Trib. Roma, sentenza 16/05/2024, n. 5717
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , dopo il deposito delle note di trattazi9one scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 18833 /2023
promossa da:
, Parte_1
con l'avv. GATTI GABRIELE
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
Con i funzionari ex art 417 bis cpc
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato ha dedotto che è Parte_1 stato assunto con contratto a tempo indeterminato dall Controparte_1 direzione Centrale con qualifica di funzionario Terza area F4 Org_1 Org_2
Funzioni centrali;
che in data 13.9.2012 con decorrenza dal 17 settembre 2012 il direttore generale dell' attribuiva Controparte_2 Parte_2
l'incarico dirigenziale di seconda fascia di “ Capo Sezione Controlli e gestione dei tributi dell'ufficio Grandi Contribuenti” CCNL Dirigenti Area VI;
di aver ricevuto tale incarico a seguito della procedura di interpello avviata dall' Controparte_1
per la temporanea copertura di posizioni dirigenziali in attesa dell'espletamento del concorso pubblico;
che tale incarico è durato sino al termine della procedura concorsuale per la copertura della posizione vacante dirigenziale, che in data
2.10.2012 è stato sottoscritto il contratto a tempo determinato con riconoscimento oltre alla retribuzione fissa anche quella variabile di risultato prevista per le figure dirigenziali;
che tale incarico subiva delle proroghe , in forza di regolari disposizioni di servizio come elencate in ricorso;
che la corte Costituzionale con la sentenza n
37/2015 dichiarava la illegittimità della norma in forza della quale era stato conferito il suddetto incarico dirigenziale;
che con comunicazione del 25 marzo 2015
l' rendeva noto il venir meno dell'incarico ;
che tale incarico Controparte_1 dirigenziale, di contro, è stato confermato con la disposizione di servizio n 10/2015;
;
che con disposizione di servizio n 40/2015 i poteri attribuiti erano stati addirittura prorogati fino al 31.12.2016;
che fino al mese di febbraio 2015 ha ricevuto la retribuzione spettante al dirigente IV Fascia;
che dopo la sentenza della Corte
Costituzionale citata ha continuato a svolgere le medesime funzioni dirigenziali sino al 22 gennaio 2016 senza ricevere la retribuzione effettivamente spettante;
che con raccomandata del 10 marzo 2020 diffidava l'agenzia a corrispondere la retribuzione effettivamente spettante per il periodo 26 marzo 2015 -22 gennaio 2016 per un importo totale pari ad euro 51.882,00. Previe argomentazioni in diritto sulla debenza di quanto richiesto a titolo di retribuzione per il periodo in cui ha svolto l'incarico dirigenziale concludeva chiedendo al tribunale adito di …riconoscere il diritto alla retribuzione dirigenziale di seconda fascia Pubblico impiego Dirigenti Area Org_2
VI per il periodo 26 marzo 2015 21 gennaio 2016 e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della somma di euro 51.882,00 con condanna alle spese legali.
Si costituiva l ed eccepiva che il con la sentenza della Corte CP_1 Pt_1
Costituzionale come tutti i funzionari già incaricati di funzioni dirigenziali è decaduto dall'incarico e con disposizione di servizio del direttore regionale del n Pt_2
10/2015 ha ricevuto una temporanea delega di firma su alcuni atti ivi espressamente elencati;
che per il periodo dal 26 marzo 2015 al 31 dicembre 2016 ha svolto le mansioni appartenenti alla qualifica di funzionario essendo destinatario semplicemente di una delega di firma. Previe argomentazioni di diritto sulla valenza della “ delega di firma” quale atto di natura organizzatoria volto a disciplinare al meglio l'attività amministrativa che limita ad attribuire al soggetto delegato il potere di sottoscrivere alcuni atti che rimangono, nella sostanza, atti dell'autorità delegante e non di quella delegata concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
La causa documentalmente istruita dopo il deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc veniva discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale .
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
E' pacifico, oltre che documentato che il ricorrente , dipendente a tempo indeterminato dell appartenente alla terza area funzionale, Controparte_1 abbia ricevuto ai sensi dell'art 8 comma 24 DL 16/2012 convertito, con modificazioni, dall'art 1, comma 1 della legge n.44/2012 l'incarico di dirigente di seconda fascia , previa sottoscrizione di un contratto a termine sottoposto a molteplici proroghe. Del pari è incontestato che tale incarico sia stato conferito dall'amministrazione nell'attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura di posti di qualifica dirigenziale e ciò sulla base della normativa citata che lo consentiva.
Com'è noto, la Corte costituzionale con la sentenza n 3772015 ha dichiarato illegittima ( in relazione agli artt. 3,97,51 Cost) appunto la suddetta normativa che prevedeva la facoltà per l di conferire incarichi dirigenziali a Controparte_1 personale privo della qualifica dirigenziale, ossia a personale che non aveva superato il relativo concorso per la qualifica dirigenziale. Si legge all'uopo in tale sentenza “:
“Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambitodi un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio