Trib. Taranto, sentenza 15/11/2024, n. 2779

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 15/11/2024, n. 2779
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 2779
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. M M Presidente
Dott.ssa P N Giudice Dott. E D T Giudice rel. ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2462 del Ruolo Generale anno 2024, avente ad oggetto: Mutamento di sesso, promosso da
D A
Distante , rappresentato e difeso per mandato allegato al ricorso introduttivo Pt_1 dall'avv. C L T,
RICORRENTE con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero incaricato degli affari civili presso il Tribunale di Taranto.
Conclusioni dell'attore: “- autorizzare parte ricorrente, ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e dell'art.473-bis e ss. c.p.c., agli interventi chirurgici di affermazione di genere da femminile a maschile;

- autorizzare la contestuale rettificazione dell'atto di nascita (Atto Numero 16 Parte I serie A Anno 2004 – Comune di San Marzano di San Giuseppe - TA) e degli altri atti anagrafici e di stato civile, ORDINANDO all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la rettifica del genere anagrafico da femminile a maschile e del prenome da a “ ”. Pt_1 Per_1

FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31-05-2024 la sig.ra , deduceva che la Parte_2 predetta manifestando sin dall'adolescenza una discrasia tra il proprio sesso anatomico femminile e la propria psicosessualità orientata in senso maschile,risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili e manifestando di volersi riconoscere nel nome di ”, aveva intrapreso un percorso di Per_1
affermazione di genere presso il CEST (Centro Salute Persone Trans e Gender Variant) dell'ASL di Taranto, al quale si era rivolta per ottenere una relazione sul proprio stato, necessaria ad intraprendere il percorso clinico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Dalla documentazione allegata emerge che la ricorrente si è sottoposto a test anamnestici, clinici e psicodiagnostici, dai quali e' emerso(come da relazione a firma della dott.ssa e in atti nel fascicolo di parte attrice) la Per_2 Per_3 presenza di una disforia di genere ovvero disturbo della identità di genere escludendo i relazionanti disturbi psicopatologici e clinici che potessero menomare le di lei capacità critiche di giudizio e di scelta.
A tale diagnosi è seguita la somministrazione di una terapia androgenica da dicembre del 2022, sotto il controllo della dott.ssa , specialista in Persona_4
Endocrinologia e malattie del ricambio e GAHT (vedasi certificato allegato a sua firma, datato 19/02/2024).
Nel gennaio 2024 (25/01/2024) la ricorrente, per alleviare ulteriormente il disagio causatogli dall'incongruenza tra la propria identità di genere maschile e i suoi caratteri fenotipici prettamente femminili, decideva altresì di sottoporsi ad un intervento di mastectomia bilaterale con mascolinizzazione del torace presso la clinica “Instituto de Chirugìa Plastica” del dott. , in Andorra Persona_5
(documenti in atti).
Osserva il collegio che la relazione medico-psicologica allegata alla domanda sottolinea la marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso dal ricorrente e le sue caratteristiche primarie e secondarie.
In particolare, dalla relazione del CEST a firma delle dott.sse e Persona_6 Per_3
è emerso significativamente che dal punto di vista clinico i colloqui effettuati hanno escluso qualunque elemento psicopatologico che potesse ostacolare il percorso di transizione e di rettifica anagrafica.
Infatti, le professioniste summenzionate hanno evidenziato nella specie che durante i colloqui l'attuale ricorrente si è dimostrata collaborativa e orientata nel tempo e nello spazio, con totale assenza di deficit di tipo cognitivo, di memoria, di attenzione o concentrazione, evidenziando anche che la comunicazione è sempre stata adeguata nel contenuto e nella modalità relazionale e che non sono emersi “... allo stato attuale disturbi dell'umore, né elementi tipici di disturbi della personalità o sintomi psichiatrici”. Ed ancora, a supporto della fondatezza e dell'accoglibilita' della domanda di parte ricorrente, risultano decisivi gli esiti della relazione del CEST che hanno concluso nel senso che “Appare decisamente
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