Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 3215
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Testo completo
N. R.G. 10343/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10343/2023 promossa da: nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
PIAZZA SAN MARTINO, 1 40126 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. ROSSI NICOLA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
ALTABELLA 15 40126 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. LUPOI MICHELE ANGELO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
FATTO
Con ricorso depositato in data 26/07/2023, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a Controparte_1
BOLOGNA, in data 08.06.2008, unione dalla quale nasceva il figlio , in data 09.03.2017. Per_1
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, formulava domande accessorie relative alla responsabilità genitoriale.
Domandava altresì che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte resistente si costituiva in data 03.11.2023, non opponendosi alla richiesta di separazione e alla successiva declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo che la separazione fosse addebitata alla moglie, una diversa regolamentazione delle modalità di visita e il mantenimento in forma diretta.
pagina 1 di 4
All'udienza del 05 dicembre 2023, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, il Giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione e visto l'accordo raggiunto tra i coniugi, li autorizzava
a vivere separati, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, e, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni alle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 2782/2023 pubblicata il 18/12/2023 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, omologava le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, parte ricorrente chiedeva anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e parte convenuta aderiva alla domanda, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, all'udienza del 28.11.2024 comparivano le parti che confermavano la volontà di divorziare alle condizioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10343/2023 promossa da: nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
PIAZZA SAN MARTINO, 1 40126 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. ROSSI NICOLA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
ALTABELLA 15 40126 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. LUPOI MICHELE ANGELO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
FATTO
Con ricorso depositato in data 26/07/2023, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a Controparte_1
BOLOGNA, in data 08.06.2008, unione dalla quale nasceva il figlio , in data 09.03.2017. Per_1
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, formulava domande accessorie relative alla responsabilità genitoriale.
Domandava altresì che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte resistente si costituiva in data 03.11.2023, non opponendosi alla richiesta di separazione e alla successiva declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo che la separazione fosse addebitata alla moglie, una diversa regolamentazione delle modalità di visita e il mantenimento in forma diretta.
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All'udienza del 05 dicembre 2023, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, il Giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione e visto l'accordo raggiunto tra i coniugi, li autorizzava
a vivere separati, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, e, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni alle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 2782/2023 pubblicata il 18/12/2023 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, omologava le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, parte ricorrente chiedeva anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e parte convenuta aderiva alla domanda, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, all'udienza del 28.11.2024 comparivano le parti che confermavano la volontà di divorziare alle condizioni
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