Trib. Roma, sentenza 17/09/2024, n. 14154
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Testo completo
N. R.G. 54601/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice C B, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato in Romania il Parte_1
17.8.1977, con il patrocinio dell'avv. A V, nei confronti del – Controparte_1
rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'impugnazione del decreto di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dal Territorio Nazionale emesso dal
Prefetto della Provincia di Frosinone dell'8.11.2023 e notificato in pari data.
……. ha impugnato il provvedimento di allontanamento emesso dal Parte_1
Prefetto di Frosinone per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno di cui all'art 20, comma 3, comma 10, d.lgs. n. 30/2007.
La ha fondato il provvedimento di allontanamento sulla base della seguente motivazione: CP_2
“CONSIDERATO che a carico dell'interessato risultano i seguenti precedenti penali e di polizia: violazione legge stupefacenti, evasione;
ATTESO che per i motivi suesposti l'interessato rientra in una delle categorie del D. Lgs. 159/2011, di cui all'art. 1, ovvero sulla base di elementi di fatto - tra coloro i quali sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- tra coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
VALUTATO che i fatti di cui il predetto si è reso responsabile costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, tanto che, esaminato accuratamente il singolo caso, si è ravvisata l'urgenza dell'allontanamento dal Territorio Nazionale perché la sua ulteriore permanenza in Italia è incompatibile con la civile e sicura convivenza;
la mancanza di una fonte lecita di reddito, la condotta anti-giuridica del soggetto, la pluralità e/o gravità dei reati commessi sono sintomi della sua incapacità di inserirsi civilmente nel contesto sociale e costituiscono elementi a sostegno della pericolosità del soggetto, destando un forte allarme per la collettività;
quanto emerso in ordine alla durata del soggiorno in Italia dell'interessato, alla sua età, alle sue condizioni di salute, alla sua situazione familiare e ai suoi legami con lo Stato di appartenenza/provenienza non introduce elementi sufficienti a derogare a quanto stabilito dalla vigente normativa;”
Il ricorrente ha sostenuto che il decreto di allontanamento citato sia illegittimo in quanto
l'amministrazione, nel limitarsi ad utilizzare un modello prestampato e senza effettuare alcuna istruttoria sulla sua concreta situazione, avrebbe mancato di considerare che “il Sig. : Parte_1
- si trova in Italia da oltre venti anni, … è titolare di carta di identità italiana oltre che del diritto di soggiorno permanente come da attestazione rilasciata dal Comune di San Cesareo in data 9.4.2014
… ha la sorella ed altri familiari, tra cui l'ex moglie ed il figlio Persona_1
residenti in Italia;
…. non ha alcun legame con il paese di origine;
… ha svolto sempre attività lavorativa lecita dapprima quale dipendente presso la BLU EDIL SOC COOP e poi dal 7 luglio 2018 in proprio quale titolare di una Ditta individuale operante nel settore degli infissi ed arredi …i precedenti penali non solo sono di scarso allarme sociale, essendo ipotesi di piccolo spaccio, ma si collocano in un limitato e ristretto periodo temporale di difficoltà economiche;”.
Alla luce delle suesposte osservazioni il ricorrente ha domandato al Tribunale di annullare il decreto prefettizio poiché illegittimo e infondato in fatto ed in diritto.
L'amministrazione resistente nel costituirsi ha dichiarato quanto segue: “il cittadino rumeno in questione è stato scarcerato dalla locale Casa Circondariale, in data 08/11/2023 per fine pena.
L'arresto era stato operato il 05/05/2022, per produzione e traffico illecito di sostante stupefacenti.
Ciò posto, è evidente come i reati sopra descritti
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice C B, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato in Romania il Parte_1
17.8.1977, con il patrocinio dell'avv. A V, nei confronti del – Controparte_1
rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'impugnazione del decreto di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dal Territorio Nazionale emesso dal
Prefetto della Provincia di Frosinone dell'8.11.2023 e notificato in pari data.
……. ha impugnato il provvedimento di allontanamento emesso dal Parte_1
Prefetto di Frosinone per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno di cui all'art 20, comma 3, comma 10, d.lgs. n. 30/2007.
La ha fondato il provvedimento di allontanamento sulla base della seguente motivazione: CP_2
“CONSIDERATO che a carico dell'interessato risultano i seguenti precedenti penali e di polizia: violazione legge stupefacenti, evasione;
ATTESO che per i motivi suesposti l'interessato rientra in una delle categorie del D. Lgs. 159/2011, di cui all'art. 1, ovvero sulla base di elementi di fatto - tra coloro i quali sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- tra coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
VALUTATO che i fatti di cui il predetto si è reso responsabile costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, tanto che, esaminato accuratamente il singolo caso, si è ravvisata l'urgenza dell'allontanamento dal Territorio Nazionale perché la sua ulteriore permanenza in Italia è incompatibile con la civile e sicura convivenza;
la mancanza di una fonte lecita di reddito, la condotta anti-giuridica del soggetto, la pluralità e/o gravità dei reati commessi sono sintomi della sua incapacità di inserirsi civilmente nel contesto sociale e costituiscono elementi a sostegno della pericolosità del soggetto, destando un forte allarme per la collettività;
quanto emerso in ordine alla durata del soggiorno in Italia dell'interessato, alla sua età, alle sue condizioni di salute, alla sua situazione familiare e ai suoi legami con lo Stato di appartenenza/provenienza non introduce elementi sufficienti a derogare a quanto stabilito dalla vigente normativa;”
Il ricorrente ha sostenuto che il decreto di allontanamento citato sia illegittimo in quanto
l'amministrazione, nel limitarsi ad utilizzare un modello prestampato e senza effettuare alcuna istruttoria sulla sua concreta situazione, avrebbe mancato di considerare che “il Sig. : Parte_1
- si trova in Italia da oltre venti anni, … è titolare di carta di identità italiana oltre che del diritto di soggiorno permanente come da attestazione rilasciata dal Comune di San Cesareo in data 9.4.2014
… ha la sorella ed altri familiari, tra cui l'ex moglie ed il figlio Persona_1
residenti in Italia;
…. non ha alcun legame con il paese di origine;
… ha svolto sempre attività lavorativa lecita dapprima quale dipendente presso la BLU EDIL SOC COOP e poi dal 7 luglio 2018 in proprio quale titolare di una Ditta individuale operante nel settore degli infissi ed arredi …i precedenti penali non solo sono di scarso allarme sociale, essendo ipotesi di piccolo spaccio, ma si collocano in un limitato e ristretto periodo temporale di difficoltà economiche;”.
Alla luce delle suesposte osservazioni il ricorrente ha domandato al Tribunale di annullare il decreto prefettizio poiché illegittimo e infondato in fatto ed in diritto.
L'amministrazione resistente nel costituirsi ha dichiarato quanto segue: “il cittadino rumeno in questione è stato scarcerato dalla locale Casa Circondariale, in data 08/11/2023 per fine pena.
L'arresto era stato operato il 05/05/2022, per produzione e traffico illecito di sostante stupefacenti.
Ciò posto, è evidente come i reati sopra descritti
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