Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 1215

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 1215
Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
Numero : 1215
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

R.G. N. 2022/2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli -Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi -Giudice
3) Dott. OR Meoli -Giudice est. ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2022/2024 vertente tra: TRA
rappresentato dall'ADS Parte_1 C.F._1
Sara Pratissoli, con l'avv. PELLATI;

- RICORRENTE E
, con l'avv. Controparte_1 C.F._2
TAGLIATI;

- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI

All'udienza del 3/12/2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 04/03/2006 a Castelnovo ne' NT (atto n. 4, parte 1, anno 2006). Dal matrimonio sono nati i figli (11/5/2006), OR (13/2/2008) e (19/3/2014). Per_1 Per_2
La casa coniugale è di proprietà di entrambi i coniugi.
tramite la propria amministratrice di sostegno Parte_1
(la onvenuto in giudizio la moglie per chiedere che Persona_3 sia dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato:
▶che il ricorrente, a causa di un grave incidente avvenuto nel 2016, si trova ricoverato presso una struttura residenziale, soffre di un grave ed irreversibile deficit cognitivo, ed è incapace di badare a se stesso;

▶che la separazione deve essere addebitata alla resistente, che dopo l'incidente non si è presa cura del marito e, nel 2019, ha rifiutato di riaccoglierlo presso la casa coniugale;

▶che il ricorrente, nonostante le sue condizioni, è in grado di riconoscere i suoi familiari e trae giovamento dalle visite. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'addebito della separazione alla resistente, l'affidamento dei figli al Servizio Sociale con collocazione presso la madre, e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento degli stessi con un importo mensile di € 600 oltre al 50% delle spese straordinarie. si è costituita e non si è opposta alla Controparte_1 pronuncia sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶che la separazione non le è addebitabile, in quanto, dopo l'incidente del marito, ella ha dovuto occuparsi dell'accudimento dei figli e non si trovava nelle condizioni di poter riprendere il marito in casa;

▶che il marito non è in grado di prendere decisioni relative alla gestione dei figli, due dei quali ( e OR) sono peraltro affetti da deficit Per_1 cognitivi e decidono autonomamente se e quando incontrare il padre;

▶di trovarsi in condizioni di difficoltà economica, in quanto disoccupata e onerata dell'accudimento integrale dei figli. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento super-esclusivo dei figli e che l'importo di mantenimento a carico del ricorrente sia fissato in € 750, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere
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