Trib. Cosenza, sentenza 02/01/2025, n. 6
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1437/2024 R.G.
TRA
FSL COSTRUZIONI di LONGO ING. FRANCESCO SANTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Federico Donovan opponente
E
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto
Ferrato e Gilda Avena opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.4.2024 ritualmente notificato la ditta in epigrafe premesso che in data 27.9.2022 e 20.10.2023 erano stati notificati gli avvisi di addebito
n. 33420220002948170000, n. 33420220002947968000, n.
33420230002050404000 e n. 33420230002051111000, esponeva che l'INPS aveva in seguito notificato degli inviti a regolarizzare la posizione contributiva pena, in mancanza, il rilascio del DURC con esito non regolare.
Deduceva l'omessa notifica dell'avviso di addebito relativo all'anno 2021 con estremi n. 9051 pure riportato nell'invito a regolarizzare e sosteneva che
l'omessa notifica di tale atto inficiava di nullità i successivi inviti a regolarizzare.
Assumeva, altresì, la nullità degli avvisi di addebito opposti per la pendenza di un piano di rateizzazione nonchè l'intervenuto pagamento dell'importo preteso
1
con l'avviso di addebito n. 33420220002947968000 e, sostenendo di aver diritto al rilascio di un DURC con esito regolare, concludeva chiedendo “[..] Nel merito ed in via principale, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, annullare, in tutto o in parte, gli avvisi di addebito nn. 33420220002948170000 33420220002947968000,
33420230002050404000 e 33420230002051111000, nonché l'avviso di addebito relativo all'anno 2021, con estremi avviso n. 9051, nonché tutti gli atti ad essi presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso. Nel merito, ordinare per l'effetto a Inps il rilascio del Durc regolare [..]”.
L'INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruita
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1437/2024 R.G.
TRA
FSL COSTRUZIONI di LONGO ING. FRANCESCO SANTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Federico Donovan opponente
E
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto
Ferrato e Gilda Avena opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.4.2024 ritualmente notificato la ditta in epigrafe premesso che in data 27.9.2022 e 20.10.2023 erano stati notificati gli avvisi di addebito
n. 33420220002948170000, n. 33420220002947968000, n.
33420230002050404000 e n. 33420230002051111000, esponeva che l'INPS aveva in seguito notificato degli inviti a regolarizzare la posizione contributiva pena, in mancanza, il rilascio del DURC con esito non regolare.
Deduceva l'omessa notifica dell'avviso di addebito relativo all'anno 2021 con estremi n. 9051 pure riportato nell'invito a regolarizzare e sosteneva che
l'omessa notifica di tale atto inficiava di nullità i successivi inviti a regolarizzare.
Assumeva, altresì, la nullità degli avvisi di addebito opposti per la pendenza di un piano di rateizzazione nonchè l'intervenuto pagamento dell'importo preteso
1
con l'avviso di addebito n. 33420220002947968000 e, sostenendo di aver diritto al rilascio di un DURC con esito regolare, concludeva chiedendo “[..] Nel merito ed in via principale, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, annullare, in tutto o in parte, gli avvisi di addebito nn. 33420220002948170000 33420220002947968000,
33420230002050404000 e 33420230002051111000, nonché l'avviso di addebito relativo all'anno 2021, con estremi avviso n. 9051, nonché tutti gli atti ad essi presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso. Nel merito, ordinare per l'effetto a Inps il rilascio del Durc regolare [..]”.
L'INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
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