Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/06/2024, n. 1378
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in persona del G.I. On. dott. Silvio La Rana ha pronunziato, in data odierna, a seguito di udienza a trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1670 dell'anno 2016 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari e vertente tra
ZO IU (cf MNZGPP8IE30F912N), nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabio Rotolo (cf [...]), in virtù di mandato in calce dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nocera Inferiore, alla via Atzori, n.
233, PEC: f.rotolo@avvocatinocera-pec.it, ATTORE,
e
Soc. AG AT S.p.A., con sede legale in via Bernina 7, MI (cf/p.iva 08570720154), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Rescigno (cf [...]) - PEC andrea.rescigno@milano.pecavvocati.it elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv.to Antonio d'Auria (cf [...]) – PEC: a.dauria66@avvocatinocera- pec.it in Roccapiemonte al Corso Mario Pagano 90, CONVENUTA,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: parte attrice chiedeva di accogliere la domanda e, per l'effetto, di ritenere la misura degli interessi pattuita superiore al tasso soglia antiusura, con conseguente nullità parziale del contratto di finanziamento, relativamente alla clausola sugli interessi, per cui, in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., e di condannare la convenuta alla restituzione degli interessi e degli oneri già pagati pari ad € 6.099,95 e di dichiarare non dovuti quelli futuri, ad oggi pari ad € 2.853,18;
in subordine, previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, di accertare e/o di dichiarare l'indeterminatezza/indeterminabilità del costo finanziario dell'operazione di cui in atti e, per l' effetto, di procedere al ricalcolo del piano finanziario medesimo al tasso di interesse legale e di condannare la società convenuta alla restituzione di €. 5.137,26, importo che deriva dalla sostituzione del tasso di interesse convenuto con il tasso di interesse legale, considerando un piano di ammortamento all'italiana, atteso che la clausola relativa al tasso di interesse convenuto non risponde ai requisiti di determinatezza previsti dalla legge
154/92 e posto che il tasso contrattualmente convenuto non corrisponde al tasso effettivamente utilizzato per il calcolo delle rate;
cumulativamente e/o alternativamente, atteso che nel contratto è stato omesso il valore del tasso effettivo, per cui il cliente non è stato correttamente informato circa il reale ed effettivo tasso di interesse applicato nel piano di ammortamento, di dichiarare il tasso effettivamente applicato peggiorativo rispetto al tasso pubblicizzato e quindi, ai sensi della Legge 154/1992, di procedere alla sostituzione del tasso nominale con il tasso dei BOT e, conseguentemente, condannare la convenuta alla
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restituzione di € 5.409,59;
in via ulteriormente gradata, di condannare parte convenuta alla restituzione in favore dell'attore, per effetto della violazione del principio dell'equivalenza dei tassi, di una somma pari ad € 409,18, applicando il tasso di interesse legale, senza capitalizzazione composta, dato dalla differenza tra le rate pagate e quelle ricalcolate al tasso legale. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via subordinata, tenuto conto che la giurisprudenza in materia si è formata in epoca successiva all'instaurazione del giudizio, di compensare integralmente tra le parti le spese legali;
parte convenuta chiedeva, nel merito ed in via principale, di rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, ivi incluse le istanze istruttorie. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 ed oltre ad
IVA e CPA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Con l'atto di citazione introduttivo l'attore adiva il Tribunale di Nocera Inferiore, premettendo che in data 22/10/2010 la AG AT S.p.A. e AN PP avevano stipulato il contratto nr. 42712486 con cui la finanziaria gli concedeva in prestito la somma di € 16.366,87, da rimborsarsi in 120 rate mensili (la durata del finanziamento veniva prevista, infatti, in anni dieci) da € 211,00;
che in contratto veniva previsto un tasso di interesse (T.A.N.) pari al 9,41%;
che in caso di ritardato
o mancato pagamento decorrevano interessi di mora pari all'1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata;
che in caso di estinzione anticipata il contratto prevedeva una commissione pari all'100% del debito residuo;
che nell'indicatore sintetico di costo (I.S.C) veniva stabilito un tasso pari al 10,31%;
che il contratto prevedeva alcune voci di costo, per un importo complessivo € 1.366,87 (spese di istruttoria per € 225,00;
premi assicurativi per € 1.141,87, nonché spese di incasso pari ad € 1,00 a rata);
che le dette condizioni economiche presentavano le seguenti irregolarità: a. il superamento da parte del tasso effettivo alla stipula del tasso soglia del periodo in violazione della L.108/92 (in particolare, mentre il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) stabilito dalla Banca d'Italia nel trimestre ottobre - dicembre 2010 e per la categoria di appartenenza del contratto, era pari al 11,26% ed il tasso soglia era pari al 16,89 %, la finanziaria aveva previsto un tasso nominale annuo pari a 9,41%, un tasso di mora all'1,5 % mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata, una penale in caso di estinzione anticipata pari all'1,00% del debito residuo – e, quindi, un tasso effettivo pari al 17,79%, a seguito della sommatorio tra i detti costi);
b. la mancanza del requisito di determinatezza delle condizioni del contratto, in quanto gli addebiti extra interessi, il preammortamento e la pratica della capitalizzazione composta avevano determinato la discordanza tra il tasso convenzionale ed il tasso effettivo, risultato maggiore del primo, in violazione degli artt. 1346 e 1284 c.c., con applicazione, ai sensi della a Legge n. 154/92 e dell'art.117 T.U.B. sulla trasparenza bancaria, degli interessi al tasso legale, in quanto la finanziaria aveva indicato un T.A.N. pari al 9,41%, mentre, in realtà, aveva applicato un tasso effettivo pari al 9,819%, con la conseguenza che la non conoscenza o
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in persona del G.I. On. dott. Silvio La Rana ha pronunziato, in data odierna, a seguito di udienza a trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1670 dell'anno 2016 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari e vertente tra
ZO IU (cf MNZGPP8IE30F912N), nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabio Rotolo (cf [...]), in virtù di mandato in calce dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nocera Inferiore, alla via Atzori, n.
233, PEC: f.rotolo@avvocatinocera-pec.it, ATTORE,
e
Soc. AG AT S.p.A., con sede legale in via Bernina 7, MI (cf/p.iva 08570720154), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Rescigno (cf [...]) - PEC andrea.rescigno@milano.pecavvocati.it elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv.to Antonio d'Auria (cf [...]) – PEC: a.dauria66@avvocatinocera- pec.it in Roccapiemonte al Corso Mario Pagano 90, CONVENUTA,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: parte attrice chiedeva di accogliere la domanda e, per l'effetto, di ritenere la misura degli interessi pattuita superiore al tasso soglia antiusura, con conseguente nullità parziale del contratto di finanziamento, relativamente alla clausola sugli interessi, per cui, in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., e di condannare la convenuta alla restituzione degli interessi e degli oneri già pagati pari ad € 6.099,95 e di dichiarare non dovuti quelli futuri, ad oggi pari ad € 2.853,18;
in subordine, previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, di accertare e/o di dichiarare l'indeterminatezza/indeterminabilità del costo finanziario dell'operazione di cui in atti e, per l' effetto, di procedere al ricalcolo del piano finanziario medesimo al tasso di interesse legale e di condannare la società convenuta alla restituzione di €. 5.137,26, importo che deriva dalla sostituzione del tasso di interesse convenuto con il tasso di interesse legale, considerando un piano di ammortamento all'italiana, atteso che la clausola relativa al tasso di interesse convenuto non risponde ai requisiti di determinatezza previsti dalla legge
154/92 e posto che il tasso contrattualmente convenuto non corrisponde al tasso effettivamente utilizzato per il calcolo delle rate;
cumulativamente e/o alternativamente, atteso che nel contratto è stato omesso il valore del tasso effettivo, per cui il cliente non è stato correttamente informato circa il reale ed effettivo tasso di interesse applicato nel piano di ammortamento, di dichiarare il tasso effettivamente applicato peggiorativo rispetto al tasso pubblicizzato e quindi, ai sensi della Legge 154/1992, di procedere alla sostituzione del tasso nominale con il tasso dei BOT e, conseguentemente, condannare la convenuta alla
Pagina 1
restituzione di € 5.409,59;
in via ulteriormente gradata, di condannare parte convenuta alla restituzione in favore dell'attore, per effetto della violazione del principio dell'equivalenza dei tassi, di una somma pari ad € 409,18, applicando il tasso di interesse legale, senza capitalizzazione composta, dato dalla differenza tra le rate pagate e quelle ricalcolate al tasso legale. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via subordinata, tenuto conto che la giurisprudenza in materia si è formata in epoca successiva all'instaurazione del giudizio, di compensare integralmente tra le parti le spese legali;
parte convenuta chiedeva, nel merito ed in via principale, di rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, ivi incluse le istanze istruttorie. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 ed oltre ad
IVA e CPA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Con l'atto di citazione introduttivo l'attore adiva il Tribunale di Nocera Inferiore, premettendo che in data 22/10/2010 la AG AT S.p.A. e AN PP avevano stipulato il contratto nr. 42712486 con cui la finanziaria gli concedeva in prestito la somma di € 16.366,87, da rimborsarsi in 120 rate mensili (la durata del finanziamento veniva prevista, infatti, in anni dieci) da € 211,00;
che in contratto veniva previsto un tasso di interesse (T.A.N.) pari al 9,41%;
che in caso di ritardato
o mancato pagamento decorrevano interessi di mora pari all'1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata;
che in caso di estinzione anticipata il contratto prevedeva una commissione pari all'100% del debito residuo;
che nell'indicatore sintetico di costo (I.S.C) veniva stabilito un tasso pari al 10,31%;
che il contratto prevedeva alcune voci di costo, per un importo complessivo € 1.366,87 (spese di istruttoria per € 225,00;
premi assicurativi per € 1.141,87, nonché spese di incasso pari ad € 1,00 a rata);
che le dette condizioni economiche presentavano le seguenti irregolarità: a. il superamento da parte del tasso effettivo alla stipula del tasso soglia del periodo in violazione della L.108/92 (in particolare, mentre il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) stabilito dalla Banca d'Italia nel trimestre ottobre - dicembre 2010 e per la categoria di appartenenza del contratto, era pari al 11,26% ed il tasso soglia era pari al 16,89 %, la finanziaria aveva previsto un tasso nominale annuo pari a 9,41%, un tasso di mora all'1,5 % mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata, una penale in caso di estinzione anticipata pari all'1,00% del debito residuo – e, quindi, un tasso effettivo pari al 17,79%, a seguito della sommatorio tra i detti costi);
b. la mancanza del requisito di determinatezza delle condizioni del contratto, in quanto gli addebiti extra interessi, il preammortamento e la pratica della capitalizzazione composta avevano determinato la discordanza tra il tasso convenzionale ed il tasso effettivo, risultato maggiore del primo, in violazione degli artt. 1346 e 1284 c.c., con applicazione, ai sensi della a Legge n. 154/92 e dell'art.117 T.U.B. sulla trasparenza bancaria, degli interessi al tasso legale, in quanto la finanziaria aveva indicato un T.A.N. pari al 9,41%, mentre, in realtà, aveva applicato un tasso effettivo pari al 9,819%, con la conseguenza che la non conoscenza o
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