Trib. Forli, sentenza 16/02/2025, n. 70
TRIB Forli
Sentenza
16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 3441/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3441/2022 promossa da:
AN ON (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. NUTI PAMELA, elettivamente domiciliato in CORSO DIAZ, N. 62, 47100 FORLI' presso il difensore avv. NUTI
PAMELA
IA PI ON (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. NUTI PAMELA, elettivamente domiciliato in CORSO DIAZ, N. 62, 47100 FORLI' presso il difensore avv.
NUTI PAMELA
NA IC (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. NUTI PAMELA, elettivamente domiciliato in CORSO DIAZ, N. 62, FORLI' presso il difensore avv. NUTI PAMELA
OPPONENTI contro
CHERRY BANK S.P.A. (C.F. 04147080289), con il patrocinio dell'avv. GRAPPI CESARE e dell'avv. CASTELLAN RENATA, elettivamente domiciliato in VIA ALBERTO PANSA, N. 1, 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. GRAPPI CESARE
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 11 settembre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con ordinanza a verbale del 25.01.2024 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10.09.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis: in via preliminare di rito dichiarare inefficace, revocare, e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 attesa l'assenza di prova circa la regolarità, efficacia ed effettiva cessione del credito azionato e stante il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente CH BA s.p.a. per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito in via principale Accertare e dichiarare che il credito azionato risulta indeterminato attesa l'assenza di prova certa della sua effettiva e reale sussistenza
pagina 1 di 20 come indicato in narrativa e per l'effetto revocare e/o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio;
Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato mediante il decreto ingiuntivo opposto, stante l'intervenuta integrale soddisfazione dello stesso a fronte della liquidazione ottenuta da AN TO OP NE S.p.a. in sede di riparto del fallimento n. 25/08 ed a fronte della cessione in garanzia a AN TO OP NE S.p.a. dei crediti relativi ai titoli presentati all'incasso come argomentato in narrativa e dimostrato documentalmente e per l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio
R.G. n. 2046/2022 dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio;
Accertare e dichiarare che il credito azionato mediante il decreto ingiuntivo opposto si è estinto per intervenuta prescrizione secondo quanto indicato in narrativa e per l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 e dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio;
In via subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenga il credito de quo estinto per tutti i motivi sino ad ora indicati, accertare e dichiarare che il credito richiesto dalla CH BA s.p.a. non risulta essere stato dimostrato nel suo ammontare effettivo stante l'approssimazione degli estratti conto in cui non viene dato conto degli interessi effettivamente applicati – ivi compresa una incontrovertibile esclusione di applicazione di interessi di natura anatocistica- e per l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 e dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio. Accertare e dichiarare l'inefficacia, l'invalidità e, o inattività della fideiussione omnibus con limitazione d'importo del 02-27/07/2004 sottoscritta da LI
NA stante il difetto di prova dell'ingiungente circa l'avvenuta acquisizione della titolarità del rapporto bancario per cui è giudizio e della circostanza del subentro nel rapporto dedotto in via monitoria – difetto di legittimazione attiva- come argomentato in narrativa e per l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data
03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 e dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio Accertare e dichiarare per effetto dell'estinzione del debito principale – adempimento dell'obbligazione garantita- che la fideiussione omnibus con limitazione d'importo sottoscritta da LI NA del 02-
27/07/2004 è estinta e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a titolo di garanzia da LI
NA e per l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 e dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio, Accertare e dichiarare, dato atto del principio di diritto di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 30/12/2021 n. 41994 che stante la nullità della clausola n. 6 delle condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie sottoscritte dalla sig.ra LI NA deve considerarsi operante la disposizione di cui all'art. 1957 c.c., per l'effetto dichiarare la fideiussione inefficace per i motivi esposti in narrativa e per
l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal
Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 e dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio. Rigettare tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto a ragione di tutti i motivi indicati in atti. Con vittoria di spese e compenso professionale oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, la scrivente conclude insistendo per l'ammissione dei mezzi di prova
pagina 2 di 20 come richiesti in atti, nessuno escluso, e, insiste nella richiesta esibizione documentale ex art 210 c.p.c. (RIBA) come formulata nella seconda memoria ex art 183 VI co. c.p.c. del 16/11/2023”;
- parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 6.08.2024, ovvero: “IN VIA PRELIMINARE: Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 883/2022, RG n. 2046/2022 del Tribunale di Forlì. IN VIA
PRINCIPALE: Accertare e dichiarare la totale infondatezza, in fatto ed in diritto, della spiegata opposizione per tutte le ragioni sopra illustrate e, per l'effetto, rigettarla, con la conseguenza di Confermare e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 883/2022, RG n. 2046/2022 del
Tribunale di Forlì. IN VIA SUBORDINATA: Accertare e dichiarare che le Sig.re NI MA IA
(C.F. [...]), nata a [...] il [...]; NI NA (C.F.
[...]), nata a [...] il [...] e LI NA (C.F. [...]), nata il [...] a [...] al Vomano (TE), quest'ultima in qualità di garante nei limiti della fideiussione omnibus prestata, sono debitrici in solido tra loro di CH BA
S.p.a. (C.F. e P.IVA 04147080289), con sede legale in Padova (PD), Via San Marco n. 11/C, della somma di € 42.266,03 oltre ai successivi interessi maturati sino al saldo effettivo e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente,
Condannare le suddette debitrici al pagamento a favore di CH BA S.r.l. (C.F. e P.IVA 04147080289), con sede legale in Padova (PD), Via San Marco n. 11/C, della predetta somma come risultata dall'istruttoria, oltre interessi legali maturati fino all'effettivo soddisfo. IN OGNI CASO: Con vittoria di compenso professionale, anticipazioni, spese generali, Cpa e IVA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, NI MA IA e NI NA (in seguito anche solo debitori principali e/o socie illimitatamente responsabili della società ER MB di
NA BE & C. s.n.c.) nonché LI NA (in seguito anche solo garante) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 883/2022, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di
CH BA s.p.a. (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo cessionario), ingiungeva il pagamento in solido del saldo debitorio complessivo pari ad euro 42.266,03, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitore del c/c n. 10133/F di appoggio del portafoglio commerciale e degli affidamenti concessi, nonché del mutuo chirografario n.
06504033356 già in essere tra la banca finanziatrice e la società, poi fallita, ER MB di NA
BE & C. s.n.c., di cui le prime due opponenti erano socie illimitatamente responsabili ed in forza della garanzia personale di fideiussione omnibus sottoscritta in data 27.07.2004 dall'ultima opponente fino a concorrenza dell'importo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3441/2022 promossa da:
AN ON (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. NUTI PAMELA, elettivamente domiciliato in CORSO DIAZ, N. 62, 47100 FORLI' presso il difensore avv. NUTI
PAMELA
IA PI ON (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. NUTI PAMELA, elettivamente domiciliato in CORSO DIAZ, N. 62, 47100 FORLI' presso il difensore avv.
NUTI PAMELA
NA IC (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. NUTI PAMELA, elettivamente domiciliato in CORSO DIAZ, N. 62, FORLI' presso il difensore avv. NUTI PAMELA
OPPONENTI contro
CHERRY BANK S.P.A. (C.F. 04147080289), con il patrocinio dell'avv. GRAPPI CESARE e dell'avv. CASTELLAN RENATA, elettivamente domiciliato in VIA ALBERTO PANSA, N. 1, 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. GRAPPI CESARE
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 11 settembre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con ordinanza a verbale del 25.01.2024 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10.09.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis: in via preliminare di rito dichiarare inefficace, revocare, e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 attesa l'assenza di prova circa la regolarità, efficacia ed effettiva cessione del credito azionato e stante il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente CH BA s.p.a. per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito in via principale Accertare e dichiarare che il credito azionato risulta indeterminato attesa l'assenza di prova certa della sua effettiva e reale sussistenza
pagina 1 di 20 come indicato in narrativa e per l'effetto revocare e/o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio;
Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato mediante il decreto ingiuntivo opposto, stante l'intervenuta integrale soddisfazione dello stesso a fronte della liquidazione ottenuta da AN TO OP NE S.p.a. in sede di riparto del fallimento n. 25/08 ed a fronte della cessione in garanzia a AN TO OP NE S.p.a. dei crediti relativi ai titoli presentati all'incasso come argomentato in narrativa e dimostrato documentalmente e per l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio
R.G. n. 2046/2022 dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio;
Accertare e dichiarare che il credito azionato mediante il decreto ingiuntivo opposto si è estinto per intervenuta prescrizione secondo quanto indicato in narrativa e per l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 e dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio;
In via subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenga il credito de quo estinto per tutti i motivi sino ad ora indicati, accertare e dichiarare che il credito richiesto dalla CH BA s.p.a. non risulta essere stato dimostrato nel suo ammontare effettivo stante l'approssimazione degli estratti conto in cui non viene dato conto degli interessi effettivamente applicati – ivi compresa una incontrovertibile esclusione di applicazione di interessi di natura anatocistica- e per l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 e dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio. Accertare e dichiarare l'inefficacia, l'invalidità e, o inattività della fideiussione omnibus con limitazione d'importo del 02-27/07/2004 sottoscritta da LI
NA stante il difetto di prova dell'ingiungente circa l'avvenuta acquisizione della titolarità del rapporto bancario per cui è giudizio e della circostanza del subentro nel rapporto dedotto in via monitoria – difetto di legittimazione attiva- come argomentato in narrativa e per l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data
03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 e dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio Accertare e dichiarare per effetto dell'estinzione del debito principale – adempimento dell'obbligazione garantita- che la fideiussione omnibus con limitazione d'importo sottoscritta da LI NA del 02-
27/07/2004 è estinta e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a titolo di garanzia da LI
NA e per l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 e dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio, Accertare e dichiarare, dato atto del principio di diritto di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 30/12/2021 n. 41994 che stante la nullità della clausola n. 6 delle condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie sottoscritte dalla sig.ra LI NA deve considerarsi operante la disposizione di cui all'art. 1957 c.c., per l'effetto dichiarare la fideiussione inefficace per i motivi esposti in narrativa e per
l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal
Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 e dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio. Rigettare tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto a ragione di tutti i motivi indicati in atti. Con vittoria di spese e compenso professionale oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, la scrivente conclude insistendo per l'ammissione dei mezzi di prova
pagina 2 di 20 come richiesti in atti, nessuno escluso, e, insiste nella richiesta esibizione documentale ex art 210 c.p.c. (RIBA) come formulata nella seconda memoria ex art 183 VI co. c.p.c. del 16/11/2023”;
- parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 6.08.2024, ovvero: “IN VIA PRELIMINARE: Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 883/2022, RG n. 2046/2022 del Tribunale di Forlì. IN VIA
PRINCIPALE: Accertare e dichiarare la totale infondatezza, in fatto ed in diritto, della spiegata opposizione per tutte le ragioni sopra illustrate e, per l'effetto, rigettarla, con la conseguenza di Confermare e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 883/2022, RG n. 2046/2022 del
Tribunale di Forlì. IN VIA SUBORDINATA: Accertare e dichiarare che le Sig.re NI MA IA
(C.F. [...]), nata a [...] il [...]; NI NA (C.F.
[...]), nata a [...] il [...] e LI NA (C.F. [...]), nata il [...] a [...] al Vomano (TE), quest'ultima in qualità di garante nei limiti della fideiussione omnibus prestata, sono debitrici in solido tra loro di CH BA
S.p.a. (C.F. e P.IVA 04147080289), con sede legale in Padova (PD), Via San Marco n. 11/C, della somma di € 42.266,03 oltre ai successivi interessi maturati sino al saldo effettivo e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente,
Condannare le suddette debitrici al pagamento a favore di CH BA S.r.l. (C.F. e P.IVA 04147080289), con sede legale in Padova (PD), Via San Marco n. 11/C, della predetta somma come risultata dall'istruttoria, oltre interessi legali maturati fino all'effettivo soddisfo. IN OGNI CASO: Con vittoria di compenso professionale, anticipazioni, spese generali, Cpa e IVA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, NI MA IA e NI NA (in seguito anche solo debitori principali e/o socie illimitatamente responsabili della società ER MB di
NA BE & C. s.n.c.) nonché LI NA (in seguito anche solo garante) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 883/2022, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di
CH BA s.p.a. (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo cessionario), ingiungeva il pagamento in solido del saldo debitorio complessivo pari ad euro 42.266,03, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitore del c/c n. 10133/F di appoggio del portafoglio commerciale e degli affidamenti concessi, nonché del mutuo chirografario n.
06504033356 già in essere tra la banca finanziatrice e la società, poi fallita, ER MB di NA
BE & C. s.n.c., di cui le prime due opponenti erano socie illimitatamente responsabili ed in forza della garanzia personale di fideiussione omnibus sottoscritta in data 27.07.2004 dall'ultima opponente fino a concorrenza dell'importo
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