285082 del 26.8.2021,
JUST.C3/AF/ks(2021)5917238, emessa dalla Commissione Europea, Direzione Generale
Giustizia, Direzione C.3, Protezione (doc. 21 fasc. ric.), secondo cui: “L'uso domestico
dei certificati 19 per scopi diversi dall'agevolazione della libera circolazione all'interno dell'Unione europea non rientra nel campo di applicazione del regolamento… In tale contesto, gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il
certificato digitale UE COVID per scopi nazionali, ma sono tenuti a fornire una base
giuridica nel diritto nazionale. Tale diritto nazionale deve essere conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e ai principi di effettività, necessità e
proporzionalità. Il assegna il compito di far rispettare la protezione dei dati alle Org_4
autorità nazionali di vigilanza e ai tribunali”. pagina 6 di 64 b)
in ordine alla presunta violazione difformità del diritto nazionale applicabile rispetto al
Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE
Il ricorrente afferma che “non è dato sapere se i soggetti deputati ai controlli fossero stati formati in tale ambito, né la base legale e la finalità del trattamento dati, come espressamente stabilito dal citato Regolamento”;
in proposito sostiene che “le certificazioni verdi 19 non possono essere revocate e/o sospese senza la creazione e l'utilizzo di una black list di codici QR quindi senza l'utilizzo e la creazione di una banca dati”.
Inoltre – sul presupposto che “i dipendenti cosiddetti “vaccinati” …si infettano e infettano come chiunque” – afferma che:
l'utilizzo del cd. green pass “è risultato essere del tutto inutile ai fini della protezione della salute della collettività, circostanza già evidenziata dal Garante nazionale, con proprio parere del novembre 2021”;
“Nei fatti, la resistente, non sottoponendo a controlli periodici i dipendenti
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