Trib. Como, sentenza 06/11/2024, n. 1174
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Testo completo
R.G. N. 1769/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
B C - Presidente
N S - Giudice
L A - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1769/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , residente in Parte_1 C.F._1
via Breventano n. 33 a Pavia, con il patrocinio dell'avv. C P
RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
residente in [...] a Centro Valle Intelvi, contumace
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: <dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 18 novembre 2013 in Milano, tra il Sig. e la Parte_1
Sig.ra e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Controparte_1
pagina 1 di 4 Milano (MI), anno 2013, atto n. 1833, Registro 01, Parte 1, serie S., ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compensi di lite determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), C.P.A. 4%, IVA di legge se dovuta e successive spese occorrende>>.
MOTIVAZIONE
Premesso che:
- sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento (CE) n.
2201/2003 del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
B C - Presidente
N S - Giudice
L A - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1769/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , residente in Parte_1 C.F._1
via Breventano n. 33 a Pavia, con il patrocinio dell'avv. C P
RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
residente in [...] a Centro Valle Intelvi, contumace
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: <dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 18 novembre 2013 in Milano, tra il Sig. e la Parte_1
Sig.ra e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Controparte_1
pagina 1 di 4 Milano (MI), anno 2013, atto n. 1833, Registro 01, Parte 1, serie S., ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compensi di lite determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), C.P.A. 4%, IVA di legge se dovuta e successive spese occorrende>>.
MOTIVAZIONE
Premesso che:
- sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento (CE) n.
2201/2003 del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
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