Trib. Cassino, sentenza 07/10/2024, n. 773

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 07/10/2024, n. 773
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 773
Data del deposito : 7 ottobre 2024

Testo completo

n.R.G. 2296/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott.
Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 10.9.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa in materia di previdenza iscritta al n.r.g. 2296/2021 promossa da

AI ET, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian DI PASQUALE come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, Via Leonardo Da Vinci n. 2
- ricorrente
CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro DI MEGLIO e Massimo
BOCCIA NERI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Istituto in Cassino, Via Polledrera s.n.c.
- resistente

Oggetto: ricongiunzione dei periodi assicurativi – rideterminazione pensione – risarcimento dei danni
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 4.12.2021 FR AE espone di avere lavorato alle dipendenze dell'ISPESL fino al 30.5.2010;
di essere transitato alle dipendenze dell'INAIL dal
31.5.2010 per effetto del D.L. n. 78 del 2010 conv. dalla L. n. 122 del 2010, che ha disposto la soppressione dell'ISPESL e la successione dell'INAIL in tutti i rapporti attivi e passivi del primo;
di essere cessato dal servizio per collocamento in quiescenza in data 1.8.2011;
di percepire da tale data la pensione lorda di euro 2.775,08 mensili;
che l'INAIL, in data 20.3.2014, inoltrava all'INPS la richiesta di ricongiunzione ex art. 6 L. n. 29 del 1979 nella gestione AGO – FPLD dei periodi assicurativi del ricorrente connessi al servizio prestato alle dipendenze dell'ISPESL, gestione ex
INPDAP, in applicazione della circolare INAIL n. 3884 del 15.4.2013;
che l'INPS, nonostante la completezza della documentazione trasmessa e le reiterate istanze inoltrate dal ricorrente, non provvedeva alla richiesta ricongiunzione;
che, in particolare, la sede INPS di Frosinone, cui la pratica era stata trasmessa per competenza territoriale dalla sede INPS di Roma, con comunicazione del

9.11.2020 evidenziava di essere incompetente a trattare la pratica, perciò trasferita all'Agenzia di
Cassino, la quale, a sua volta, con comunicazione del 25.6.2020, rilevava di non poter procedere con
l'accredito per incompletezza del provvedimento trasmesso dalla sede INPS di Frosinone;
di avere contratto impegni familiari ed economici all'indomani della cessazione del rapporto di lavoro, confidando nel diritto ad un maggiore rateo di pensione all'esito dell'accoglimento della domanda di ricongiunzione, trasferendosi definitivamente da Roma a Colfelice, intraprendendo l'attività di imprenditore agricolo e contraendo un mutuo bancario per l'acquisto e la ristrutturazione di una villa;
che la mancata definizione della pratica di ricongiunzione lo ha costretto a rinegoziare il mutuo a condizioni più onerose, a sospendere i lavori di ristrutturazione della villa e a cessare l'attività di imprenditore agricolo in precedenza avviata.

2. Tanto premesso, il ricorrente deduce di avere diritto alla ricongiunzione nella gestione AGO –
FPLD dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato alle dipendenze dell'ISPESL, conseguentemente alla percezione senza soluzione di continuità di un maggior rateo di pensione a decorrere dal 1.8.2011, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'INPS.

3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) Accertare e dichiarare il diritto del sig. AE FR ex L. 122/2010, R.D.L. 1827/1935 e s.m.i.
e art. 6 della L. n. 29/79 alla ricongiunzione contributiva presso la gestione AGO – FLPD, senza soluzione di continuità nell'erogazione del rateo di pensione, per le motivazioni tutte di cui sopra;

b) Accertare e dichiarare il diritto del sig. AE FR al ricalcolo dei singoli ratei di pensione maturati dalla data del 1/08/2011 al dì del dovuto, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino alla proposizione della domanda giudiziale, interessi calcolati ex artt. 429 c.p.c. e 1284 co. 4 c.c. dalla data di proposizione della domanda di giustizia sino all'effettivo pagamento;

c) Per l'effetto condannare l'I.N.P.S., in persona del suo l.r.p.t., al riconoscimento in favore del sig.
AE FR alla liquidazione del singolo rateo di pensione a far data dal 1/08/2011 a carico della gestione AGO – FLPD;

d) Per l'effetto condannare l'INPS in persona del suo l.r.p.t. al pagamento in favore del sig. AE
FR della somma di € 68.315,30 o la diversa maggiore o minore somma che sarà accertato, a titolo di differenze sul singolo rateo di pensione dal mese di agosto 2011 al mese di novembre 2021 oltre i futuri ratei che matureranno in corso di causa, il tutto maggiorato di interessi legali dal dì del dovuto sino alla proposizione della domanda giudiziale, interessi calcolati ex artt. 429 c.p.c. e 1284 co. 4 c.c. dalla data di proposizione della domanda di giustizia sino all'effettivo pagamento;

e) Accertare e dichiarare il diritto del sig. AE FR al risarcimento dei danni tutti patiti in seguito delle condotte negligenti ed imperite poste in essere dall'INPS a titolo di responsabilità contrattuale o da contatto sociale;

f) Per l'effetto condannare l'INPS in persona del suo l.r.pt. al pagamento in favore del sig. AE
FR della somma di € 30.000,00, o la diversa somma maggiore o minore che sarà accertata dal
Tribunale adito anche in via equitativa.
g) Il tutto con vittoria di compensi professionali maggiorati del 30% ai sensi dall'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministero della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto del 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018, stante la redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre accessori di legge e spese generali al 15%, il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

4. Si è costituito in giudizio l'INPS con memoria di mero stile, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.


5. Acquisiti i documenti prodotti e ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario con pronuncia sulla questione di giurisdizione sollevata di ufficio, la causa è stata decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 2 ottobre 2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento del diritto alla ricongiunzione presso la gestione AGO – FPLD dell'INPS dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato alle dipendenze dell'ISPESL, gestione ex INPDAP, sino al 30.5.2010 – data a decorrere dalla quale il ricorrente è transitato alle dipendenze dell'INAIL ai sensi del D.L. n. 78 del 2010 conv. dalla L. n.
122 del 2010, che ha disposto la soppressione dell'ISPESL e la successione dell'INAIL in tutti i rapporti attivi e passivi del primo – al conseguente ricalcolo dei ratei pensionistici spettanti con decorrenza dalla data del pensionamento (1.8.2011) e, per l'effetto, accertato l'inadempimento dell'INPS all'obbligo di procedere d'ufficio alla ricongiunzione, alla condanna dell'Istituto previdenziale a corrispondergli, a titolo di differenze spettanti sul maggior importo dei ratei della pensione, la somma complessiva di euro 68.315,30, oltre i ratei maturandi, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

7. Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.

8. Le circostanze allegate nella parte in fatto del ricorso e sintetizzate in narrativa in merito alla mancata ricongiunzione dei contributi versati all'ISPESL non sono state contestate dall'INPS, per cui possono senz'altro ritenersi pacifiche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., trovando comunque pieno riscontro nei documenti allegati all'atto introduttivo.

9. Può ritenersi accertato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza
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