Trib. Forli, sentenza 17/01/2024, n. 3
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Testo completo
N. R.G. 234/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 234/2023
tra
ALEA AMBIENTE SPA
opponente
e
GL PARTECIPATE SERVIZI AMBIENTALI FORLÌ CESENA, RIMINI E AV
opposta
Oggi 17 gennaio 2024 ad ore 12,50 innanzi al dott. Valentina Vecchietti, sono comparsi:
Per ALEA AMBIENTE SPA l'avv. Mazzini Giuseppe
Per GL PARTECIPATE SERVIZI AMBIENTALI FORLÌ CESENA, RIMINI E AV l'avv.
Chiadini
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: le parti si riportano alle rispettive note
conclusive reciprocamente contestandole.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 234/2023 promossa da:
ALEA AMBIENTE SPA (C.F. 04338490404 ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. MAZZINI GIUSEPPE (CF [...]) elettivamente
domiciliata in CORSO ARMANDO DIAZ N. 36 47121 FORLI' presso il difensore avv. MAZZINI
GIUSEPPE ;
opponente
contro
GL PARTECIPATE SERVIZI AMBIENTALI FORLÌ CESENA, RIMINI E AV (C.F.
96474370580 ), in persona del Responsabile Provinciale, rappresentata e difesa dall'avv. CHIADINI
CARLO (CF [...]), elettivamente domiciliato in VIA DEI FILERGITI 10
FORLI' presso il difensore avv. CHIADINI CARLO
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte opponente:
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Voglia il Tribunale adito,
1. Rigettare tutte le domande svolte da GL nel giudizio n. 121/2023 RG lav. tribunale di Forlì, o da altri, nei confronti di AL AM spa per essere nulle (per nullità del ricorso), inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, revocando e/o annullando il decreto emesso in data 28.4.2023 dal tribunale di Forlì nel predetto giudizio, accertando e dichiarando, anche in via di accertamento negativo, come da domanda che si formula, la legittimità del comportamento di AL AM spa ritenuto insindacale da GL nel predetto giudizio n. 121/2023 RG lav Tribunale di Forlì, anche per insussistenza del diritto ai permessi ex artt. 30 e 19 l. n. 300/1970 per i dirigenti di GL dipendenti di AL AM spa.
2. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre che del giudizio n. 121/2023 RG Tribunale di Forlì, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Per parte opposta:
“Per i motivi suesposti respingere l'opposizione proposta da AL AM S.p.A., in persona del legale rapp.te pro tempore corrente in Forlì, via Golfarelli n. 123 e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto reso dal Tribunale di Forlì, sez. lavoro, Dr.ssa Agnese Cicchetti in data 28 aprile 2023 (num. cron. 606/2023) reso all'esito del procedimento R.G. n. 121/2023. In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, IVA, CPA e rimb. spese generali 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società AL AM S.p.A. (di seguito anche “l'opponente” o “AL AM”) ricorreva ex art.
414 c.p.c. in opposizione ex art. 28 legge n. 300 del 1970 contro il decreto emesso il 28.4.2023 n. 606,
reso nel procedimento n. 121 del 2023 RG dal Giudice del Lavoro. Con detto decreto, il Giudice del
provvedimento opposto accoglieva il ricorso a suo tempo proposto da GL PA SE
BI (di seguito anche “l'opposta” ovvero “GL”), dichiarando l'antisindacalità della condotta
posta in essere da AL AM con ordine alla società odierna opponente di cessazione del
comportamento illegittimo mediante riconoscimento in capo alla opposta dei diritti e delle prerogative di
cui agli articoli 57 lettera D) CCNL di settore e legge 300/1970 astenendosi per il futuro dalla adozione
dei medesimi comportamenti antisindacali e condannando l'opponente alla refusione delle spese.
Ad avviso dell'opponente, in primo luogo, il Giudice del provvedimento opposto avrebbe errato nel
rigettare l'eccezione preliminare, svolta dalla opponente, di carenza di legittimazione attiva dell'opposta;
infatti, l'azione ex art. 28 legge 300 del 1970 sarebbe stata inopinatamente proposta da GL PA
SE BI di Roma anziché dalla GL provinciale di Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna., dotata di
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capacità giuridica autonoma, anche per stare in giudizio.
In secondo luogo, il decreto sarebbe errato anche nella parte in cui veniva ritenuta valida la procura
speciale rilasciata da GL Nazionale mediante dichiarazione di ratifica resa in udienza, in quanto, al
contrario, sarebbe stato necessario il rilascio di una nuova procura speciale scritta e autenticata
dall'avvocato, ponendosi la decisione in contrasto con gli articoli 83, 182, 125 c.p.c..
Nel merito, il decreto sarebbe errato nella parte in cui ha ritenuto esistente l'allegazione