Trib. Pordenone, sentenza 04/03/2024, n. 143

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pordenone, sentenza 04/03/2024, n. 143
Giurisdizione : Trib. Pordenone
Numero : 143
Data del deposito : 4 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 380/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
GOBBATO MARTA RICCARDA, con elezione di domicilio in VIA
MARANGO, 25 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO pec
presso lo studio del difensore;
Email_1
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
GALLINA MONICA , con elezione di domicilio in TREVISO VIA LONGHIN
N. 12 pec presso lo studio del Email_2
difensore;

RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note congiunte di trattazione scritta in sostituzione
1


dell'udienza del 1° febbraio 2024 e cioè “1) si obbliga a corrispondere CP_1
alla sig.ra , quale assegno di mantenimento, la somma di € 400,00 Parte_1
mensili entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data del presente atto;
la
Org somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici se in aumento;
2)
si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento dei figli e , CP_1 Per_1 Per_2
in via indiretta mediante versamento a , l'importo di complessivi euro € Parte_1
400,00 mensili entro il giorno 5 del mese (€ 200,00 per ciascun figlio);
la somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
3) le spese
straordinarie riguardanti i figli maggiorenni, ma attualmente non economicamente
indipendenti, come individuate nel Protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati in
materia di separazione e divorzio stipulato tra il Tribunale di PN e l'Ordine avvocati
di PN il 22.2.2018, verranno divise per le quote del 75% a carico di e del CP_1
25% a carico di ;
restano escluse da tale ripartizione le spese afferenti Parte_1
alla macchina nel caso in cui il padre metta a disposizione dei figli una vettura di cui è
proprietario: per tale eventualità tutte le spese ad essa inerenti (a titolo esemplificativo
e non esaustivo imposta di bollo, assicurazione, manutenzione) saranno sopportate per
intero da ad eccezione della spesa del carburante, alla quale parteciperà CP_1
anche la sig.ra ;
4) , piena proprietaria per ½ e nuda Parte_1 Parte_1
proprietaria per ½, ed il sig. usufruttuario per la quota di ½ dell'immobile CP_1
adibito a casa coniugale, sito in Comune di San Michele al Tagliamento, via Marango
127, censito al Catasto Fabbricati foglio 27 mappale 668 sub 1 cat. A/7 cl. 2 e sub. 2 ,
cat. C/6 cl. 8 nonché al Catasto Terreni, foglio 27, mapp. 668, ente urbano di mq 915,
concordano di porre in vendita l'immobile al prezzo di € 439.000,00 e comunque ad un
prezzo non inferiore ad € 400.000,00;
le parti potranno in ogni tempo rivedere
l'accordo sul prezzo di vendita, concordando il nuovo prezzo per iscritto, senza
necessità di dover procedere alla modifica delle condizioni di separazione;
i coniugi
convengono, in questa sede, in via transattiva tra loro, che il ricavato della vendita
stessa, al netto delle spese di mediazione spettanti all'agenzia incaricata della vendita e
2
dell'importo necessario per l'estinzione del mutuo ipotecario n. 08/47575596 residuo
dovuto a e garantito da ipoteca gravante sulla piena ed intera proprietà Org_2
della casa coniugale (le somme per l'agenzia ed il mutuo verranno quindi dedotte dal
ricavato
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