Trib. Monza, sentenza 07/11/2024, n. 825

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 07/11/2024, n. 825
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 825
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1590/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
EZ Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 07/11/2024, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per il Contr ricorrente l'Avv. Ganci. Nessuno compare per il
L'avv. Ganci richiama l'ordinanza della Cassazione n. 16715/24 e deduce che per i giorni di sospensione delle lezioni (anche nei periodi pasquale e natalizio e altro) oltre che per il periodo dall'8 al 30.06 il docente non aveva chiesto ferie e ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute. Richiama Cass. 8926/2024 per la monetizzazione delle festività soppresse non godute. Chiede di essere esonerato dalla lettura della sentenza.
Il Giudice interrompe il collegamento e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA EZ Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1590/2022 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MICELI WALTER e dall'avv. GANCI FABIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, RICORRENTE

contro

:
(C.F./P.I. , Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SERAFINO FRANCESCO e dall'avv. ROMANO EMANUELA LUCIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
Oggetto: monetizzazione di ferie e riposi per festività soppresse non goduti.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 27/08/2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
[...] Contr
(di seguito indicato anche solo come ) Controparte_3 al fine di sentir accogliere le seguenti domande:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 316,75 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2020/2021 e, conseguentemente, condannare il al pagamento della Controparte_1 suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio in favore dei procuratori antistatari.
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Contr Si è costituto ritualmente in giudizio il , deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo nel merito :
“Respingere la domanda di cui al ricorso introduttivo, siccome inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto. “
Con rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 22.12.2023, il difensore di parte ricorrente ha aderito al conteggio Contr dei giorni di ferie proposto dal per 19,56 giorni, ma lo ha contestato nella parte in cui non tiene conto dei due giorni di riposo per festività soppresse anch'essi maturati e non goduti.
All'udienza odierna è stata discussa la causa e, all'esito della camera di consiglio, il Giudice ha pronunciato sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
2) Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
Quanto alla pretesa relativa alle ferie, in diritto, si discute di una questione che è già stata esaminata dalla Corte di Cassazione e da numerose pronunce di merito, di cui gli stessi ricorrenti hanno dato evidenza e prodotto nel fascicolo telematico.
Questo Giudice condivide l'orientamento consolidato della Suprema Corte che ha stabilito che il docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, Legge l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, RA EZ (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 14268 del 05/05/2022).
I principi di cui sopra sono stati, più di recente, confermati da una successiva sentenza, che ha così motivato:
“24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268;
ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere
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stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge.
26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che: A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -;
di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del
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