Trib. Vicenza, sentenza 29/05/2024, n. 1116
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Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3727/2022 tra le parti:
ATTORE
IC DO NO, cf [...]
- difesa: avv. DI PINO MARIA, cf [...]
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
RA CA, cf [...]
- difesa: avv. FACCIO UMBERTO, cf [...]
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: ogni avversa domanda, eccezione e difesa respinta condannarsi il convenuto al pagamento in favore dell'attore, per le causali di cui in atto di citazione delle somma di euro
69.789,24 di cui
- di euro 23.200,40 a titolo di rimborso come da scrittura 01.05.2008;
- di euro 46.589,24.per la restante causale indicata in atto di citazione
o della somma diversa, maggiore o minore, che risulti di giustizia, con gli interessi di legge dal dovuto ed ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Convenuto: in via preliminare, accertata la prescrizione del debito di cui alla scrittura privata
1.5.2008 (doc. 2 attore), rigettare tutte le domande attoree;
- nel merito, rigettare integralmente le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, in subordine anche previa compensazione dei crediti opposti dal convenuto;
- in tutti i casi, con integrale rifusione delle spese e competenze legali per il grado di giudizio
Fatto e processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. SP RI AL – sul presupposto di aver costituito nel 2006, unitamente all'amico dott. RA NC, la società
“Soluzioni Immobiliari S.r.l.” con sede presso lo studio di quest'ultimo in Bassano del
Grappa, via Trieste n. 14, con quote di partecipazione pari al 50% ciascuna;
che i due soci si erano accordati nel senso che il dott. RA NC si sarebbe occupato degli adempimenti amministrativi, civilistici e fiscali della società, mentre il sig. SP si sarebbe occupato degli aspetti più tecnici e commerciali, assumendo la carica di amministratore;
che il dott. RA già si era occupato dei medesimi aspetti per la
SP S.r.l., società in cui erano confluiti e gestiti beni immobili di proprietà della famiglia SP, con identica sede legale;
che i due soci, per finanziare la Soluzioni
Immobiliari S.r.l., si erano accordati nel senso che il sig. SP avrebbe effettuato dei versamenti alla società a titolo di capitale sociale, mentre il dott. RA avrebbe rimborsato il socio di quanto la nuova società non fosse stata in grado di restituirgli e, in ogni caso, del 50% degli interessi dallo stesso pagati sulle somme versate;
che l'ammontare degli
interessi era stato determinato, giusta scrittura privata del 1.5.2008, con riferimento a quelli pagati dalla SP S.r.l. per il finanziamento n. 31001002685 ottenuto da Banca del
Veneto, con impegno al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta del socio o dei suoi aventi causa;
di aver ricevuto a titolo di rimborso da Soluzioni Immobiliari S.r.l., dal 31.10.2011 al
29.02.2016, complessivi €112.000,00, a fronte di versamenti effettuati dal 29.02.2008 al
28.02.2018 per complessivi €484.212,91;
che gli interessi sulle somme versate dal 2008 al
2017, detratti quelli maturati sugli importi rimborsati, ammontavano complessivamente ad
€50.523,55;
che, pertanto, il convenuto risultava debitore del 50% della suddetta somma, con decorrenza dal 30° giorno successivo alla data della richiesta di rimborso;
che il dott.
RA era solito trasmettergli informalmente dei conteggi scritti di suo pugno e denominati “brogliacci” con l'intenzione di rappresentare la reciproca situazione debitoria e creditoria;
che dal conteggio redatto nel mese di aprile 2017, privo di qualsivoglia riferimento all'accordo del 2008 tra i soci relativo al rimborso degli interessi, era emerso un proprio credito vero la società pari ad €180.438,46 ed un debito del convenuto nei confronti della società medesima pari ad €73.714,49;
di non aver ricevuto dal socio i chiarimenti richiesti in merito ai conteggi ricevuti;
che nel successivo conteggio del 2017, anch'esso privo di qualsivoglia riferimento all'accordo sul rimborso degli interessi, il convenuto aveva inserito dei propri presunti crediti nei confronti del socio, della SP S.r.l., nonché dei familiari del primo e, precisamente, un credito di €88.169,06 per anticipazioni sostenute a titolo di imposte dovute dalla società, oltre ad €46.589,24 per prestazioni professionali erogate a favore della SP S.r.l., nonché della famiglia SP;
che, a fronte di tali conteggi, il proprio credito residuo veniva quantificato in €254.152,95, la cui metà pari ad €127.076,48 da versarsi alla società da parte del convenuto, oltre ad un credito finale dello stesso convenuto pari ad €7.681,82;
di aver consegnato al dott. RA tra il 2012 e il 2017 assegni con causale “anticipazione imposte” per almeno €113.020,70;
di aver chiesto conto al socio, con missiva dell'11.12.2018, dei reciproci rapporti di dare e avere, unitamente alla richiesta di conteggio degli interessi così come concordati dalle parti e che, a detta richiesta, aveva fatto seguito la comunicazione del convenuto di interruzione di ogni rapporto professionale, con la quale il socio aveva, altresì, preannunciato la cancellazione della società Soluzioni
Immobiliari S.r.l.;
di aver appreso, a seguito di accertamenti eseguiti da un nuovo commercialista, che in relazione alle somme indicate nel secondo resoconto del convenuto alla voce “prestazioni professionali alla SP S.r.l. ed alla famiglia SP” per un
importo complessivo di €46.589,24, non era stata emessa alcuna fattura, fatta eccezione per la nota n. 5/2007;
che dalla situazione patrimoniale della SP S.r.l. redatta in precedenza dal convenuto, era emerso un presunto debito nei confronti dello stesso pari ad €54.564,12;
che alla richiesta di invio delle relative fatture, il professionista aveva replicato di non averle emesse in ragione del mancato pagamento;
di essere creditore, pertanto, nei confronti del dott.
RA, alla luce dei conteggi del convenuto ed in ragione della scrittura privata sottoscritta, di un importo pari al 50% degli interessi oggetto della scrittura anzidetta, nonché della somma di €46.589,24, oltre interessi di legge ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda – ha introdotto la presente controversia chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di €71.851,01 (€46.589,24 oltre agli interessi maturati dal 31.12.2017 per €25.261,775), nonché degli interessi di legge maturati dal giorno del dovuto sino alla domanda ed ex art 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.
Si è costituito il dott. RA NC, il quale, eccependo preliminarmente la prescrizione del debito di cui alla scrittura privata dell'1.5.2008, ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree e, in subordine, anche previa compensazione dei crediti opposti.
A fondamento delle proprie pretese, il convenuto ha precisato che l'anzidetta scrittura doveva essere qualificata quale fideiussione con beneficio d'escussione del debitore principale, ex art.
1944 c.c., concessa a garanzia del rimborso dei finanziamenti infruttiferi fatti dall'attore alla
Soluzioni Immobiliari S.r.l.;
che occorreva quindi principalmente valutare se il versamento fatto dall'attore dovesse essere ritenuto un finanziamento;
che il movimento contabile n.
71249 del 31.12.2017 – riportato anche dall'attore - registrava la rinuncia al finanziamento di
€231.402,54;
che alla rinuncia o remissione del debito nei confronti del debitore principale conseguiva l'estinzione della fideiussione ai sensi degli artt. 1239 e 1301 c.c. e che, successivamente al 31.12.2017, non vi erano stati ulteriori finanziamenti;
che detto importo risultava inferiore a quello di €372.000, pari alla differenza aritmetica tra il totale dei versamenti e quello dei rimborsi indicati dall'attore nel proprio atto di citazione;
che con delibera del 18.1.2018 la società era stata posta in liquidazione e,
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