Trib. Crotone, sentenza 27/11/2024, n. 129
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Testo completo
R.G.V.G. 228/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 228/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], ed ai fini del Parte_1 C.F._1 presente procedimento domiciliata in IA ST (Kr), alla Via Arringa n°60, presso lo studio dell'avv. Giovanbattista Scardamaglia (C.F. , pec: C.F._2
), che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ai fini del CP_1 C.F._3 presente procedimento domiciliato in IA ST (Kr) alla via Aldo Moro n° 14, 88837 presso lo studio dell'avv. Vona Stefano (C.F. , pec: C.F._4
), che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
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entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 20.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “le parti dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono che venga pronunciata la separazione personale consensuale alle condizioni così come contenute nel ricorso modificato in ossequio al provvedimento del Giudice del 12.10.2024”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 01.02.2024, Pt_1
e esponevano:
[...] CP_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 05/08/2003, nel Comune di IA
ST (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 6, anno
2003, P. II Serie A;
- che dalla loro unione nascevano tre figli: nata a [...] il [...], Per_1 Per_2 nato a [...] il [...], nato a [...] il [...];
[...] Persona_3
- che da anni la convivenza era divenuta intollerabile, cosicché decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“A. I coniugi vivranno separati, come in effetti già fanno, nel rispetto reciproco;
B. Il marito IG. si impegna a versare, mensilmente, l'importo di €. 470,00 CP_1
(quattrocentosettanta/00) quale contributo per il mantenimento del figlio minore Persona_3
e del figlio maggiore , mentre nessun tipo di mantenimento è previsto per la figlia Per_2 Per_1
poiché allo stato autonoma, anche se comunque continuerà a vivere con la mamma e gli altri
[...] fratelli.
C. L'importo di cui al punto precedente dovrà essere corrisposto direttamente alla IG.ra Pt_1
anche per le vie brevi, atteso che la stessa IG.ra già percepisce